ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 664 del 29/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 28/07/2016
Stato iter:
09/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/02/2017
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 09/02/2017
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2016

DISCUSSIONE IL 09/02/2017

SVOLTO IL 09/02/2017

CONCLUSO IL 09/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09301
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Venerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   RUSSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   con decreto ministeriale del 2 dicembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre dello stesso anno, dopo un iter tecnico burocratico durato otto anni, la nocciola Tonda gentile delle Langhe, coltivata in Piemonte nell'area prevista dal disciplinare di produzione e che a tale disciplinare si uniforma, può fregiarsi del marchio IGP ai sensi del regolamento 2081/92;
   solo le partite «marchiate» IGP hanno diritto alla denominazione «Nocciola Piemonte» e da un punto di vista botanico, la denominazione «Tonda gentile delle Langhe» è sinonimo della generica «Tonda gentile trilobata». Nel 2007, al fine di tutelare la produzione italiana di nocciola, la dicitura «tribolata» è stata registrata come ufficiale presso l'ufficio comunitario delle varietà vegetali dell'Unione europea;
   in Italia sono state emesse 150 mila fascette con la dicitura «Tonda gentile delle Langhe» al fine di identificare piante vendibili e coltivabili in qualunque parte del mondo, mentre a livello europeo già dal 2012 l'Olanda ha iscritto la «Tonda gentile delle Langhe» nel proprio registro delle varietà vegetali, insieme alla «Tonda di Giffoni» e alla «Tonda Romana»;
   l'iniziativa olandese è, ad avviso dell'interrogante, in pieno contrasto con il regolamento (CE) n. 637 del 2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Nello specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sopra citato «si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà»;
   la normativa sopracitata chiarendo che non è possibile commercializzare una pianta che reca il nome geografico di un altro Stato, mostra come l'attività intraprese dall'Olanda sia fuorviante, poiché le nocciole olandesi non sono in linea con i toponimi italiani cui i loro prodotti rimandano;
   un problema non solo piemontese ma che, ad avviso dell'interrogante, oltre a generare confusione tra i consumatori sulla provenienza del prodotto, crea un danno d'immagine e commerciale alla nocciola italiana, che al suo territorio lega non solo il nome ma anche una garanzia di qualità;
   si tratta di una situazione in parte già verificatasi in passato e che l'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-07958 ha denunciato in relazione all'utilizzo improprio della denominazione del pomodoro «San Marzano» da parte del Belgio –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato, in particolare presso le competenti sedi comunitarie, affinché sia tutelata la produzione italiana della nocciola piemonte e più in generale, quali iniziative intenda assumere, a livello europeo e internazionale, affinché non vi siano più quelle che l'interrogante giudica appropriazioni illegittime delle produzioni agroalimentari made in Italy.
(5-09301)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto originario

denominazione di origine

frutticoltura