ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09299

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 664 del 29/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 28/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09299
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Venerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (CTVIA) è stata investita con nota prot. 7687/DVA del 21 marzo 2016, acquisita al prot. N. 1093/CTVIA del 25 marzo 2016 della richiesta di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS del «Programma recante l'individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili.»;
   come risulta dal verbale della riunione della CTVIA del 10 giugno 2016 ben 14 soggetti hanno espresso parere favorevole all'assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica del Programma a fronte di 9 che invece sono stati di opposta opinione;
   il 10 giugno 2016 la Commissione ha reso il parere che è stato comunicato dalla direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali alla direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 20 giugno 2016 nella quale si rappresenta che il Programma «... come delineato dal Rapporto preliminare non ha i contenuti per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità VAS» e che pertanto «alla luce di quanto sopra sollecitato dalla stessa CTVIA, il procedimento di assoggettabilità a VAS concernente il programma in oggetto non può essere ulteriormente proseguito»;
   tale parere è stato reso «Valutato il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i. ed in particolare il combinato disposto dell'articolo 6 comma 2 e dell'articolo 12 comma 1, che esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la gestione dei rifiuti»;
   in realtà l'articolo 6, comma 2 recita invece che «2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
   il citato comma 3 dell'articolo 6 esclude la valutazione solo per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, prevedendo che sia necessaria solo qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
   l'articolo 12, a sua volta, disciplina solo le modalità tecniche di trasmissione della documentazione prevedendo che l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto;
   il parere appare, perciò all'interrogante fondato su un'erronea lettura ed applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   la conclusione della citata nota del 20 giugno 2016 della direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali appare inoltre alquanto sibillina alla luce dell'altrettanto poco chiara conclusione della CTVIA che testualmente recita quanto segue: «... si invita l'Autorità competente a voler verificare la procedibilità dell'istanza che all'uopo viene restituita» –:
   se il Ministro interrogato ritenga, in sede di autotutela, di richiedere un approfondimento istruttorio alla CTVIA e chiarimenti alle direzioni interessate in esito al procedimento di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica del «Programma recante l'individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili». (5-09299)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale

incenerimento dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti