ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09296

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 664 del 29/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/07/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/07/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 30/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09296
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Venerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   FERRARESI e DELL'ORCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nei territori colpiti dai terremoti del maggio 2012 si stanno manifestando numerosi casi di piccole e medie imprese, in gran parte locali, subappaltatrici di lavori nell'opera della ricostruzione di edifici privati che non ricevono i dovuti pagamenti per le opere eseguite a seguito dell'apertura di procedure fallimentari o di concordato da parte delle imprese affidatarie dei lavori;
   l'ordinanza n. 86, del 6 dicembre 2012, del già presidente Errani in qualità di commissario delegato recante «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)», in particolare, all'articolo 8 «Erogazione del contributo», comma 1, lettera c), sub 9), prevede una «dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo»;
   ciò che in diversi casi non avviene, tanto meno successivamente al presentarsi di situazione concorsuale; Rete Imprese Modena ha già sollevato il problema, sollecitando un intervento che possa evitare un processo di fallimenti a catena, che impoverirebbe il tessuto imprenditoriale locale già duramente colpito dagli effetti del sisma;
   il decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, che disciplina gli interventi di ricostruzione nulla dice in proposito;
   le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (C.C.A.S.G.O.) pubblicate in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 262 del 9 novembre 2012, per quanto riguarda la ricostruzione affidata ai privati con l'impiego di fondi pubblici, precisa che: «i contratti stipulati tra i privati percettori dei contributi e le imprese, si collocano nell'ambito dell'autonomia privata, ai sensi del codice civile e delle leggi che li integrano, e pertanto, si tratta di contratti di diritto privato»;
   la problematica del mancato pagamento dei subappaltatori rientra quindi nell'ambito dei contratti di appalto di diritto privato in cui le parti contrattuali, possono, nell'ambito della autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 del codice civile, disciplinare i propri interessi patrimoniali, mediante i negozi giuridici previsti dal codice civile, nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative, con buona pace dei tempi e dei risultati reali che certamente non sono corrispondenti ai bisogni espressi dai subappaltatori stessi;
   non trovano applicazione le norme contenute all'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di subappalto, considerato che il predetto decreto è applicabile ai contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere attinenti al settore pubblico;
   in particolare l'articolo 118, comma 3, recita: «Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento –:
   se, nelle more della definizione di una normativa specifica maggiormente stringente anche per questa tipologia di contratti di diritto privato che riconosca il diritto dei subappaltatori a veder riconosciuto il proprio lavoro nello svolgimento delle opere e servizi e nella pratica inefficacia delle disposizioni commissariali come riferito in premessa, per i territori in cui si sia decretato lo stato di emergenza, non si intendano assumere iniziative per estendere le previsioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in particolare l'articolo 118, comma 3. (5-09296)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione dei pagamenti

contratto di lavoro

contratto