ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09276

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/07/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 27/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/07/2016
Stato iter:
26/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/10/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/10/2016
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2016

DISCUSSIONE IL 26/10/2016

SVOLTO IL 26/10/2016

CONCLUSO IL 26/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09276
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 663

   PATRIZIA MAESTRI, GNECCHI, CASELLATO, ALBANELLA, BARUFFI, MICCOLI, GIACOBBE, INCERTI, DI SALVO, BOCCUZZI, CINZIA MARIA FONTANA, ARLOTTI, SIMONI, MARTELLI, GRIBAUDO, GIORGIO PICCOLO e DAMIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con la circolare n. 31 del 2 marzo 2006 l'INPS ha disciplinato le procedure per «prevenire la formazione dell'indebito pensionistico, intervenendo sulle variabili tecnologiche e gestionali, con l'obiettivo di ridurre i rischi ed i conseguenti disagi sociali di un intervento di recupero delle prestazioni in eccedenza»;
   come segnalato dai patronati, l'evidenza di un indebito sulla pensione o sulla prestazione di integrazione al reddito (CIG, ASpI, NASpi, e altro) viene comunicata dall'INPS al percettore attraverso comunicazioni generiche e stringate che non consentono né ai destinatari né ai patronati di avere contezza delle ragioni che hanno determinato il costituirsi dell'indebito stesso;
   nella maggior parte dei casi, a fronte della richiesta di chiarimento da parte del patronato e dei percettori delle prestazioni, le sedi dell'INPS locali, a quanto risulta agli interroganti, non sono in grado di fornire spiegazioni esaurienti, in quanto, viene riferito, l'elaborazione sarebbe effettuata dalla direzione centrale;
   in alcuni casi parrebbe che l'attività di recupero degli indebiti ecceda anche rispetto al termine di prescrizione decennale, in particolare in sede di liquidazione della domanda di pensione rispetto ad indennità percepite in precedenza;
   i patronati segnalano inoltre, che talvolta l'insorgere degli indebiti è determinato dalla stessa INPS la quale non prende tempestivamente atto delle comunicazioni (decesso, rioccupazione, variazioni reddituali complessive, e altro) inviate dai percettori;
   quest'ultima problematica risulterebbe accentuata dal cessato invio, da parte dell'INPS, delle modulistiche RED, ICRIC, ICLAV, e altro ai soggetti beneficiari delle prestazioni, così da determinare la cessazione dell'erogazione delle prestazioni legate al reddito –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopradescritta e delle denunce dei patronati e se non ritenga di intervenire nei confronti dell'INPS con l'obiettivo di pervenire all'implementazione di rinnovate procedure che consentano ai percettori di avere piena e immediata informazione degli indebiti percepiti, delle cause del loro determinarsi e delle procedure di rimborso. (5-09276)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09276

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Patrizia Maestri e altri, inerente agli interventi di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni in eccedenza, passo a illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  In via generale, gli indebiti pensionistici e quelli relativi alle prestazioni a sostegno del reddito sono accertati dall'INPS nell'ambito dei controlli volti ad accertare il diritto alla percezione delle prestazioni erogate.
  L'INPS ha precisato che nelle comunicazioni di indebito ai titolari di prestazioni pensionistiche e a quelli di prestazioni a sostegno del reddito risultano sempre presenti le seguenti informazioni:
   la motivazione dell'indebito con i riferimenti normativi che hanno determinato il ricalcolo della pensione;
   la prestazione della quale si contesta l'indebita percezione;
   l'importo del debito;
   il periodo di riferimento del debito;
   le indicazioni sui termini e modalità utili alla presentazione di eventuale ricorso amministrativo o azione giudiziaria;
   le modalità di rimborso;
   i riferimenti degli uffici o recapiti da contattare con il dettaglio dell'indebito notificato.

  A tali comunicazioni viene allegato il documento contenente i dati relativi al calcolo dell'indebito con l'indicazione degli importi pagati prima dell'operazione di accertamento (riscossi) e di quelli conseguenti all'operazione (dovuto).
  Inoltre, nel caso di prestazioni pensionistiche, qualora sia possibile ricorrere al recupero mediante trattenute sulla pensione, il pensionato viene informato sia sulla decorrenza del piano di recupero che sul numero delle rate previste dal piano stesso. In ogni caso, il piano di recupero non produce i propri effetti prima di 60 giorni dall'invio della comunicazione di indebito; tale intervallo temporale è volto a consentire all'interessato la possibilità di fornire eventuali elementi utili per la rettifica del provvedimento da parte della sede INPS territorialmente competente. Di tale circostanza viene data informazione nella comunicazione stessa. Nel caso in cui, invece, l'indebito percettore non sia titolare della prestazione pensionistica, l'INPS fornisce all'interessato tutti gli elementi utili ad effettuare il rimborso con «rimessa in denaro».
  In ogni caso, nessun pensionato può ricevere una notifica di debito senza aver prima avuto contezza della situazione che l'ha generato ovvero senza essere messo in condizioni di poter regolarizzare la propria posizione entro i termini concessi dall'Istituto.
  Per quanto riguarda il rispetto del termine di prescrizione decennale dell'azione di recupero degli indebiti, l'INPS ha reso noto di attenersi strettamente all'articolo 2935 del codice civile secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui la stessa può essere fatta valere. Eventuali richieste di ripetizione oltre il termine prescrizionale ordinario devono, pertanto, essere ricondotte ad ipotesi eccezionali.
  Riguardo poi alla lamentata mancanza, da parte delle sedi INPS locali, di risposte esaurienti alle richieste di chiarimenti dei Patronati o di cittadini, l'Istituto ha precisato che tale problematica non riveste carattere generalizzato in quanto gli operatori delle sedi locali dispongono delle informazioni necessarie per offrire tutte le spiegazioni relative alle comunicazioni di debito.
  Inoltre, con particolare riferimento all'acquisizione delle comunicazioni di decesso, occorre ricordare che la legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'obbligo, da parte delle anagrafi comunali, di trasmissione telematica all'INPS delle comunicazioni di decesso. La predetta normativa ha consentito il superamento della consegna agli uffici dell'INPS del certificato di morte in forma cartacea.
  Pertanto, a seguito della segnalazione di decesso da parte dei Comuni, l'INPS provvede, in modo del tutto automatico, a effettuare le relative variazioni. Occorre, peraltro, considerare che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, anche il medico necroscopo è tenuto a trasmettere, per via telematica, sia all'INPS che al Comune il certificato di accertamento del decesso, entro 48 ore dall'evento, utilizzando a tal fine le medesime modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia. L'INPS ha inoltre evidenziato che il miglioramento dei flussi di comunicazione con le banche ha consentito il tempestivo riaccredito delle somme erogate ai soggetti deceduti.
  Per quanto riguarda gli indebiti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, l'Istituto ha reso noto di aver semplificato le modalità di acquisizione delle informazioni reddituali rilevanti ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito, con conseguente contenimento dei costi per l'Amministrazione. Nello specifico, l'INPS provvede ad acquisire e a elaborare tutte le dichiarazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, da qualunque canale esse pervengano (Agenzia delle entrate, CAF, altri soggetti abilitati) e le rielabora, in sede centrale, nei termini previsti dalla legge. All'esito di tale rielaborazione, l'INPS manda una comunicazione chiara e articolata a tutti coloro che non abbiano assolto all'obbligo di rendere le dichiarazioni reddituali.
  Occorre peraltro evidenziare, come a livello centralizzato, le comunicazioni relative a variazioni reddituali producano fisiologicamente indebiti, in quanto la verifica dei dati influenti sulla prestazione collegata al reddito avviene sempre in modo differito rispetto all'erogazione effettuata in via provvisoria sulla base di dati presuntivi. In tali casi, il legislatore ha previsto il recupero degli indebiti generatisi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'Istituto viene a conoscenza della situazione reddituale incidente sulla prestazione, contemperando in tal modo l'esigenza di certezza del pensionato con i tempi necessari per effettuare la relativa elaborazione centralizzata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

problema sociale

pensionato

protezione del patrimonio