ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09269

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/07/2016
Stato iter:
09/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 09/03/2017
Resoconto FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2016

DISCUSSIONE IL 09/03/2017

SVOLTO IL 09/03/2017

CONCLUSO IL 09/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09269
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo di
Mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 663

   FANUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il Governo Renzi, con il decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 6) e la legge n. 124 del 2015 (articolo 17, comma 3), a modifica del decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 5, comma 9), ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
   ai sensi di tali disposizioni i soggetti destinatari di tale divieto sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);
   in merito alla suddetta normativa il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative (rispettivamente circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 e circolare n. 4 del 10 novembre 2015), nelle quali ha specificato, da un lato che il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o in quello del conto economico consolidato dell'Istat, quindi anche enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle camere di commercio e dall'altro, che le cariche in organi di governo delle predette amministrazioni comprendono quelle cariche che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione;
   la ratio di tale disposizioni è quella di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o comunque per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza nonché di agevolare il ricambio e ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
   le disposizioni in esame non sono volte ad introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa;
   alla luce delle disposizioni predette e dei chiarimenti contenuti nelle circolari ministeriali il divieto di attribuire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, indipendentemente dal fatto che si tratti di cariche a designazione o elettive, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sembrerebbe applicarsi anche agli organi di governo degli enti nazionali di previdenza e assistenza privatizzati, in quanto rientranti tra i soggetti destinatari della normativa sopra richiamata –:
   quali iniziative intendano adottare o abbiano adottato i Ministri interrogati, anche nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, al fine di garantire il rispetto della predetta normativa da parte di tutte le Casse di previdenza. (5-09269)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09269

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fanucci inerente all'applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione, a soggetti collocati in quiescenza, di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni, voglio ricordare che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede una specifica eccezione al divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sia per i componenti delle giunte degli enti territoriali sia per i componenti titolari degli organi elettivi degli enti di natura associativa che sono in equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
  In ordine alla possibile applicazione di tale disposizione agli enti privati di previdenza obbligatoria, faccio presente che il Ministero che rappresento ha già fornito il proprio orientamento in occasione di una precedente richiesta da parte dell'ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri.
  Evidenzio in proposito, che il citato articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 95 del 2012 contiene un esplicito riferimento agli enti aventi natura associativa, quali le fondazioni e le associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile. Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tale categoria si collocano anche gli enti previdenziali che assumono la forma giuridica di associazioni o di fondazioni, conformemente al dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, secondo il quale: – «gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto». Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che siano esclusi dall'applicazione del divieto dettato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, gli organi elettivi degli enti previdenziali privatizzati, in quanto enti aventi natura associativa.
  Ferme restando le valutazioni a suo tempo espresse, che per parte sua si confermano, voglio ad ogni modo evidenziare che la questione interpretativa dell'ambito di applicazione della fattispecie anche agli enti di previdenza privata non è definitivamente chiusa, in quanto è necessario che fornisca il suo parere il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione direttamente competente cui il Ministero che rappresento ha già nel 2015 esplicito parere.
  Ricordo che sul tema, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015 con cui ha chiarito da un lato che il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza si applica a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che rientrano nel conto economico consolidato dell'ISTAT (quindi anche enti aventi forme di società o fondazione nonché alle camere di commercio) e dall'altro che le cariche rilevanti ai fini dell'applicazione di tale divieto sono quelle che comportano effettivamente poteri di governo.
  Detto ciò e considerata le difficoltà interpretative della normativa in questione, si sono svolte diverse riunioni, anche di recente, tra le varie amministrazioni interessate, alle quali anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha partecipato, al cui esito si è convenuto di definire un verbale che darà conto di quanto emerso durante le riunioni medesime. Faccio presente, pertanto, che dal contenuto di questo atto potranno emergere in modo chiaro le determinazioni assunte dalle amministrazioni partecipanti per risolvere la problematica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vita lavorativa

conto consolidato

pubblica amministrazione