ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09250

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 660 del 22/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2016
CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2016
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/07/2016
Stato iter:
01/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/08/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/08/2016
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 01/02/2017
Resoconto MORANDO ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 01/02/2017
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/08/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/08/2016

DISCUSSIONE IL 01/02/2017

SVOLTO IL 01/02/2017

CONCLUSO IL 01/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09250
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Venerdì 22 luglio 2016, seduta n. 660

   RIBAUDO, PELILLO, CULOTTA e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», rappresenta un punto di equilibrio avanzato e condiviso dalle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori; la stessa legge presenta, tra i suoi principi ispiratori, la tutela del patrimonio faunistico nazionale e disciplina l'attività venatoria attraverso dati e parametri scientifici e stabilisce che le regioni esercitano le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della gestione faunistico-venatoria;
   in relazione a tale funzione, il comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), nell'ambito di disposizioni afferenti al controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, ha disposto che il 50 per cento dell'introito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia venga trasferita alle regioni, al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004;
   la menzionata legge finanziaria per il 2001 ha destinato specifiche risorse alle regioni per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
   ad oggi non risulta che le regioni abbiano ricevuto i proventi derivanti dal gettito delle predette tasse di concessione governativa;
   l'assessore della regione Toscana alla cultura, nel rispondere all'interrogazione a risposta scritta n. 397, in data 27 maggio 2016 ha confermato che la suddetta disposizione non ha mai trovato attuazione e che non sono state dunque trasferite alle regioni le relative risorse finanziarie. Nella stessa sede è stato rilevato che le regioni, attraverso la commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, hanno più volte reiterato al Governo la richiesta di intervento per assicurare l'applicazione della citata norma;
   la situazione è particolarmente gravosa per la regione siciliana, in cui la mancanza delle risorse economiche per le funzioni legate all'attività venatoria e la tutela del patrimonio faunistico nazionale paralizza, di fatto, l'esercizio delle funzioni attribuite alla regione –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato in relazione ai rapporti finanziari tra Stato e regioni, al fine di attuare la previsione del citato comma 14 dell'articolo 66 della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia sia trasferita alle regioni, al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale. (5-09250)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-09250

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-09250 dell'onorevole Ribaudo ed altri, si pongono quesiti relativi all'applicazione dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto il trasferimento alle regioni, a decorrere dall'anno 2004, del 50 per cento dell'introito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia, di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e, in secondo luogo, ha previsto, in via transitoria, lo stanziamento a favore delle regioni medesime di specifiche risorse per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per la realizzazione degli anzidetti programmi.
  Il medesimo interrogante ha rilevato la mancata ricezione, ad oggi, dei proventi derivanti dal gettito della predetta tassa di concessione governativa da parte delle regioni e, nel citare il riscontro dell'assessore alla cultura della regione Toscana all'interrogazione a risposta scritta n. 397 del 12 aprile 2016, ha riferito le reiterate richieste di intervento rivolte al Governo da parte delle regioni, attraverso la Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni a delle province autonome, per assicurare l'applicazione della norma in argomento. In proposito, ha pure evidenziato la particolare gravità della situazione per la Regione siciliana, in quanto la mancanza delle risorse economiche per le funzioni legate all'attività venatoria e alla tutela del patrimonio faunistico nazionale osta, di fatto, all'esercizio delle funzioni medesime.
  Ciò posto, l'interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative il Ministro interpellato, in relazione al rapporti finanziari tra Stato e regioni, intenda adottare, allo scopo di dare attuazione al citato articolo 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000, e, dunque, al trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito riveniente della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia.
  In particolare, per quanto riguarda la Regione siciliana, si evidenzia che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (recante l'approvazione dello Statuto di autonomia della Regione), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», viene attribuito – fatte salve talune eccezioni specificate nella norma richiamata – la totalità del gettito riscosso nel territorio regionale di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, e, quindi, anche della tassa di concessione governativa in argomento, di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, compresa l'addizionale contemplata dall'articolo 24 della legge n. 157 del 1992.
  Detto questo resta una verità incontrovertibile: il Ministero dell'economia e delle finanze è completamente inadempiente, poiché non ha provveduto al riparto delle risorse in questione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000. Poiché si tratta di un'inadempienza che perdura dal 2004, essa è inescusabile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

protezione della fauna

associazione professionale