ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09239

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 659 del 21/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO 21/07/2016
GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 21/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09239
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Giovedì 21 luglio 2016, seduta n. 659

   BRAGA, ROBERTA AGOSTINI e GUERRA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la normativa vigente in tema di parità tra uomini e donne all'accesso alle giunte comunali, all'articolo 6 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 DEL 2000, prevede che «Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti»;
   lo stesso TUEL, all'articolo 46, comma 6, come modificato dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, dispone che il sindaco e il presidente della provincia nominino, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, e ne diano comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
   la legge n. 56 del 7 aprile 2014, cosiddetta legge Delrio all'articolo 1, comma 137, prescrive che «Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico»;
   con la circolare del 24 aprile 2014, n. 6508 il Ministero dell'interno ha fornito indicazioni applicative in ordine alla richiamata «legge Delrio» 56 del 2014 soggiungendo, altresì che prima di nominare la giunta «occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi». Nella stessa circolare viene inoltre stabilito che, laddove un genere risulti assente o presente in misura inferiore a quanto prescritto dalla legge, nell'atto di nomina della giunta, il sindaco è chiamato a dare un'adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità;
   l'articolo 47, comma 4, del TUEL stabilisce che lo statuto dei comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti possa prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, possibilità sancita nello statuto del comune di San Fermo della Battaglia;
   in data 10 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, nel comune di San Fermo della Battaglia in provincia di Como, successivamente alla proclamazione degli eletti alle cariche di sindaco e consigliere comunale dalla quale è risultato un consiglio comunale che conta la presenza di una sola donna peraltro eletta nella lista di minoranza, sono stati nominati i componenti della giunta, composta da sindaco e da quattro assessori, nessuno dei quali donna;
   in data 17 giugno 2016 il sindaco di San Fermo della Battaglia, dopo diverse sollecitazioni, a quanto risulta all'interrogante, ha presentato un'integrazione all'atto di nomina dei componenti di giunta limitandosi a evidenziare che «esiste una situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della Giunta comunale fissata dal legislatore considerato altresì che da una indagine preventiva svolta, non sono state reperite idonee personalità di sesso femminile interessate a ricoprire l'eventuale carica di assessore esterno», ad avviso degli interroganti senza, di fatto, dare adeguata motivazione delle effettive ragioni dell'impossibilità di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nella giunta comunale, né tanto meno tenere in giusta considerazione la possibilità, già prevista dallo statuto comunale di San Fermo della Battaglia, di procedere alla nomina di assessori esterni;
   la parità di genere nella rappresentanza, politica e il riequilibrio tra uomini e donne all'interno delle giunte comunali è stato oggetto negli ultimi anni di alcune rilevanti sentenze emanate dai diversi tribunali amministrativi regionali (TAR Lazio-Roma) e dal Consiglio di Stato, che hanno determinato importanti ricadute a livello amministrativo. La recente sentenza n. 406 emessa dal Consiglio di Stato, sezione quinta, in data 27 ottobre 2015, depositata il 3 febbraio 2016, conferma la sentenza del TAR Calabria-Catanzaro ribadendo il carattere inderogabile della percentuale di «quote rosa» nelle giunte comunali prevista dalla legge n. 56 del 2014. Il Consiglio di Stato, richiamando anche l'orientamento espresso con la sentenza n. 4626/2015, osserva che l'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014, citato in premessa, costituisce un ineludibile parametro di legittimità delle nomine;
   da quanto sopra esposto risulta palese l'evidente violazione delle norme vigenti che, in materia di parità di genere, prevedono e garantiscono la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche –:
   quali iniziative di competenza il Ministro intenda assumere, anche sul piano normativo, in relazione ai casi in cui, come accaduto presso il comune di San Fermo della Battaglia, non sia data applicazione all'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014, al fine di porre rimedio all'ingiustificata e immotivata inosservanza delle norme in materia di parità di genere riferite, in particolare, alla nomina degli assessori comunali. (5-09239)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

partecipazione delle donne

elezioni locali