ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09198

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 657 del 19/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 19/07/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/07/2016
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/07/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 19/07/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/07/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 19/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09198
presentato da
GIORDANO Silvia
testo di
Martedì 19 luglio 2016, seduta n. 657

   SILVIA GIORDANO, COLONNESE, LOREFICE, GRILLO, MANTERO, DI VITA e NESCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 161, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea» (legge europea 2013-bis), ha recepito le disposizioni dell'Unione europea (direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003) in materia di ruolo sanitario finalizzate ad evitare eccessi lavorativi prolungati e a garantire la funzione dei riposi nei modi e nei limiti previsti per gli altri lavoratori;
   il riallineamento alla normativa europea è entrato in vigore dal 25 novembre 2015, da questa data il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario; il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo ogni 7 giorni di almeno 24 ore;
   il sottosegretario De Filippo, all'interpellanza urgente n. 2-01410 del 27 giugno 2016, ha risposto: «il Ministero della salute ha provveduto a richiedere alle regioni e alle province informazioni in ordine al quadro giuridico e alle prassi adottate a livello locale, in particolare, quelle concernenti la durata settimanale massima di lavoro e i relativi periodi di riferimento, il calcolo delle ore lavorative prestate in regime di attività libero-professionale e di riposo giornaliero. Dalle informazioni che abbiamo acquisito è emerso che le regioni hanno provveduto ad adottare atti di indirizzo finalizzati ad assicurare l'uniforme attuazione sul territorio di riferimento delle prescrizioni previste dalla normativa europea e da quella nazionale di recepimento. Non ci sembrano, ad oggi, pertanto, sussistere casi generalizzati di violazione delle disposizioni sull'orario di lavoro e, pertanto, eventuali ipotesi che si potrebbero accertare nel corso dei prossimi mesi di una non corretta applicazione sono verosimilmente circoscritte a casi isolati sul territorio nazionale (...). Nel rispetto della cornice finanziaria e programmatica e delle disposizioni vigenti in materia del costo del personale, è stato richiesto alle regioni e alle province autonome esattamente entro il 29 febbraio 2016, attraverso un apposito flusso documentale, il piano di definizione del fabbisogno del personale, di cui al citato comma 541 della legge di stabilità, lettera b), dando evidenza alle seguenti informazioni: la prima, fabbisogno di personale necessario all'applicazione della legge n. 161, con particolare riferimento, soprattutto, alle aree di emergenza-urgenza e della terapia intensiva; seconda, il fabbisogno del personale correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'emergenza-urgenza effettuata ai sensi proprio del decreto ministeriale n. 70, il piano deve essere corredato dalle relative metodologie di calcolo; alle regioni e alle province autonome è stato, inoltre, richiesto di comunicare, ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge di stabilità, entro sempre la stessa data, l'eventuale ricorso alle forme di lavoro flessibili, dettagliando il numero di unità reclutate, il profilo ricoperto e la tipologia di contratto con la relativa durata»;
   il dipartimento di area critica dell'azienda, dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, d'intesa con la direzione aziendale, il 7 luglio 2016, ha emanato la circolare, protocollo n. 15074, in merito alle «criticità organizzative ed adempimenti connessi alla gestione dei turni di servizio degli operatori di Area Critica» autorizzando ad acquisire la disponibilità del personale alla effettuazione di lavoro straordinario e a disporne ove necessario, l'effettuazione, precisando che qualora tali provvedimenti dovessero confliggere con i dettami sull'orario di lavoro (decreto-legge n. 66 del 2003 e legge n. 161 del 2014), la direzione aziendale nel suo complesso ne assumerà la piena responsabilità;
   gli straordinari del personale sanitario dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, sono stati oggetto di un'indagine della procura di Salerno, in quanto, l'azienda sanitaria ha sforato il tetto del fondo destinato agli straordinari con una spesa di 7 milioni e mezzo di euro nel 2014, attestandosi prima nella classifica stilata dalla regione Campania. Oggetto della verifica degli inquirenti sono stati turni e assegnazione di salario accessorio, al fine di individuare le ragioni dell'enorme sforamento del tetto di spesa;
   le risorse umane, all'interno dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, hanno subito una progressiva diminuzione a seguito del blocco del « turn-over» che negli anni di riferimento 2011/2014 è stata calcolata in 197 unità complessive –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere, anche per il tramite del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, in merito alla circolare emanata dall'azienda ospedaliera salernitana;
   se non si intenda rendere noto, anche fornendo la relativa documentazione inviata al Ministero, il fabbisogno di personale necessario all'applicazione della legge n. 161 del 2014, all'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. (5-09198)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

contratto di lavoro

riposo