ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 657 del 19/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: DA VILLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 19/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/07/2016

SOLLECITO IL 05/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09193
presentato da
DA VILLA Marco
testo di
Martedì 19 luglio 2016, seduta n. 657

   DA VILLA e D'INCÀ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 12, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo unico delle imposte sui redditi, nel seguito TUIR), e successive integrazioni e modifiche, stabilisce le detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia;
   l'articolo 12, comma 2, del TUIR, dispone che tali detrazioni «spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili»;
   tale soglia massima di reddito dei familiari a carico, compatibile con il godimento delle detrazioni in parola, è stata rivalutata l'ultima volta nel 1995, a valere dall'anno 1996, dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1995, che la ha fissata in lire 5.500.000, corrispondenti agli attuali euro 2.840,51;
   secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT calcolato per il periodo gennaio 1996-maggio 2016 in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), al netto dei tabacchi, tale importo equivarrebbe oggi a euro 4.067,61;
   nell'infausta eventualità che in una famiglia uno dei due genitori muoia, la eventuale pensione di reversibilità del genitore deceduto viene destinata anche, pro quota, ai figli; l'importo del rateo pensionistico spettante a ciascuno dei figli concorre, in tali casi, alla determinazione dei redditi di cui al suddetto articolo 12, comma 2, del TUIR, sicché, superata la soglia complessiva di 2.840,51 euro lordi all'anno, il genitore superstite perde completamente il diritto di beneficiare delle detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia riferiti ai propri figli, orfani dell'altro genitore;
   il genitore superstite, inoltre, per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta «legge Dini»), è costretto a subire l'ulteriore ingiustizia di veder cumulati ai fini Irpef il reddito tratto dalla propria attività lavorativa con quello derivante dalla frazione di pensione di reversibilità goduta, determinandosi, per effetto degli scaglioni, un aumento dell'imposta a cui è tenuto in proporzione al suo reddito; mentre, infatti, erano in vita entrambi i genitori, ciascuno di essi era tenuto al versamento dell'IRPEF sul proprio reddito individuale, mentre il vedovo superstite, vedendosi applicare il cumulo fra la pensione di reversibilità ed il reddito derivante dalla propria attività lavorativa, subisce un aggravio di imposte, creando un ulteriore svantaggio per la famiglia monogenitoriale;
   per la combinazione di questi fattori, la famiglia resa monogenitoriale da un lutto può entrare in una doppia condizione di svantaggio rispetto a quella con due genitori viventi che percepiscano entrambi un reddito, verosimilmente superiore al trattamento di reversibilità a beneficio di coniuge e figli superstiti e purtuttavia meno tassato, e che, grazie al mancato innesco dell'esclusione di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR, possano beneficiare delle detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia –:
   se il Ministro interrogato sia informato delle circostanze sopra descritte e se non ritenga opportuno intervenire per far cessare al più presto le storture che ne derivano;
   se il Ministro intenda promuovere iniziative affinché le quote di trattamento di reversibilità spettanti ai figli minori non concorrano al computo del reddito complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR;
   se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative, previa individuazione delle risorse necessarie alla copertura della misura, per una rivalutazione monetaria del limite di reddito di 2.840,51, di cui all'articolo 12, comma 2, TUIR, che tenga conto della dinamica inflazionistica registrata dai tempi dell'ultimo adeguamento, o quanto meno per una sua rimodulazione secondo criteri di progressività, semmai prevedendo una riduzione graduale dell'ammontare della detrazione relativa a ciascun familiare a carico commisurata al crescere del reddito percepito dal medesimo;
   se e in che modo il Governo intenda affrontare la situazione fiscale a cui sono soggetti i genitori superstiti in ordine al cumulo dei redditi (pensione di reversibilità e proprio reddito da lavoro), e in particolare se e in che modo si intenda risolvere la forte sperequazione dovuta ai conseguenti aumenti dello scaglione IRPEF. (5-09193)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

cumulo delle pensioni

carico di famiglia