ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09191

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 655 del 15/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 15/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 15/07/2016
Stato iter:
18/10/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/07/2016

RITIRATO IL 18/10/2016

CONCLUSO IL 18/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09191
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo di
Venerdì 15 luglio 2016, seduta n. 655

   GIGLI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in data 18 maggio 2016 l'interrogante presentava un question time in commissione affari costituzionali (n. 5-08712) nella quale si ricordava che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», prevede che «Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato»; la relazione di fine mandato descrive le principali attività normative ed amministrative svolte durante il mandato;
   nella citata interrogazione si ricordava, inoltre che il comma 3 del citato articolo 4 del decreto legislativo 149 del 2011, afferma che «In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune, entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;
   si osservava che il decreto legislativo ricordato non citava espressamente la figura del commissario straordinario come autore della relazione, ma si osservava che sarebbe comunque stato necessario conoscere la relazione di fine mandato prevista dalla legge e si domandava quali iniziative di propria competenza avrebbe intrapreso il Ministro interrogato per consentire la pubblicazione della suddetta relazione;
   nella sua risposta in Commissione, il 19 maggio 2016 il sottosegretario Bocci ricordava che, come detto, la legge non citava il Commissario straordinario come sottoposto a quanto previsto dal citato decreto legislativo 149 del 2011, aggiungendo che «Tale assunto trova supporto nella finalità perseguita dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 139 del 2011 che mira a rendere trasparente l'attività degli amministratori pubblici nei confronti degli elettori, in attuazione di un principio generale di responsabilità amministrativo-contabile a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata», ma assicurava, comunque, che il prefetto Tronca avrebbe provveduto a far pubblicare sul sito istituzionale del comune di Roma la relazione di fine mandato predisposta dall’ex sindaco Marino e trasmessa alla Corte dei conti;
   lo stesso aveva assicurato il commissario Tronca il 18 maggio 2016, come confermato da numerosi organi di stampa sia cartacei sia on line;
   si veda, ad esempio, quanto riportato da repubblica.it il 18 maggio 2016, dove si legge che «Intanto, in questi 30 giorni che ancora restano, promette alla città un ultimo regalo legato alla cultura. Nel frattempo, continuerà a lavorare ad una relazione di fine mandato «che conterrà quello che ha trovato a palazzo senatorio». Sarà una sorta di testamento, un bilancio con i risultati raggiunti, i percorsi intrapresi. Sarà insomma il primo libro che il nuovo sindaco si troverà sulla scrivania entrando vittorioso nella stanza con vista sui Fori»;
   in realtà, a due mesi dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo sopra richiamato, ed ormai avvenuto l'insediamento del nuovo sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Roma, nel sito del comune di Roma non risulta esservi traccia della suddetta relazione;
   si tratta di uno strumento importante per il sindaco e per la sua maggioranza, per poter decidere quali interventi effettuare prioritariamente e che politiche intraprendere, ma anche per le minoranze per svolgere una costruttiva opposizione;
   si ricorda che la legge prevede che questa relazione sia resa pubblica, mentre ad oggi non risulta essere stata ancora predisposta –:
   di quali elementi disponga circa i motivi che hanno portato alla mancata pubblicazione, sul sito del comune di Roma, della relazione di fine mandato del sindaco Marino, annunciata dal commissario Tronca nel maggio 2016 e quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché la relazione venga quanto prima pubblicata. (5-09191)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

relazione