ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 653 del 13/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09162
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 13 luglio 2016, seduta n. 653

   SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il giorno 8 luglio scorso è stato nominato assessore al bilancio, patrimonio e riorganizzazione delle partecipate del Comune di Roma Capitale, il professor Marcello Minenna, dirigente pubblico in servizio presso la Consob con l'incarico di responsabile dell'ufficio analisi quantitative dell'autorità di vigilanza;
   l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede, al comma 7, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse; nel caso di specie tale verifica appare quanto mai necessaria, tenuto conto che, a quanto risulta, il professor Marcello Minenna avrebbe manifestato la sua intenzione di continuare a prestare servizio attivo, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio analisi quantitative della Consob, nonostante abbia una delega relativa anche a partecipate quotate del Comune di Roma Capitale;
   il comma 8, del medesimo articolo 53, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, tra cui rientrano anche i comuni ai sensi del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, prevedendo che, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, determina la nullità di diritto del relativo provvedimento di nomina o comunque di conferimento dell'incarico;
   in entrambi i casi citati, la normativa sopra indicata prevede, altresì, salve le sanzioni più gravi, la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, che ha assunto l'incarico nonostante il divieto posto dal comma 7 del predetto articolo 53 nonché del funzionario responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione che ha conferito l'incarico;
   ai sensi del comma 10 del predetto articolo 53, l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti che intendono conferire l'incarico ovvero può essere richiesta dal dipendente interessato;
   nel caso di specie, qualora tale procedura non dovesse essere stata seguita o comunque in assenza di un provvedimento autorizzatorio della Consob, sarà necessario verificare urgentemente se sussistono i presupposti per far valere la nullità di diritto di tale nomina, ai sensi della citata disciplina, in particolare prima che venga predisposto e approvato l'assestamento di bilancio del comune di Roma Capitale, che, nel caso in cui non dovesse essere stata seguita la procedura sopra indicata, potrebbe essere un atto nullo, in quanto predisposto, proposto e approvato anche da un assessore la cui nomina potrebbe essere nulla di diritto;
   entro il 31 luglio prossimo infatti, dovrà essere approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'assestamento di bilancio del comune di Roma Capitale che, come è noto, è atto propulsivo dell'assessore al bilancio il quale, successivamente e congiuntamente alla, giunta e al consiglio comunale lo approva;
   a quanto si apprende dagli organi di stampa il professor Minenna avrebbe rinunciato al trattamento economico da assessore, mantenendo il trattamento economico più elevato cui ha diritto quale dirigente della Consob: a tal riguardo, ferma la necessità di verificare la legittimità di tale decisione in relazione ad un diritto che potrebbe essere irrinunciabile, in ogni caso si rileva che qualora la nomina del professor Minenna ad assessore di Roma Capitale sia avvenuta senza l'osservanza della procedura dettata dal predetto articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 53, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, deve essere trasferito alla Consob ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Da ciò dovrebbe derivare, quindi, che il professor Minenna, qualora non abbia acquisito l'autorizzazione da parte della Consob a svolgere il ruolo di assessore, non potrebbe, comunque, rinunciare al trattamento economico a lui spettante nella medesima qualità di assessore che invece dovrebbe essere destinato a beneficio del fondo di produttività di fondi equivalenti della Consob;
   in ogni caso, occorre verificare se l'incarico di assessore al bilancio, patrimonio e riorganizzazione delle partecipate del comune di Roma Capitale sia compatibile con il ruolo di responsabile dell'ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria che il professor Minenna ha chiesto di mantenere, anche in considerazione della legge 7 giugno 1974, n. 216 che all'articolo 2, sesto comma, prevede che «al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali», che sancisce un principio di incompatibilità per il personale della Consob molto rigido proprio perché si tratta di personale appartenente ad un'Autorità indipendente –:
   quali siano gli orientamenti del Governo in relazione all'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge n. 95 del 1974 a fattispecie come quella di cui in premessa e se, comunque, il Governo non ritenga di assumere iniziative normative per implementare la disciplina vigente in materia di incompatibilità. (5-09162)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

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