ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09161

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 653 del 13/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 13/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ABRIGNANI IGNAZIO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 13/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/07/2016
Stato iter:
28/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/07/2016
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/07/2016
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/07/2016

SVOLTO IL 28/07/2016

CONCLUSO IL 28/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09161
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 13 luglio 2016, seduta n. 653

   GEBHARD e ABRIGNANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» prevede l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
   in particolare, l'articolo 6-bis, del citato decreto, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che «Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico»;
   il medesimo articolo, al comma 2 ha stabilito che l'indice INI-PEC fosse «realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali»;
   la scelta iniziale di inserire gli indirizzi PEC di imprese e professionisti iscritti in ordini o collegi è stata di carattere operativo, poiché non era ancora vigente la legge n. 14 gennaio 2013, n. 4 relativa alle professioni non ricomprese in ordini o collegi;
   il mancato inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, come ad esempio di quello dei tributaristi, ha comportato diversi problemi operativi per l'adempimento di alcuni obblighi normativi a cui tali professionisti sono soggetti;
   il problema tra tributaristi e Agenzia delle entrate è stato risolto con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014: a fronte dei protocolli d'intesa stipulati tra le associazioni dei tributaristi e le direzioni regionali, l'Agenzia attinge gli indirizzi PEC degli associati direttamente dagli elenchi inviati e periodicamente aggiornati dalle associazioni stesse;
   in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 159 del 2015, dal 1o giugno 2016, tutti gli atti di riscossione inviati da Equitalia e destinati a imprese e professionisti vengono recapitati esclusivamente tramite PEC;
   la recente introduzione del sistema di notifica degli atti di riscossione tramite posta elettronica certificata, pone la categoria professionale dei tributaristi ex lege 14 gennaio 2013, n. 4, in una posizione di diseguaglianza rispetto ai professionisti iscritti in albi o elenchi;
   è evidente la necessità di trovare una soluzione tecnica al problema che vede ad oggi i tributaristi impossibilitati a ricevere le comunicazioni di Equitalia tramite PEC –:
   se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine al fine di favorire un accordo tra tributaristi e Equitalia, sull'esempio di quello vigente tra Agenzia delle entrate e tributaristi stessi, affinché anche gli indirizzi PEC dei predetti professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 vengano inclusi nell'elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
(5-09161)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09161

  Gli onorevoli interroganti, con il question time in esame, rilevano come il mancato inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti di cui alla legge n. 4 del 2013, relativa alle professioni non ricomprese in ordini e collegi, nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comporta notevoli problemi operativi per l'adempimento di taluni obblighi a cui i professionisti medesimi sono soggetti.
  A conferma della serietà della situazione, gli interroganti ricordano, per esempio, come tutti gli atti di riscossione inviati da Equitalia spa e destinati ad imprese e professionisti vengono recapitati esclusivamente tramite PEC.
  Conseguentemente, chiedono che tale situazione venga risolta favorendo la possibilità di stipulare accordi tra tributaristi, o meglio professionisti non ricompresi in ordini e collegi, ed Equitalia spa, sull'esempio di quello vigente tra tributaristi ed Agenzia delle entrate, nonché tramite l'inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti di cui trattasi nell'elenco denominato INI-PEC, di cui si è fatto innanzi cenno.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si riferisce quanto segue.
  L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 159/2015, prevede che nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica della cartella di pagamento avvenga esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
  Lo stesso articolo prevede, poi, che «se l'indirizzo di Posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sita informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio».
  Risulta evidente, pertanto, che le citate modalità di notifica (e, in particolare, l'attività di deposito dell'atto nei casi in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine) non possano riguardare soggetti diversi da quelli iscritti in INI-PEC, quali gli iscritti alla categoria dei tributaristi.
  Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di applicare l'ulteriore previsione contenuta nello stesso articolo 26, ai sensi della quale «per le persone fisiche intestatarie di una casella di Posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

posta elettronica