ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09153

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 653 del 13/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/07/2016
Stato iter:
14/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/07/2016
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/07/2016
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 14/07/2016
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/07/2016

SVOLTO IL 14/07/2016

CONCLUSO IL 14/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09153
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 13 luglio 2016, seduta n. 653

   ZOLEZZI, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, DAGA, MICILLO e MANNINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 16 giugno 2015 il quotidiano online « Corriere di Viterbo» pubblicava un articolo dal quale si veniva a conoscenza che nel distretto di Civita Castellana, la Asl di Viterbo – Centro regionale amianto (CRA) del Lazio – aveva riscontrato durante un'indagine, la presenza di amianto nell'impasto commercializzato per la produzione di ceramiche sanitarie;
   al fine di ottenere un approfondimento attraverso il microscopio a trasmissione (TEM), la Asl di Viterbo inviava un contro campione al Politecnico di Torino giacché da parte sua il laboratorio di igiene industriale CRA aveva già eseguito delle analisi (microscopia ottica a contrasto di fase, microscopia ottica a luce polarizzata e microscopia elettronica a scansione) abitualmente utilizzate per l'individuazione delle fibre di amianto;
   le analisi del politecnico di Torino hanno confermato l'esistenza di amianto nei campioni monitorati, invero i dati hanno fornito prova della presenza della tremolite – un silicato di calcio e di magnesio – ossia di un amianto anfibolico;
   a seguito delle citate analisi, la procura di Viterbo ha posto sotto sequestro lo stabilimento di Gallese in quanto distribuiva alle aziende del comprensorio il feldspato quale ingrediente principale degli impasti ceramici e sostanza in cui è stata riscontrata la presenza di amianto;
   nel sito sottoposto a sequestro, il materiale incriminato viene solo stoccato ed in parte lavorato, mentre viene estratto nella cava di Orune in Sardegna che però, a differenza dello stabilimento di Gallese, non è stata sottoposta ad alcun sequestro continuando ad operare regolarmente;
   la legge 27 marzo 1992 n. 257, anticipando quanto sostenuto dalla direttiva 2009/148/CE, detta le norme per la messa al bando di tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, nonché la produzione;
   come noto, il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 242, comma 1, dispone che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento debba entro ventiquattro ore mettere in campo le misure necessarie di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi dell'articolo 304, comma 2. Oltre ciò il secondo comma dell'articolo 242, precisa che, qualora si verifichi un evento di potenziale contaminazione è necessario dapprima effettuare la comunicazione agli enti preposti ed intervenire con misure di messa in sicurezza d'emergenza, e successivamente effettuare un'indagine preliminare finalizzata a verificare la reale contaminazione;
   inoltre nell'allegato V, il legislatore ha altresì stabilito alla tabella 1 che la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, per l'amianto è di 1000 mg/Kg espressi come ss, corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure trasformata di Fourier); valore che sussiste sia per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (A), sia per i siti ad uso commerciale e 2 industriale (B);
   l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi, comprendendo in tale elenco anche le fibre d'amianto Tremolite CAS n. 77536-68-6. Nello specifico viene previsto che l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli o rifiuti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati –:
   se il Ministro interrogato in relazione al grave rischio ambientale rappresentato dalla fibra amianto «tremolite» intenda attivare il comando generale tutela ambientale ai sensi dell'articolo 197, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per effettuare verifiche urgenti, contestualmente comunicando se siano ancora in corso le attività di lavorazione di cui sopra nei siti di Gallese ed Orune e, in ogni caso, se siano iniziati interventi di messa in sicurezza dei siti. (5-09153)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-09153

  Con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti si deve precisare che in data 4 luglio 2016 il Ministero della Salute ha segnalato la questione al nostro Ministero ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
  In, particolare, con documentazione veniva comunicato alla competente Direzione generale del Ministero che, a seguito di verifica ispettiva, è stato effettuato il sequestro di materiali di produzione presenti nel distretto industriale di Civita Castellana.
  Dall'indagine effettuata sull'origine dei materiali e dei fornitori, si è inoltre risaliti all'attività di estrazione di una cava di feldspato in Sardegna e un primo esame – condotto dall'ARPAS – ha confermato la presenza di tale contaminazione.
  Gli approfondimenti ancora in corso hanno riscontrato ulteriori indizi che coinvolgono altre aziende sul territorio nazionale impegnate nel settore.
  Ne consegue una possibile diffusione illecita di tali materiali che, qualora non fortuita ed episodica, dovrebbe condurre al divieto di estrazione dei materiali così come sancito dall'articolo 1, della Legge n. 257 del 1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
  Si segnala, tuttavia, che l'argomento in esame non rientra nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto il citato articolo fa riferimento ad eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare un sito, ovvero, matrici ambientali quali suolo, sottosuolo e acque di falda, mentre la contaminazione evidenziata dagli interroganti riguarda un prodotto commercializzato.
  Alla stessa stregua anche il limite normativo preso come riferimento nell'interrogazione in questione, pari a 1000 mg/Kg di amianto, non è attinente all'argomento, atteso che il limite citato rientra nell'ambito della bonifica dei siti inquinati.
  Tutto ciò premesso si ricorda che la materia prima usata alla base della produzione di ceramiche è il feldspato, che deve essere accompagnato da una scheda di sicurezza secondo quanto previsto dal regolamento REACH.
  Inoltre l'estrazione delle cosiddette «pietre verdi» è regolamentata dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 «Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» che all'Allegato 4, disciplina i criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle «pietre verdi» in funzione del loro contenuto di amianto.
  Pertanto, si ravvisa che nella partita sottoposta ad analisi da parte dell'Asl di Viterbo, che si ricorda comunque effettuata con microscopia ottica, ovvero analisi usata soprattutto per la matrice aria in particolare in ambienti di lavoro o nelle fasi di scoibentazione di edifici o altre strutture, il feldspato presente, probabilmente, conteneva un quantitativo eccessivo di anfibolo, anche questo un minerale esistente in natura.
  Ad ogni modo, si rende noto che è nell'intenzione dei Ministeri interessati, istituire un tavolo tecnico sul tema e, in quella sede, verrà valutata anche un eventuale coinvolgimento del Comando Carabinieri Tutela per l'ambiente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amianto

sequestro di beni

sostanza pericolosa