ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 653 del 13/07/2016
Trasformazioni
Trasformato il 24/10/2016 in 3/02573
Firmatari
Primo firmatario: PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/07/2016
Stato iter:
24/10/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/07/2016

TRASFORMA IL 24/10/2016

TRASFORMATO IL 24/10/2016

CONCLUSO IL 24/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09139
presentato da
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido
testo di
Mercoledì 13 luglio 2016, seduta n. 653

   PELUFFO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la legge cosiddetta Bossi-Fini (legge n. 189 del 2002 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», al capo II «Disposizioni in materia di asilo») ha apportato sostanziali modifiche alla precedente normativa, la preesistente Commissione centrale per il riconoscimento dello « status di rifugiato» è stata trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo e, con un decentramento dell'esame delle richieste di asilo, sono state istituite le commissioni territoriali;
   la nuova normativa è stata completata con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 22 dicembre 2004) che disciplina le varie fasi della procedura, il funzionamento dei centri di identificazione, le funzioni della commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali;
   le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono dunque l'organismo preposto al riconoscimento ai migranti dello status di rifugiato. In alternativa a detto riconoscimento, esse possono concedere la protezione sussidiaria, se si ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d'origine, ovvero chiedere alla questura che venga dato al richiedente un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
   la commissione può non riconoscere lo status di rifugiato oppure rigettare la domanda per manifesta infondatezza. Contro le decisioni della commissione territoriale si può ricorrere al tribunale la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, che deve decidere nei cinque giorni successivi;
   tali commissioni, composte da 4 membri di cui due appartenenti al Ministero dell'interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur/UNHCR), sono state istituite in numero di dieci, portate a venti con il decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014, oltre alla Commissione nazionale che ha compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle commissioni territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi;
   secondo l'articolo 26 del decreto legislativo 25 del 2008 (cosiddetto «Decreto procedure») non è previsto un termine specifico per la conclusione del procedimento. Sono tuttavia individuati dall'articolo 28 del medesimo decreto dei criteri che prevedono un esame prioritario da parte della commissione territoriale per determinate categorie di richiedenti in relazione alla loro vulnerabilità o presenza in centri di identificazione ed espulsione o centri di accoglienza per richiedenti asilo. Al di fuori di questi casi l'ordine delle convocazioni viene stabilito dalle singole commissioni facendo ricorso prioritariamente alla cronologia della data di redazione del cosiddetto Modello C3, combinato con esigenze logistiche (possibilità delle strutture ricadenti nella giurisdizione ad accompagnare i richiedenti, disponibilità di interpreti e altro);
   pur nella consapevolezza che ogni singola commissione ha una propria statistica individuale, secondo quanto riportato dai mezzi di comunicazione nazionali e dalle principali Onlus preposte ad affiancare lo Stato nell'attività di accoglienza, il tempo medio di completamento delle procedure di protezione internazionale, suddiviso per fase (commissione territoriale; tribunale; corte d'appello) e per tipologia di migrante (provenienza geografica), si aggira intorno agli 8 mesi;
   tali lunghi tempi di attesa si rivelano fonte di disagio. In primo luogo, per i richiedenti asilo i quali, avendo spesso alle spalle delle drammatiche vicende umane di fuga da conflitti o da persecuzioni portate su base etnica, politica o religiosa, debbono scontare una permanenza precaria in strutture non adeguate o condizioni degradanti. In secondo luogo, per le stesse strutture, attrezzate per una prima accoglienza temporanea e non equipaggiate dei soggiorni di lungo periodo. Infine, per le comunità afferenti il territorio sul quale insistono dette strutture, che si trovano a gestire, sovente solo con le proprie risorse e facendo leva unicamente sul volontariato, delle emergenze umanitarie di portata ben maggiore –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione anzidetta;
   se si intendano assumere iniziative, e con quali tempistiche, per il potenziamento numerico delle sopra descritte commissioni territoriali, in modo da velocizzarne le operazioni accorciando i tempi d'attesa, a beneficio dei richiedenti asilo, delle strutture che li ospitano e di tutti i soggetti coinvolti. (5-09139)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

diritto d'asilo

revisione della legge