ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 649 del 07/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: GASPARINI DANIELA MATILDE MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/07/2016
Stato iter:
13/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2016
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 13/10/2016
Resoconto GASPARINI DANIELA MATILDE MARIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/07/2016

DISCUSSIONE IL 13/10/2016

SVOLTO IL 13/10/2016

CONCLUSO IL 13/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09116
presentato da
GASPARINI Daniela Matilde Maria
testo di
Giovedì 7 luglio 2016, seduta n. 649

   GASPARINI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   sono numerosi gli enti locali che hanno stipulato all'esito di una procedura ad evidenza pubblica un contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas, venuto a scadere in data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011 il quale ha previsto che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222»;
   peraltro, tale previsione – che la giurisprudenza anche amministrativa ha dichiarato avere valenza di norma imperativa – risultava già contenuta, a decorrere dal 1o aprile 2011, nell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, recante «Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale»; il sopravvenuto decreto legislativo ha costituito solo un rinforzo della fonte normativa ad opera del legislatore, al fine di fugare dubbi sulla possibile inidoneità della fonte regolamentare a determinare i disposti effetti transitori;
   il divieto imposto dalle norme sopra indicate di bandire gare autonomamente è passato anche al vaglio della Corte Costituzionale la quale ha giudicato, con sentenza 7 giugno 2014, n. 134, la legittimità della disposizione introdotta dal legislatore;
   successivamente all'entrata in vigore di dette disposizioni, dunque, gli enti locali – in attesa del perfezionamento delle procedure di aggiudicazione a mezzo autorità d'ambito – si sono visti, da un lato, negare la possibilità di procedere a selezionare, a mezzo procedura ad evidenza pubblica, un nuovo operatore cui affidare il servizio di distribuzione, dall'altro, al fine di garantire la continuità di un servizio pubblico economico prioritario, hanno dovuto continuare il rapporto con il gestore uscente;
   tale ultima conseguenza discende direttamente dal disposto dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000 («Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento»);
   la predetta disposizione (approvata già dal 2000) è stata richiamata anche dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011 il quale prevede che «il gestore uscente ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 264, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento»;
   tuttavia, poiché le citati disposizioni non esplicitano il fatto che il rapporto con il gestore debba continuare ad essere regolato dal contratto di concessione scaduto, i concessionari, pur continuando a gestire il servizio di distribuzione del gas, non hanno più versato dal 2012 alcunché ai comuni;
   sostengono, infatti, i concessionari che la gestione ope legis in regime di ordinaria amministrazione costituisce soltanto un obbligo per il concessionario (come del resto recita testualmente il disposto normativo sopra richiamato), a cui non corrisponderebbe alcun apprezzabile interesse reddituale/lucrativo, stante il nesso tra investimenti (non previsti nel regime post scadenza) e utili;
   è vero che il legislatore nel prevedere che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, tuttavia non è stato precisato se tale rapporto debba proseguire alle stesse condizioni del contratto scaduto;
   secondo gli enti locali interessati, la logica conseguenza della prosecuzione ope legis del rapporto concessorio è l'applicazione delle stesse condizioni del contratto di concessione scaduto;
   se dovesse per ipotesi essere accolta la tesi dei concessionari (finalizzata ad affermare l'insussistenza di una obbligazione pecuniaria in punto di canone concessorio) la contraddittorietà e la illegittimità di una simile decisione sarebbero, secondo l'interrogante, evidenti dal momento che se, da un lato, il concessionario continua a non pagare l'ente locale proprietario della rete di distribuzione del gas, dall'altro, tuttavia, continua a sfruttare economicamente a propri esclusivi fini la rete di distribuzione gas di proprietà degli enti locali senza nulla riconoscere al legittimo proprietario;
   tale conseguenza sarebbe contraria anche alle disposizioni emanate per le nuove gare d'ambito che dettagliatamente prevedono gli oneri a carico del concessionario e a favore dell'ente locale;
   che nel rapporto gestorio in regime di prorogatio il concessionario debba versare un canone di concessione al comune concedente è implicitamente riconosciuto dallo stesso legislatore;
   l'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, al comma 4, ha infatti previsto che: «A decorrere dal 1o gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti»;
   nel momento in cui il legislatore riconosce ai comuni interessati dalle nuove gare d'ambito la facoltà di «incrementare» il canone delle concessioni di distribuzione fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione espressamente sancisce che in tali rapporti:
    a) sussiste l'obbligo del concessionario di versare il canone di concessione di distribuzione ai comuni;
    b) sussiste la facoltà dei comuni concedenti di aumentare detto canone fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000;
    c) tale facoltà non è evidentemente riconosciuta in quei rapporti in cui il canone di concessione previsto dal contratto di concessione scaduto sia già di per sé superiore a detto limite;
   quanto sopra è stato recepito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico che, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul sito dell'Autorità in data 1o maggio 2016 il «Comunicato», recante «Chiarimenti in relazione alla sussistenza dell'obbligo di pagamento del canone per il servizio di distribuzione dei gas naturale da parte del concessionario del comizio nel periodo di prosecuzione dei servizio ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
   in particolare, tale chiarimento ha affermato che «Peraltro, il silenzio normativo in punto di canone per l'affidamento non pare di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di pagamento dello stesso canone. Sembra, piuttosto, che – in assenza di previsioni specifiche o contrarie – la gestione del servizio debba continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta, rispettando l'equilibrio giuridico-economico ivi stabilito»;
   ad oggi e nonostante il chiarimento pubblicato, i concessionari si rifiutano di versare alcun tipo di indennità/onere/canone agli enti locali proprietari della rete di distribuzione del gas e persistono nel coltivare le azioni giudiziarie avviate e da avviare nei confronti degli enti locali medesimi, al fine di sentire accertare dal tribunale ordinario l'inesistenza di un obbligo normativo al pagamento del canone di concessione preteso dai comuni;
   i tribunali non danno una linea univoca, né si dimostrano a un primo impatto disponibili a chiudere le cause in forza soltanto del comunicato dell'Autorità di cui sopra;
   i previsti mancati introiti determinano pesanti conseguenze a livello finanziario per gli enti locali che si trovano in questa situazione con il rischio di disavanzo di bilancio, con tutte le ripercussioni nel normale svolgimento degli altri servizi normalmente garantiti dagli enti locali –:
   se non ritenga necessario ed urgente assumere iniziative ove ne ricorrano i presupposti mediante circolare interpretativa, per chiarire la portata dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000 secondo il quale «il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento», precisando, così come ha evidenziato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che la proroga non può che «essere alle stesse condizioni del contratto prorogato». (5-09116)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-09116

  La situazione descritta nell'interrogazione in parola è ben nota al Ministero dello sviluppo economico. Il MiSE, infatti, recentemente, non ritenendo di fare una circolare esplicativa sul tema, ha considerato più opportuno inviare a tutti i soggetti interessati (associazioni e operatori del settore della distribuzione gas, ANCI all'Autorità per l'energia l'elettrica, il gas e il servizio idrico), una nota che ribadisce quanto già espresso, dal legislatore nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 164/2000 ovvero che il distributore è tenuto a proseguire nella ordinaria gestione del servizio anche dopo la scadenza (ex lege o naturale) della concessione e fino al nuovo affidamento.
  Dovendo, pertanto, proseguire nella gestione esso continuerà a percepire la tariffa per il servizio svolto e dovrà altresì continuare a pagare il canone concessorio precedentemente stabilito.
  Ciò premesso il Ministero, nei soli casi in cui la concessione sia giunta a scadenza naturale, ha anche aggiunto la possibilità, rimessa all'autonomia negoziale tra le parti del rapporto concessorio, che Comune e concessionario possano addivenire ad una rinegoziazione del quantum del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza naturale della concessione ed il nuovo affidamento, dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di esenzione dal pagamento del canone a favore dei concessionari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

concessione di servizi

prestazione di servizi