ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 649 del 07/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBINI TEA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 25/10/2016
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 25/10/2016
ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA VERSO CITTADINI PER L'ITALIA-MAIE 25/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/07/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/07/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 27/07/2016
Stato iter:
25/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/10/2016
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 25/10/2016
Resoconto BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/10/2016
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA VERSO CITTADINI PER L'ITALIA-MAIE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 25/10/2016
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/07/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/07/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/10/2016

DISCUSSIONE IL 25/10/2016

SVOLTO IL 25/10/2016

CONCLUSO IL 25/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09103
presentato da
ALBINI Tea
testo presentato
Giovedì 7 luglio 2016
modificato
Martedì 25 ottobre 2016, seduta n. 698

   ALBINI, BECATTINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, conosciuta come direttiva Bolkestein, è una direttiva dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune, presentata dalla Commissione europea nel febbraio 2004, e approvata ed emanata nel 2006;
   la direttiva è stata definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio il 12 dicembre 2006 e gli Stati membri avrebbero dovuto recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 28 dicembre 2009;
   la direttiva Bolkestein ha come obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione europea, perché i servizi rappresentano il 70 per cento dell'occupazione in Europa, e la loro liberalizzazione nell'intento di chi l'ha voluta, aumenterebbe l'occupazione ed il prodotto interno lordo dell'Unione europea;
   la direttiva non intende disciplinare nello specifico l'ampio settore dei servizi: si propone come direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli Stati membri la decisione su come meglio applicare i princìpi da essa enunciati;
   l'Italia ha dato attuazione alla direttiva mediante il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010; con tale provvedimento il Governo italiano ha deciso di applicare tale direttiva anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche. Il Parlamento europeo, con risoluzione n. (2010/2109 (INI)), ha preso atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati Membri estendendo il concetto di «risorsa naturale» anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;
   l'Italia, dopo l'attuazione della direttiva, è diventata l'unico paese nell'Unione, insieme alla Spagna, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante; il recepimento della direttiva Bolkestein nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, fra le altre cose, l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali – comprese società di capitali –, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
   il 5 luglio 2012 la conferenza unificata ha raggiunto un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i nove e i dodici anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;
   le misure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010, malgrado il regime transitorio approvato dalla conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare, che difficilmente potrebbero competere in un mercato così aperto. Inoltre il decreto legislativo menzionato fa venire meno quei requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore;
   alcune associazioni che rappresentano gli interessi dei commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la direttiva Bolkestein al commercio ambulante, o che quantomeno si preveda l'estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per un tempo abbastanza ampio da permettere l'ammortamento degli investimenti realizzati, così come fatto in Spagna, dove è stato fissato a 75 anni la durata di un simile regime transitorio a tutela delle imprese già presenti;
   come già illustrato, i mercati tradizionali sono parte dell'offerta commerciale e dell'immagine turistica di moltissime città italiane, rappresentano un tessuto economico che fa parte integrante del nostro territorio e che rischia di essere travolto o finire distrutto dal momento che, unica in Europa insieme alla Spagna, l'Italia ha deciso di recepire la direttiva Bolkestein anche per il commercio ambulante, motivo per il quale le licenze per i commercianti in questione saranno rimesse a gara nel 2017, e alle gare potranno partecipare anche le multinazionali e le grandi imprese anche straniere col serio rischio che i mercati italiani siano invasi dalle solite multinazionali con i soliti marchi da centro commerciale, mentre gli attuali ambulanti in regola, vedano vanificati i sacrifici di una vita –:
   alla luce delle considerazioni fatte in premessa, cosa intenda fare il Governo in merito alla situazione attuale, assunto il fatto che attualmente solo l'Italia e la Spagna hanno recepito la direttiva con riferimento alla materia del commercio ambulante su aree pubbliche, seppure con modalità evidentemente differenti rispetto alla durata delle concessioni;
   se il Governo non ritenga, almeno allo stato attuale, di assumere iniziative per porre fine al sistema delle concessioni, per favorire un maggiore approfondimento del quadro giuridico in materia. (5-09103)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-09103

  In via preliminare, per quanto di competenza si fa presente che nel corso degli ultimi anni, sin dal recepimento della Direttiva 2006/123/CE, sono pervenute al Ministero dello sviluppo economico analoghe richieste sia da parte delle Associazioni di categoria interessate, sia di origine parlamentare nelle quali, come nel caso in questione, si rappresentava la possibilità di non applicare al commercio su area pubblica le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata Direttiva (e correlato articolo 16 del decreto legislativo n.59/2010) con la conseguente possibilità di proroga automatica dei titoli autorizzatori in essere.
  Al riguardo, evidenzio che la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con riferimento ai regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio dell'attività prevede che titoli legittimanti all'esercizio sono da intendersi, di norma, di durata illimitata e validi per tutto il territorio nazionale. La limitazione della durata e del numero delle autorizzazioni, nonché le restrizioni in merito al territorio in cui sono valide, possono essere giustificate esclusivamente da ragioni tecniche o correlate alla scarsità di risorse naturali, o da motivi imperativi di interesse generale.
  Per mantenere accettabili condizioni di concorrenza anche nel caso di tali restrizioni giustificate, il considerando articolo 62 della medesima Direttiva, prevede tuttavia che «Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, le qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva. Non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti».
  Tale previsione è ribadita nell'articolo 12 della citata Direttiva il quale dispone che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento».
  Il contenuto dello stesso articolo 12 della Direttiva Servizi è stato poi trasfuso nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento.
  L'applicabilità di dette disposizioni nel caso delle attività commerciali esercitate sulle aree pubbliche e la conseguente necessità, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, di ricorrere a procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, nonché, al fine di una adeguata tutela della concorrenza, di stabilire una durata limitata delle autorizzazioni in argomento, è risultata del tutto evidente.
  La possibilità degli enti locali di individuare le aree del proprio territorio da destinare all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche o di modificare le dotazioni delle porzioni di suolo pubblico, infatti, non incide sulla caratteristica sostanziale di tale esercizio, vale a dire l'occupazione, a seguito di un provvedimento di concessione, di una porzione di area inevitabilmente non illimitata. Anche il suolo è una risorsa naturale limitata e, in particolare, lo è il suolo pubblico.
  Peraltro, la stessa Commissione Europea, in risposta a specifici quesiti posti da alcuni Stati, in relazione all'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva all'attività di commercio sulle aree pubbliche, si era espressa chiaramente in tal senso.
  Come noto, gli effetti delle citate disposizioni nel caso di specie sono stati contestati dalle associazioni di categoria del settore, che hanno tempestivamente sollevato il problema ed evidenziato le ricadute sul comparto economico costituito in larga parte da microimprese a conduzione familiare. Praticamente da sempre, infatti, le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche venivano rinnovate automaticamente, con un meccanismo di tutela dei diritti acquisiti, vale a dire le anzianità maturate dai titolari.
  Pertanto, le associazioni interessate hanno chiesto ripetutamente una modifica normativa che sancisse la non applicabilità dell'articolo 12 della Direttiva e del corrispondente articolo 16 del decreto alle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche e ribadisse il principio pregresso secondo cui nei mercati e nelle fiere i posteggi sono assegnati in base all'anzianità di presenza.
  La posizione assunta dalle associazioni di categoria non è stata condivisa, nella consapevolezza, altresì, che una eventuale disapplicazione dei principi di concorrenza della Direttiva sarebbe risultata non coerente anche con il generale indirizzo del Governo e del Parlamento, ribadito nei molteplici interventi normativi di liberalizzazione e di semplificazione, volto ad eliminare le forme di tutela corporativa degli operatori esistenti a favore della libertà d'impresa e dei principi della concorrenza.
  Il legislatore, pur ritenendo che il contenuto delle norme della Direttiva non consentisse di escludere il suolo pubblico dall'applicazione dei principi comunitari, consapevole delle conseguenze sul comparto data la particolare natura delle aree in questione, la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e tenuto conto degli interessi pubblici da garantire (tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, sicurezza pubblica e tutela del consumatore), al comma 5 dell'articolo 70 del richiamato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto che «Con intesa in sede di Conferenza unificata (omissis...), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del (omissis...) decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie».
  In attuazione della suddetta previsione è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012, la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione Altresì, con riferimento ai contenuti dell'Intesa, va evidenziato che i medesimi rappresentano il risultato di una lunga serie di riunioni di un tavolo di confronto con rappresentanti degli enti territoriali (Regioni e Comuni) e delle associazioni di categoria del settore, presieduto dal Ministero dello sviluppo economico.
  Pertanto, con la finalità di trovare soluzioni in grado di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico in questione, la scelta è stata quella di individuare criteri in grado anche di valorizzare l'esperienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all'anzianità di esercizio dei medesimi. Tale Intesa ha stabilito un rinnovo automatico delle concessioni in essere alla data della sua adozione fino al 2017 e un successivo periodo transitorio, la cui durata va stabilita dal comune, nel corso del quale nell'attribuzione del punteggio relativo alla selezione, è riconosciuto al prestatore uscente una percentuale massima del 40 per cento dello stesso.
  Alla luce di quanto detto, nel merito delle questioni poste dall'Onorevole Interrogante, si evidenzia che il Governo italiano può operare nei soli limiti consentiti dalla sopra citata normativa europea. A tal fine è utile richiamare la sentenza adottata dalla Corte di Giustizia il 14 luglio 2016, relativa al regime della proroga automatica fino al 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano interesse economico e nella quale la Corte ha dichiarato che:
   1) l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, prevedere la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati;
   2) l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale consentire una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.

  Fermi restando i vincoli di matrice europea, preme evidenziare che il Governo ha già in passato accolto alcune risoluzioni parlamentari impegnandosi ad attivare un Tavolo di confronto al fine di esaminare le eventuali criticità attuative della citata Intesa Stato – Regioni del 5 luglio 2012, e, in detto quadro, proprio nei giorni scorsi è stata convocata per il prossimo 3 novembre una apposita riunione presso il Ministero dello sviluppo economico.
  Al fine di garantire un momento di confronto più ampio possibile, si è ritenuto di convocare al più presto un tavolo di confronto con i soggetti interessati.
  All'esito dei previsti incontri potrà essere vagliato il quadro di riferimento e le eventuali iniziative che possano essere intraprese nell'ambito dei vincoli legislativi derivanti dall'applicazione della normativa europea.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

commercio ambulante

impresa estera