ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 648 del 06/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARIELLO FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2016
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/07/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/08/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/07/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/08/2016

DISCUSSIONE IL 03/08/2016

SVOLTO IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09094
presentato da
CARIELLO Francesco
testo presentato
Mercoledì 6 luglio 2016
modificato
Giovedì 4 agosto 2016, seduta n. 667

   CARIELLO, PISANO, TRIPIEDI, PESCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con nota prot. n. 917 del 9 luglio 2010, la direzione regionale entrate della regione Puglia, in risposta all'interpello proposto dalla regione Puglia in merito al regime fiscale applicabile alle borse di studio «Ritorno al futuro» (istituite con D.D. n. 376 del 9 aprile 2008), ha stabilito la completa esenzione da qualsiasi forma di tassazione della quota di borsa studio rappresentativa dei fondi comunitari FSE;
   in particolare, richiamando la sentenza della Corte di giustizia della CE n. 427/05 del 25 ottobre 2007, recepita dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2082 del 30 gennaio 2008, con la quale è stato sancito il divieto di detrazione o trattenuta relativamente a somme erogate dall'Unione europea a titolo di contributo (salvo i casi di stretta connessione del contributo con la produzione di redditi d'impresa o da lavoro), la direzione regionale entrate ha non solo stabilito l'inapplicabilità ai contributi FSE della ritenuta prevista ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (condividendo l'interpretazione dell'Ente), ma ha anche riconosciuto l'integrale esenzione ai fini RPEF: come chiarito dall'Agenzia, «l'eventuale assoggettamento ad imposizione fiscale del contributo comunitario ricevuto dai soggetti che frequentano i master, corrisponderebbe ad un prelievo specificatamente connesso al contributo stesso e come tale risulterebbe in contrasto con la previsione del principio dell'integrità dei 917-216/2010 pagamenti di cui all'articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006»;
   l'articolo 80 del regolamento (CE) 1083/2006 introduce, infatti, il principio dell’«integrità del contributo» prevedendo che «gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari». Con tale disposizione (applicabile nell'ordinamento interno), dunque, si riconosce l'esenzione da ogni forma di prelievo o onere dei contributi erogati dall'Unione europea;
   sennonché, il condivisibile orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria è stato successivamente superato da un diverso e contrario orientamento. In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato dalla regione Sardegna in merito al trattamento fiscale da riservare alle borse di studio finanziate nell'ambito del POR F.S.E. 2007-2013, ha espresso un parere sulla questione e, con nota n. 4397 del 17 ottobre 2011, ha ritenuto che soggetto «beneficiario dei finanziamenti» (ex articolo 80 Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006) deve ritenersi la regione e non i soggetti percettori finali delle singole somme; pertanto, l'amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto IRPEF prevista dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sull'intero importo della borsa di studio, compresa la parte finanziata dal F.S.E.;
   adeguandosi al parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate ha pertanto proposto una soluzione interpretativa contraria a quella assunta con la nota n. 917/2010 e, con nota n. 8285 del 14 marzo 2012, ha comunicato alla regione che «lo scrivente ritiene che la regione Puglia, in qualità di sostituto d'imposta, debba applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973»;
   rispondendo all'interrogazione n. 5-08981 del 22 giugno 2016 (con la quale è stato chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di esprimersi in merito al regime fiscale dei contributi FSE) il Sottosegretario per l'economia e le finanze delegato, richiamando nuovamente la nota 4397 del 17 ottobre 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che alle persone fisiche che percepiscono borse di studio cofinanziate con fondi europei «restano applicabili le ordinarie regole di tassazione previste dall'ordinamento ed in particolare l'assoggettamento ad IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, ad eccezione delle ipotesi in cui la borsa di studio ricada in una specifica previsione di esenzione», precisando ulteriormente che «un eventuale orientamento di prassi diretto a chiarire il regime fiscale delle borse di studio in esame non potrebbe che confermare quanto precisato dal Ministero del lavoro con la nota sopra citata»;
   in pratica, il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato tout court l'interpretazione resa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 4397 del 17 ottobre 2011, concludendo per la tassabilità ai fini IRPEF dei contributi FSE percepiti a titolo di borsa di studio;
   a parere degli interroganti, la soluzione prospettata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, peraltro non supportata da alcuna argomentazione giuridica, non trova sostegno nel chiaro tenore letterale dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ove per soggetti beneficiari si intende i destinatari finali dei contributi e non anche le regioni. Lo stesso regolamento definisce il beneficiario: «un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico». È evidente allora che per beneficiario debba intendersi il soggetto ultimo destinatario delle somme ovvero colui che, sempre secondo le definizioni del regolamento, attua l’«operazione» (ovverosia «il progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce»). Inoltre, a conferma che il beneficiario sia proprio il soggetto ultimo destinatario delle somme, sempre l'articolo 80 precisa che sulle somme corrisposte «Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari». Ebbene, non si vede come si possa riferire tale norma alle regioni, che ovviamente non scontano alcuna imposizione fiscale o altro onere sulle somme comunitarie che gestiscono –:
   quale sia il presupposto normativo e giuridico a fondamento dell'interpretazione di cui alla nota prot. 4397 del 17 ottobre 2011 in merito alla definizione del soggetto «beneficiario dei finanziamenti» di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 e se non si ritenga opportuno rivedere l'interpretazione resa, adeguandosi alla ratio della norma volta a garantire l'integrità del contributo a favore del destinatario finale. (5-09094)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 agosto 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09094

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Cariello ed altri – inerente al trattamento fiscale delle borse di studio erogate dalle Regioni e cofinanziate con fondi nazionali ed europei – si rappresenta quanto segue.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con nota del 17 ottobre 2011 – ha precisato che le persone fisiche, titolari di borse di studio erogate dalle Regioni e cofinanziate con le risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), non rientrano nella nozione di «beneficiario» – di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 – con conseguente inapplicabilità nei loro confronti dell'articolo 80 del Regolamento medesimo. Tale articolo stabilisce il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari che garantisce a questi ultimi l'importo totale del contributo pubblico nel più breve tempo possibile e nella sua integrità.
  I borsisti, infatti, in quanto «destinatari ultimi» delle azioni finanziate, non hanno alcuna responsabilità nella conduzione delle azioni medesime mentre proprio la responsabilità gestionale costituisce requisito necessario per l'individuazione del soggetto «beneficiario» in conformità alla normativa comunitaria. Conseguentemente, le borse di studio, in mancanza di specifiche esenzioni di legge, sono oggetto – ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 della ritenuta d'acconto dell'IRPEF, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per l'intero importo (compresa dunque la quota comunitaria), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).
  Più in generale, il Ministero del lavoro ha precisato che il principio dell'integrità dei pagamenti non fa comunque venir meno la potestà impositiva dello Stato membro qualora la normativa nazionale consideri tassabili i redditi ai quali sono connessi i contributi in argomento.
  Sul punto peraltro è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che – nella sentenza C 427/05 del 25 ottobre 2007 – ha evidenziato che i contributi erogati ai beneficiari, ancorché non soggetti a ritenuta d'acconto nel rispetto del principio dell'integrità dei pagamenti, concorrono comunque alla determinazione del reddito imponibile in applicazione delle ordinarie regole del TUIR. L'orientamento interpretativo della Corte di giustizia è stato successivamente recepito dai giudici della Corte di Cassazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica fiscale

assegno scolastico

politica regionale