ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 647 del 05/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 05/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI LELLO MARCO MISTO-MOVIMENTO PPA-MODERATI 05/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/07/2016
Stato iter:
06/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/07/2016
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
 
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2016
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 06/07/2016
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/07/2016

SVOLTO IL 06/07/2016

CONCLUSO IL 06/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09082
presentato da
CHIARELLI Gianfranco Giovanni
testo di
Martedì 5 luglio 2016, seduta n. 647

   CHIARELLI e DI LELLO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   i decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, attuano le previsioni in materia di abrogazione di reati e depenalizzazione contenute nell'articolo 2 della legge n. 67 del 2014, che delega il Governo alla riforma della disciplina sanzionatoria;
   in particolare, con il decreto legislativo n. 7 del 2016 vengono abrogati alcuni reati e sono introdotte le sanzioni pecuniarie civili, ritenute più efficaci nei confronti di illeciti di scarsa offensività;
   l'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016, ha poi sostituito l'articolo 635 del codice penale sul danneggiamento, con la abrogazione del primo comma e con il mantenimento della disposizioni residuali: l'unica differenza è data dal fatto che l'ipotesi aggravata del secondo comma diventa una fattispecie autonoma;
   ai sensi della disciplina vigente, commettere atti vandalici sulle auto parcheggiate sulla pubblica via costituisce reato ai sensi del nuovo articolo 635 del codice penale; tale tipologia di danneggiamento andrebbe infatti a colpire «le cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625», in quanto tra tali «cose» sono senza dubbio ricompresi anche i veicoli parcheggiati, in quanto «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»;
   su questo punto è infatti opportuno rilevare che il secondo comma, n. 1), del novellato articolo 635 del codice penale è sostanzialmente rimasto identico al secondo comma, n. 3), del vecchio testo, dove lo specifico richiamo alle «cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625» (tra cui quelle «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede») costituiva una circostanza aggravante del reato di danneggiamento che determinava la procedibilità d'ufficio;
   inoltre, la medesima disciplina di cui al decreto legislativo n. 7 del 2016, esclude il reato di cui all'articolo 635 del codice penale da quelli sottoposti a sanzione pecuniaria, ed è quindi tuttora sottoposto a sanzione penale; l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 7 del 2016, al comma 1, lettera c), nell'elencare i soggetti sottoposti a sanzione pecuniaria civile, comprende infatti «chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale». Tale principio ha trovato conferma anche in recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cassazione penale sezione V n. 21727 dep. 24 maggio 2016 e Cassazione penale Sez. II n. 17057 dep. 26 aprile 2016);
   tuttavia, dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni, diverse stazioni di polizia e carabinieri rifiutano di ricevere querele sporte dalle vittime di atti vandalici e danneggiamenti aggravati sulle proprie autovetture esposte per consuetudine alla pubblica fede, recando un notevole disagio ai cittadini;
   risulta infatti con certezza agli interroganti che diverse autorità a Torino, Alba, Milano, Monza, Olbia, Matera, Pistoia, Ragusa, Matera – solo per citarne alcune – non ricevono più dai cittadini assicurati le denunce relative ad atti vandalici su autoveicoli;
   risulta altresì che alcuni comandi dei Carabinieri, hanno giustificato tali dinieghi fornendo agli assicurati una circolare a giudizio degli interroganti destituita di ogni fondamento;
   è quindi necessario intervenire, a tutela delle vittime di tale tipo di reato, per far rispettare quanto previsto dalla normativa vigente –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della questione esposta in premessa, e se e quali iniziative, anche normative, il Governo intenda assumere per tutelare le vittime di reato di danneggiamento per atti vandalici sulle auto parcheggiate sulla pubblica via, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 635 del codice penale, garantendo la possibilità, su tutto il territorio nazionale, di presentare querela e di vedere riconosciuti i propri diritti. (5-09082)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-09082

  L'Onorevole Chiarelli chiede al Governo come intenda intervenire per tutelare le vittime del reato di danneggiamento perpetrato sulle auto parcheggiate sulla pubblica strada, atteso che a seguito della modifica dell'articolo 635 del codice penale introdotta dal decreto legislativo n. 7 del gennaio 2016, diverse stazioni di polizia e carabinieri rifiuterebbero di ricevere querele da parte delle persone lese da atti vandalici commessi sulle loro autovetture.
  Giova evidenziare, in via preliminare, che la novella del gennaio 2016 non ha mutato la rilevanza penale della condotta di danneggiamento di autoveicoli.
  La nuova formulazione dell'articolo 635 del codice penale contempla ipotesi autonome di reato tra le quali è prevista quella di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le categorie di beni già previste nella precedente formulazione del comma 2 della norma. Tra tali beni sono comprese le cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 cp tra cui vi sono quelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede quali sono, per l'appunto, le vetture parcheggiate sulla pubblica via. Il reato è strutturato in forma aggravata e non semplice, ed è pertanto procedibile d'ufficio. Non va inoltre sottaciuto che la depenalizzazione della condotta di danneggiamento semplice non ha comportato arretramento della tutela nei confronti dei soggetti lesi da tali atti vandalici, avendo previsto l'applicazione di una sanzione pecuniaria civile (di importo significativo, fino a 8000 euro) per tale condotta meno grave della quale ha così ricondotto il disvalore sul piano delle relazioni tra privati.
  Venendo, in particolare, al rifiuto da parte di polizia e carabinieri di ricevere le querele presentate dalle persone offese di atti vandalici e danneggiamenti aggravati sulle proprie autovetture posteggiate in luogo pubblico, dagli elementi acquisiti presso il Ministero della Difesa risulta che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha dato notizia ai Comandi dipendenti dell'entrata in vigore del decreto legislativo del gennaio 2016 con la lettera allegata dall'on. Chiarelli all'interrogazione parlamentare. Tale lettera non reca disposizioni operative ma costituisce mera informazione integrata dai documenti pubblicati sul portale dell'Arma. Né in altra forma sono state diramate disposizioni che escludessero la possibilità di ricevere le denunce per danneggiamento di autovettura. Ove il rifiuto di ricevere querele riferito dall'on. Chiarelli si sia verificato deve pertanto considerarsi un'applicazione impropria della novella normativa. Tuttavia, al fine di chiarire eventuali equivoci, il Comando Generale ha già provveduto ad esplicitare puntualmente sul portale dell'Arma che il delitto di danneggiamento si configura, tra l'altro, laddove il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.
  Anche il Ministero dell'interno ha riferito che gli Uffici della Polizia di Stato distaccati sul territorio ricevono ordinariamente querele per atti vandalici commessi ai danni delle autovetture parcheggiate nella pubblica strada e inoltrano regolarmente i relativi atti all'Autorità giudiziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto alle vittime

codice penale

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