ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 647 del 05/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/07/2016
Stato iter:
05/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/10/2017
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 05/10/2017
Resoconto BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/07/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/09/2017

DISCUSSIONE IL 05/10/2017

SVOLTO IL 05/10/2017

CONCLUSO IL 05/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09058
presentato da
BARGERO Cristina
testo di
Martedì 5 luglio 2016, seduta n. 647

   BARGERO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il buono pasto si configura come uno strumento estremamente flessibile per i lavoratori, in tutte le ipotesi in cui le imprese o gli enti pubblici e privati con i quali collaborano non ritengono opportuno o conveniente dotarsi di una mensa aziendale;
   i soggetti che sono coinvolti nel processo di utilizzo di questo mezzo di pagamento sono i datori di lavoro, le società emettitrici, gli esercizi erogatori dei servizi di ristorazione e i lavoratori: le società emettitrici, che si avvalgono di una più o meno vasta rete di affiliati/convenzionati, promuovono e vendono i buoni pasto ai datori di lavoro che provvedono a somministrare gli stessi ai propri lavoratori. I lavoratori-utilizzatori ricevono la prestazione di servizi sostitutivi di mensa dietro semplice presentazione del titolo, che viene ritirato dal locale convenzionato e successivamente restituito alla originaria società emettitrice con contestuale emissione di fattura volta al riconoscimento di un corrispettivo;
   il valore del buono pasto, fino all'ammontare di euro 5,29 e di euro 7,00 dal primo luglio 2015 per i buoni pasto in forma elettronica, è esente da oneri contributivi e previdenziali per il datore di lavoro e da trattenute fiscali per il dipendente;
   secondo i dati forniti da associazioni di settore, in Italia, oltre il 40 per cento dei lavoratori che pranzano fuori casa per motivi attinenti all'attività lavorativa, usufruirebbero del buono pasto quale strumento di pagamento: le statistiche parlano di 2,5 milioni di lavoratori circa, suddivisi tra settore privato (1,6 milioni) e pubblico (900.000); gli esercizi convenzionati sono circa 120.000 e nella quasi totalità si tratta di piccole e medie imprese. Le aziende e le pubbliche amministrazioni clienti sono circa 80.000;
   a fronte di tale consenso e diffusione, si rilevano forti criticità segnalate soprattutto dagli esercenti che segnalano principalmente le problematiche relative ai contratti di appalto con la pubblica amministrazione e con le grandi società a partecipazione pubblica e privata che, essendo gestiti attraverso gare con la logica del massimo ribasso, avvantaggerebbero esclusivamente chi presenta lo sconto maggiore sul valore facciale del buono e questo a discapito degli esercenti, costretti a riconoscere commissioni sempre più alte, situazione che riguarda anche molti grandi clienti privati, ad esempio i gruppi bancari, con ribassi per l'aggiudicazione che sfiorano il 20 per cento del valore nominale del buono pasto: secondo la Fipe-Confcommercio, lo sconto che i committenti pubblici e privati ricevono ogni anno sul valore dei buoni pasto immessi sul mercato, ammonterebbe a circa 500 milioni di euro e sarebbe stato possibile grazie al sacrificio dei margini degli esercenti, tra l'altro ulteriormente penalizzati dalla lungaggine del processo di rimborso dei buoni pasto incassati da parte delle società emettitrici;
   altra criticità segnalata, in questo caso solo per i buoni pasto elettronici, riguarda la mancata previsione di un «pos» universale capace di leggere tutte le tessere in circolazione, costringendo gli esercenti a tenere più di un pos (uno per ciascun circuito di pagamento dei ticket) e ad affrontare così spese di gestione moltiplicate per il numero dei pos, sotto forma di affitto annuale e di spese operative in quanto ogni terminale necessita di connessione dati ed alimentazione elettrica –:
   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati ritengano di porre in essere in relazione alle problematiche esposte in premessa. (5-09058)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-09058

  Rispondo al quesito posto dall'Onorevole interrogante, rappresentando quanto segue.
  In data 10 agosto u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale 7 giugno 2017 n. 122, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
  Il provvedimento, in vigore dal 9 settembre 2017, è volto ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, ma, soprattutto, a garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, oltre che la prestazione di un servizio efficiente ai consumatori.
  Vengono infatti individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra la società che emette i buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
  In particolare, l'articolo 5 del provvedimento sancisce il divieto di pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente (soggetto convenzionato) e precisa che lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.
  Tale disposizione prevede inoltre che gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili prevedono un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara devono quindi uniformarsi a tali prescrizioni, prevedendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.
  La norma, poi, specifica che nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli consistenti in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della stessa. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.
  Le nuove disposizioni consentono quindi di evitare, soprattutto nel caso di procedure di gara avviate dalla pubblica amministrazione, i profili di criticità conseguenti alla traslazione dei costi connessi agli elevati ribassi presentati in sede di offerta economica sulla rete degli esercizi convenzionati.
  Nel previgente contesto normativo poteva infatti verificarsi la modifica delle commissioni di rimborso inizialmente indicate in sede di offerta, giustificata in ragione della fruizione di servizi aggiuntivi, posto che le commissioni di rimborso praticate dalle società emettitrici agli esercizi convenzionati risultavano formalmente basse ma di fatto destinate a lievitare in virtù dei servizi aggiuntivi offerti.
  Oggi, invece, laddove previsto dal bando di gara, le prestazioni ulteriori rientrano tra gli elementi di valutazione dell'economicità dell'offerta.
  Resta ferma la possibilità di offrire comunque prestazioni aggiuntive da parte delle società emettitrici agli esercizi convenzionabili, sotto forma di servizi ulteriori, e salva la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire ai medesimi.
  Al fine, poi, di arginare il fenomeno dei ritardi nel rimborso dei buoni pasto incassati dalle società emettitrici, l'articolo 5, comma 6 del provvedimento stabilisce l'applicabilità anche a tali termini di pagamento del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che disciplina i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e l'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento.
  Quanto, infine, alla richiesta di introdurre un POS universale in grado di leggere tutte le tessere elettroniche in circolazione, non sembra al momento ravvisarsi la percorribilità di tale proposta, anche in considerazione del fatto che ciò potrebbe comportare un aggravio di costi a carico degli utenti finali oltrechè delle stesse società emettitrici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria della ristorazione

commercializzazione

impresa pubblica