ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 644 del 29/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 29/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09035
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   PILI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   ha recentemente acquisito centralità nel dibattito politico la necessità di rivedere la disciplina in materia di gestione dell'acqua inclusi la pianificazione, la gestione e il finanziamento del servizio idrico integrato;
   in questo contesto si inserisce l'annosa questione che sta riguardando alcune regioni italiane dove, a giudizio dell'interrogante arbitrariamente, i soggetti gestori stanno emettendo bollette con la richiesta di ingiustificati conguagli su partite pregresse che in alcun modo possono essere riconosciute legittime ed esigibili;
   tali «conguagli 2005-2011» riguardano partite pregresse di dubbia legittimità che non costituiscono in alcun modo una componente tariffaria di competenza 2014, ma una rimodulazione della tariffa per il periodo 2005-2011, con evidenti effetti retroattivi;
   la vicenda interessa un rilevantissimo numero, imprecisato, di utenti che si sono visti recapitare da diversi soggetti, tra questi la società Abbanoa spa, una bolletta con la quale si pretende un pagamento nell'anno 2016 di somme a titolo di partite pregresse o conguagli, per gli anni 2005- 2011, con minaccia di slaccio in caso di mancato pagamento;
   nelle fatture viene specificato che «le tariffe sono relative alla componente tariffaria di competenza 2014, sulla base della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'ente d'ambito della Sardegna (quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite pregresse) e della Determina dell'amministratore unico Abbanoa n. 281 del 31/12/2014, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 31 alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 643/2013/R/IDR»;
   tali partite pregresse vengono classificate quale «conguaglio anni 2005- 2011», ma queste fatture sono in realtà delle forme di recupero dei ricavi essendo sganciati dai reali consumi;
   il corrispettivo viene così svincolato dalla regola di corrispettività essendo determinato forfettariamente, ossia a prescindere da un accertamento specifico (o quantomeno indicato nella fattura). Inoltre, gran parte del debito (almeno i 4/5), anche se la quantificazione complessiva e pluriennale impedisce di distinguere le diverse annualità, sarebbe relativo a diritti ampiamente prescritti, considerando che si tratta di richieste che vanno oltre gli ultimi cinque anni;
   appare indubbio all'interrogante che le richieste di pagamento non siano di dubbia legittimità per diversi motivi;
   i diversi soggetti attori di questa richiesta, ad avviso dell'interrogante, sono evidentemente responsabili di aver agito in modo che appare non conforme alla legge, pur nel tentativo maldestro di fondare tale richiesta su presunte normative nazionali di cui si invoca l'applicazione;
   in realtà ad avviso dell'interrogante si tratta di una situazione di non conformità alle norme riferita in questo caso al soggetto Abbanoa che gestisce il servizio idrico integra o della Sardegna:
    a) intervenuta prescrizione:
     si eccepisce, ai sensi dell'articolo 2498, n. 4, del codice civile, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da Abbanoa, posto che la stessa prescrizione decorre dal giorno in cui è stato effettuato il consumo e, nel caso di specie, i consumi (come indicato in fattura) riguardano gli anni dal 2005 al 2011;
    b) violazione del principio di trasparenza:
     muovendo da due incontrovertibili assunti, ossia che la società Abbanoa è una impresa in house, e monopolistica, e che l'acqua potabile è un servizio pubblico indispensabile per le esigenze della vita quotidiana, qualsiasi utente, consumatore e non, è obbligato a rivolgersi ad Abbanoa per usufruire del relativo servizio idrico. Occorre poi evidenziare che qualsiasi monopolista deve avere maggiore attenzione nel rispettare i consueti principi di buona fede di cui all'articolo 1375 del codice civile principi che i più evoluti filoni giurisprudenziali additano quale criterio guida per l'integrazione e l'interpretazione del contratto imposto dal soggetto forte e/o monopolista;
     già in precedenza il giudice di pace di Enna con le sentenze n. 25 del 29 febbraio 2016 (dottoressa Ivana R.M. Merella) e la n. 258 del 4 aprile 2016 (dottore Giuseppe Dante Maria Amico) hanno ritenuto illegittima la pretesa economica dell'ente gestore del servizio idrico a titolo di «partite pregresse», stabilendo l'illegittimità dell'inserimento unilaterale di detta voce di costo, per violazione sia dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al contratto d'utenza. La bolletta reca solo l'indicazione: «Conguaglio anni 2005-2010 partite pregresse»;
     anche gli articoli 2 e 35, comma 1, del codice del consumo impongono il necessario cospetto del diritto del consumatore alla trasparenza, tanto più che la Carta dei diritti del consumatore e il regolamento idrico non prevedono la possibilità che Abbanoa emetta bollette a titolo di conguagli regolatori, tanto meno con conteggi forfettari, per giunta retroattivi e senza neppure uno specifico accertamento (lettura);
     al contrario prevedono che l'utente ha diritto a ricevere almeno due bollette l'anno, dovendosi includere tra queste anche quelle emesse a conguaglio;
    c) indeterminatezza del conteggio – violazione dell'articolo 48, comma 1, lett. c), codice del consumo – retroattività. Violazione del principio di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali:
     le fatture fanno riferimento a «conguagli/ partite pregresse 2005/2011». Il «foglio informativo» allegato alla fattura inviata da Abbanoa a una parte degli utenti (nel senso che non è arrivata a tutti), al paragrafo 3, relativamente al metodo utilizzato per il calcolo, precisa che: «l'ammontare del conguaglio regolatorio è rapportato al consumo di ciascun cliente ed è applicato in base ai consumi rilevati nell'anno 2012, fatturati a saldo. Il costo è di euro/mc 0,5978 per il servizio idrico; euro/mc 0,1085 per il servizio di fognatura; euro/mc 0,2683 per il servizio di depurazione;
     ad avviso dell'interrogante, nulla di più generico, contraddittorio ed incomprensibile per il consumatore «medio»;
     in pratica, Abbanoa sulla base dei consumi del 2012, di ciascun utente, ha deciso di chiedere un conguaglio sui consumi degli anni che vanno dal 2005 al 2011. Operazione che appare all'interrogante inspiegabile logicamente;
     oggi, tra l'altro, essendo trascorso un enorme lasso di tempo, non è neppure possibile alcun effettivo controllo dal momento che le fatture, come noto, non vanno conservate oltre i 5 anni, ossia oltre i termini prescrizionali;
     a ciò aggiungasi che non si comprende, né si spiega la ragione per la quale si sia scelto l'anno 2012 quale riferimento per i consumi da prendere in considerazione per gli anni 2005 — 2011, anche alla luce del fatto che tra il 2005 ed il 2012 è normale che ad ogni utente siano capitate circostanze diverse che possono aver alterato significativamente i consumi di ciascuna famiglia (esempio matrimoni, convivenze, separazioni, figli nascituri oppure che abbandonano la residenza dei genitori, malattie, ricoveri, decessi, perfino distacchi delle utenze e altro);
     a voler riconoscere la legittimità di un simile modus operandi si giungerebbe ad ammettere che il somministrante potrebbe chiedere un conguaglio regolatore per somme pagate anche trent'anni prima;
     un conguaglio, per sua natura, non è altro che l'addebito di consumi realmente maturati che, in un primo momento non erano stati conteggiati dal somministrante, mentre, in un secondo momento – in esito ad un'attenta verifica e ad una scrupolosa attività di accertamento — lo stesso ha più correttamente quantificato con specifico riferimento ad ogni singola utenza (e non indiscriminatamente e genericamente per tutti i consumatori), rilevando uno scostamento rispetto alla iniziale fatturazione di cui ai consumi stimati in prima battuta, che deve comunicare all'utente con rapidità e comunque entro l'anno in corso;
     ad avviso dell'interrogante ne risulta una violazione della buona fede nei rapporti contrattuali e la mancanza di trasparenza da parte del gestore idrico che, profittando della posizione dominante (articolo 24 del codice del consumo), e monopolistica e del ruolo pubblico ricoperto per l'erogazione di un bene di primaria necessità (ed irrinunciabile), ha pensato di addebitare sugli utenti costi ipotetici di consumi sostenuti undici anni prima, cosa che di fatto consente, secondo l'interrogante di ripianare delle perdite della società; perdite che il gestore ha sostanzialmente addebitato ai consumatori con pubblica avvertenza di interruzione del servizio in caso di mancato pagamento del conguaglio (articolo 24 del codice del consumo);
     in sostanza manca una determinazione degli effettivi costi che Abbanoa assume essere stati sostenuti in quegli anni e ciò, come già detto, determina l'assoluta e l'oggettiva impossibilità per l'utente di verificare la correttezza degli importi richiesti in contrasto non solo con il principio di trasparenza ma anche con il suo diritto alla comprensione di quanto gli viene richiesto;
     una volta di più emerge, ad avviso dell'interrogante, come Abbanoa, in spregio alle disposizioni del codice del consumo sopra richiamate e alle norme in materia di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali abbia voluto «far cassa» sui consumatori/utenti; si ribadisce che essendo il gestore una società pubblica (gestore/concessionario di un pubblico servizio), avrebbe dovuto agire nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento e trasparenza oltre che buona fede;
    d) mancanza di previsione contrattuale e violazione contrattuale (articolo 6.1 della carta del servizio idrico):
     si evidenzia la mancanza di una disposizione contrattuale che legittimi Abbanoa a fatturare conguagli regolatori, a distanza di tanti anni dall'effettivo consumo, in spregio dei consueti principi civilistici che Abbanoa, agendo nel diritto privato, è obbligato a rispettare;
     la mancanza di una clausola in tal senso rende, secondo l'interrogante, illegittima la fattura, oggi contestata, e si pone in contrasto con le disposizioni in tema di trasparenza, di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali, oltre che di irretroattività, come sopra richiamate, e conferma che Abbanoa ha posto in essere una condotta, ad avviso dell'interrogante, ai limiti dell'abuso del diritto e della posizione dominante;
     sul punto si richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2008, ovvero che «L'interpretazione della legge n. 36 del 1994, condotta alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, porta dunque a ritenere che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto sopra rilevato che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (articolo 13 della legge n. 36 del 1994)»;
     al contrario, a mente dell'articolo 6 della carta del servizio idrico, integrato (che costituisce parte integrante del contratto stipulato tra le parti), comma 2, «Le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno, e in relazione all'abbonamento contrattualmente sottoscritto»;
     appare evidente dunque che i conguagli richiamati sono in contrasto con il disposto anzidetto, atteso che lo stesso non distingue tra diversi tipi di bollette, così per l'effetto dovendosi dunque ricomprendere anche i conguagli di qualunque genere;
     è indispensabile che il Governo intervenga a chiarire e dare la corretta interpretazione alle norme che non possono in alcun modo ledere i principi del diritto;
     l'articolo 154 del decreto legislativo n. 154 del 2006 afferma infatti chiaramente che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»;
     è evidente che nessuna determinazione forfettaria, sommaria e retroattiva della tariffa, possa ritenersi ammissibile; e ciò ancor più ove la stessa sia posta in essere in maniera generalizzata, postuma e indeterminata, in quanto realizzata in totale assenza di accertamento concreto sugli effettivi consumi;
     se anche fosse vero che tali fatture rientrano in un'approvazione dell’«ente d'ambito» e, siano state redatte nei modi stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), esse sarebbero, comunque, in contrasto con la legge;
     da questa casistica richiamata emerge secondo l'interrogante quindi la dubbia legittimità e l'irragionevolezza della pretesa economica dell'ente gestore del servizio idrico a titolo di «partite pregresse», oltreché l'ingiusto e lesivo inserimento unilaterale di detta voce di costo in fattura per violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede sottesi al contratto d'utenza oltreché per violazione del medesimo dettato della delibera n. 643/2013/R/IDR dell'Autorità elettrica, il gas e il sistema idrico – AEEGSI e della delibera n. 18 del 26/06/2014 del commissario di Abbanoa, per l'assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione di questa voce di costo indicata solo con la laconica indicazione «Conguaglio anni 2005-2011»;
     le «partite pregresse» contestate in numerose realtà regionali, secondo l'interrogante, altro non sono che perdite o costi d'investimento sostenuti dalla società convenuta negli anni pregressi, ed unilateralmente (rectius, secondo l'interrogante arbitrariamente) ripartiti all'utenza; la relativa pretesa economica non può che ritenersi infondata e non provata in alcun modo, oltre che decisamente prescritta –:
   se non ritenga di chiarire quale sia l'orientamento del Ministro interrogato su quanto sta accadendo nel governo della risorsa idrica pubblica, assumendo al riguardo ogni iniziativa;
   se non ritenga di dover assumere iniziative normative tali da evitare il prosieguo di quella che appare una richiesta non conforme alla legge e che sta riguardando milioni di cittadini, con particolare riferimento ai 750 mila sardi che l'hanno già ricevuta. (5-09035)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

contratto

costo d'investimento