ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09033

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 644 del 29/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBANELLA LUISELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 29/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09033
presentato da
ALBANELLA Luisella
testo di
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   ALBANELLA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la legge 13 luglio 2015, n. 107, è intervenuta sul tema dei concorsi per dirigenti scolastici. Nel dichiarato intento di risolvere la questione, il legislatore ha disposto lo svolgimento di un corso intensivo di formazione «volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici»;
   il decreto con il quale sono state successivamente definite le modalità di attuazione del predetto corso di formazione in ottemperanza alla previsione dell'articolo 1, comma 87, della richiamata legge è il decreto ministeriale n. 499 del 2015, il quale, all'articolo 3, ha previsto le modalità di espletamento della prova scritta finale;
   l'applicazione del richiamato decreto ministeriale sembra non essere stata uniforme su tutto il territorio nazionale;
   si apprende che l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha adottato un'interpretazione restrittiva del decreto ministeriale n. 499 del 2015, a differenza di quanto effettuato da parte di altre regioni. In particolare, l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha ritenuto che il corso di formazione previsto dalla legge n. 107 del 2015 e poi disciplinato in concreto dal decreto ministeriale n. 499 del 2015 avesse natura concorsuale e che pertanto la prova finale del corso comportasse l'attribuzione di punteggi ed individuazione di vincitori e, ove il punteggio fosse stato inferiore a 21/30, all'esito delle valutazioni da parte della commissione, anche l'individuazione di non idonei;
   tale situazione ha generato una evidente disparità di trattamento: in altre regioni, come ad esempio in Lombardia e in Toscana, le prove dei corsi di formazione per l'immissione in ruolo nella qualifica di dirigente scolastico non hanno avuto carattere concorsuale, in quanto gli Uffici scolastici regionali hanno disposto l'immissione in ruolo di tutti coloro che avevano effettivamente svolto il corso di formazione e la prova finale;
   appare opportuno rilevare come l'interpretazione proposta dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia non appaia pienamente aderente al disposto della legge n. 107 del 2015; l'articolo 1, comma 87, della legge demandava al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (poi n. 499 del 2015) la definizione delle «modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici». Anche la finalità della prova finale doveva essere quella di consentire l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici e nulla prevedeva tale disposizione rispetto alla qualificazione di tale procedura, avente carattere evidentemente eccezionale, come concorsuale. La finalità della legge sulla buona scuola era quella espressamente dichiarata dallo stesso comma 87: «tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88». Invero così non è stato;
   la disposizione non ha risolto i contenziosi in corso ed anzi ne ha generato di nuovi;
   i contenziosi ai quali la richiamata disposizione faceva riferimento erano in particolare quelli relativi al concorso per dirigente scolastico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2011, e quelli riferiti ai concorsi del 2004 e del 2006;
   appare opportuno soffermarsi, in particolare, sulle vicende che hanno caratterizzato il concorso bandito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 novembre 2004, n. 94, in quanto queste risultano esemplificative di un modus operandi del tutto atipico e singolare, che si protrae da oltre dieci anni;
   la buona scuola è stata adottata proprio al fine di porre fine ad un quadro di evidente anomalia che ha portato gli aspiranti dirigenti scolastici a dover sostenere per quasi dieci anni un continuo contenzioso con l'amministrazione;
   per gli aspiranti dirigenti scolastici della Sicilia la procedura sembrerebbe, ancora una volta, aver recato l'apertura di nuovi contenziosi;
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in tal caso se non ritenga opportuno adottare iniziative, se del caso tramite una circolare interpretativa del decreto ministeriale n. 499 del 2015, per precisare che la prova scritta di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ha carattere meramente idoneativo e non concorsuale, in quanto la ratio della legge 13 luglio 2015, n. 107, è quella di risolvere i contenziosi pendenti prevedendo un percorso intensivo ed immediatamente abilitante. (5-09033)

Classificazione EUROVOC:
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