ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIVATI GIUSEPPE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09019
presentato da
CIVATI Giuseppe
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   CIVATI, BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   lo status dei docenti neo-assunti non è equiparabile allo status dei docenti «passaggisti», titolari, questi ultimi, di un diritto soggettivo assoluto a vedersi valorizzato il merito acquisito nell'espletamento della professione, con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale;
   l'equiparazione non è legittima in quanto i docenti neo-assunti sono coloro che hanno avuto accesso al ruolo diversamente dai «passaggisti», che invece, sono docenti che hanno chiesto ed ottenuto il passaggio di ruolo – ad esempio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, ma anche viceversa, in base a norme pattizie (parte pubblica, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, parte privata, le cinque sigle sindacali rappresentative firmatarie del contratto – in particolare il C.C.N.I. – contratto collettivo nazionale integrativo 2015 sulla mobilità 23 febbraio 2015 ed O.M. 24 febbraio 2015, n. 4 che disciplina la mobilità professionale a domanda, quindi mobilità interna alla stessa Amministrazione) – e in virtù di dati oggettivi: i «passaggisti» sono già da anni titolari di un contratto a tempo indeterminato su sede definitiva – non provvisoria come i neo-immessi – e hanno già ottemperato alla formazione iniziale, ossia la formazione di base predisposta per chi inizia la carriera di docente che deve essere vigilato e monitorato per un anno da un Tutor;
   nello specifico, il passaggio di ruolo è un procedimento rientrante nella mobilità professionale a domanda, quindi a mobilità interna, ove non c’è soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e non è pertanto inquadrabile come nuova assunzione;
   mobilità significa l'insieme delle procedure riservate a chi è già dipendente con contratto a tempo indeterminato ed ha effetti solo modificativi, eventualmente costitutivi di nuovo status a seguito dell'espletamento di una procedura di assunzione;
   nei trasferimenti a domanda, ex plurimis Consiglio di Stato, IV Sez. n. 6279/2000, risulta essere prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del docente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell'articolo 97 della Costituzione;
   in ossequio al principio di legalità, il fondamento della potestà regolamentare (decreto ministeriale n. 850 del 2015) va sempre rinvenuto nella copertura legislativa, che ne delimita l'oggetto e ne stabilisce le modalità di esercizio: il principio di legalità rappresenta il portato di quella tradizione giuridica che vuole ammessa l'intrusione nella sfera personale del singolo solo previa autorizzazione della legge, richiamando con il concetto di autorizzazione l'attribuzione di una forza che non appartiene naturalmente all'amministrazione;
   gli incontri di formazione hanno sempre visto la partecipazione di gruppi di docenti provenienti dai diversi cicli scolastici e ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria, incluso nell'attuale sessione i neo-assunti 2016;
   dalla lettura del comma 115 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 si evince chiaramente che destinatari della norma sono i docenti neoassunti che, superato il periodo di formazione e di prova, avranno l'effettiva immissione in ruolo, non predicando nulla sui «passaggisti» effettivamente già di ruolo, e molti docenti, hanno visto perfezionarsi il provvedimento di passaggio oltre un mese prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della su menzionata legge 107 del 2015;
   l'articolo 1, comma 118, della legge n. 107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative ed i criteri per la valutazione del personale docente in stato sempre fatto;
   il periodo di formazione e prova è obbligo esclusivamente per i neo-assunti in ruolo, dovendo i passaggisti ottemperare esclusivamente all'anno di prova;
   l'anno di prova è previsto per tutti i lavoratori alle dipendenze delle pubblica amministrazione fino all'anno scolastico 2015/2016 i «passaggisti» non avevano mai effettuato l'anno di formazione perché già adempiuto al momento dell'entrata in ruolo. A tal proposito si richiamano la sentenza del tribunale di Avellino n. 7638 dei 21 aprile 2016 e la nota ministeriale n. 3699 del 29 febbraio 2008, in base alla quale l'anno di formazione deve essere svolto soltanto una volta nel corso della carriera;
   pertanto, non si comprende perché a situazioni differenti sia stato imposto uno stesso obbligo, come percorso formativo forzoso –:
   sulla base di quali presupposti normativi sia stato adottato il regolamento che estende gli obblighi dei neo-assunti in ruolo ai «passaggisti»;
   quale sia il numero di docenti «passaggisti» per l'anno scolastico 2015/2016 e nello specifico caso, con quale metodo si sia proceduto alla copertura delle risorse stanziate per l'estensione della formazione dei «passaggisti» per l'anno scolastico 2015/16;
   alla luce dei pareri espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze in riferimento alla garanzia di copertura economica attinente alle risorse attribuite all'estensione della formazione dei «passaggisti» per l'anno scolastico 2015/16, quale sia l'aggravio di spesa sostenuto dallo Stato per le attività di formazione imposta anche ai docenti «passaggisti». (5-09019)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

insegnante

contratto collettivo