ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08980

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 22/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSIN ANDREA AREA POPOLARE (NCD-UDC) 22/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
29/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/06/2016
Resoconto CAUSIN ANDREA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/06/2016
Resoconto CAUSIN ANDREA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/06/2016

DISCUSSIONE IL 29/06/2016

SVOLTO IL 29/06/2016

CONCLUSO IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08980
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   PAGANO e CAUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto «decreto Ronchi») ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (cosiddetta TARSU), istituendo una specifica tariffa di igiene ambientale (cosiddetta TIA) per la gestione dei rifiuti urbani commisurata al servizio svolto, invece che alla superficie dell'utenza; la TIA promuove l'uso razionale e sostenibile delle risorse, secondo il principio del «chi inquina paga», e cerca di favorire i meccanismi atti ad incentivare il consumatore alla riduzione dei rifiuti prodotti;
   sulla natura di questa tariffa, si è ben presto aperto un dibattito tra chi la riteneva un corrispettivo per un servizio reso e chi, invece, ne sottolineava la natura tributaria;
   almeno limitatamente alle utenze non domestiche, la TIA si configura come tariffa da esigere a pagamento di un servizio, e non come tassa a copertura di un costo, e quindi non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità per i soggetti di poter scaricare l'Iva relativa;
   a fronte di sentenze tra loro contrastanti, è intervenuto il legislatore, che, con una specifica norma (comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248 del 2005) ha disposto che «appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani»;
   ciò non è stato sufficiente per dirimere la questione, in quanto molti giudici (per ultima anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione con ordinanza 13894/2009), ritenendo costituzionalmente illegittima la norma del 2005, hanno investito della questione la Corte costituzionale, sul presupposto della natura corrispettiva della tariffa d'igiene ambientale;
   la Consulta, nella parte motiva della sentenza n. 238 del 2009, relativa alla conformità costituzionale del citato comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, ha affermato che la tariffa rifiuti (TIA), avendo comunque natura tributaria come la vecchia tassa sui rifiuti (TARSU), non può essere assoggettata al pagamento dell'Iva;
   a fronte di tale sentenza, numerosi cittadini hanno iniziato a chiedere alle aziende, la restituzione dell'IVA che avevano versato all'atto del pagamento delle fatture/bollette relativa al servizio di igiene urbana; i giudici ordinari di merito aditi, nella preponderante maggioranza dei casi, hanno accolto le domande proposte dai cittadini, condannando le aziende gestrici della TIA alla restituzione di quanto percepito per l'Iva;
   la sentenza 15 marzo 2016 n. 5078 delle Sezioni Unite della Cassazione è ulteriormente intervenuta su tale questione, confermando che la TIA «non è assoggettabile ad Iva in quanto essa ha natura tributaria mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo e non quando si paga un'imposta sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente»: interpretazione in linea con la previsione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;
   tra le argomentazioni a sostegno della decisione, vengono ricordati dalla Corte di cassazione alcuni elementi che caratterizzano la cosiddetta TIA e cioè: l'assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente; la totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico – essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici; l'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad Iva»; nella medesima sentenza la Corte di cassazione ha escluso la sussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
   le aziende erogatrici del servizio di igiene urbana, uniformandosi a quanto stabilito dalle ripetute pronunce relative alla restituzione dell'Iva versata dai cittadini, hanno iniziato a chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, alla quale, ovviamente, essa era stata puntualmente riversata;
   l'Agenzia delle entrate, a fronte di tali richieste, ha sempre opposto il proprio rifiuto, prevalentemente in forma di silenzio, in qualche caso con esplicita nota di diniego, agendo secondo una prassi amministrativa consolidata; tale prassi trova peraltro riscontro in alcune circolari del Ministero delle finanze (ad esempio la n. 111/1999) e almeno due risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (n. 25/2003 e n. 250/2008), che hanno confermato l'applicabilità dell'Iva alla TIA, in ciò confliggendo con quanto determinato dalla giurisprudenza, da ultimo con la citata sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione n. 5078/2016;
   l'atteggiamento di assoluta chiusura tenuto sin qui dall'Amministrazione finanziaria dello Stato ha costretto le aziende del settore, da un lato, a resistere alle domande dei cittadini, pur nella consapevolezza della fragilità delle proprie difese, con un incalcolabile danno sia economico sia di immagine, e, dall'altro, ad aprire un ulteriore fronte di contenzioso nei confronti dell'Agenzia delle entrate dinanzi al giudice tributario, per ottenere il rimborso delle somme erogate;
   si ricorda inoltre che la TIA era dovuta anche nel caso in cui il contribuente non avesse fatto un utilizzo del servizio, e soprattutto era commisurata come i criteri tipici dei tributi, gravando quindi di più sui non residenti, che sono quelli che producono meno rifiuti da smaltire;
   in un quadro già così complesso, si innestano altri due problemi:
    1) l'intervenuta detrazione dell'Iva da parte di chi ha ricevuto queste fatture nell'esercizio di impresa, arte e professione;
    2) l'ipotesi di indetraibilità dell'Iva sui beni e servizi acquistati per lo svolgimento del servizio da parte dei comuni o dei gestori del servizio, in quanto «trasformazione» del corrispettivo in tassa: qualora, prevalesse l'interpretazione che la frazione del tributo imputabile all'Iva no è scaricabile, questa si tradurrebbe in un significativo aggravio dei costi per gli enti e le imprese, dato che l'aliquota è fissata al 10 per cento –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere le criticità evidenziate in premessa, con particolare riferimento ai numerosi contenziosi tra l'Agenzia delle entrate e le aziende erogatrici del servizio e al ristoro delle maggiori somme pagate dai cittadini. (5-08980)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08980

  Il documento di sindacato in esame tratta delle problematiche che sono emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, nella quale è stato chiarito che la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominata «TIA1»), ha natura tributaria e che la tariffa in questione non è soggetta ad IVA in quanto non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.
  In particolare, si evidenzia che le aziende di gestione dei rifiuti, da un lato, resisterebbero alle domande dei cittadini e, dall'altro, aprirebbero un ulteriore fronte di contenzioso nei confronti dell'Agenzia delle entrate al fine di ottenere il rimborso delle somme erogate.
  In questo quadro, l'interrogante pone l'accento su due specifici problemi:
   1) l'intervenuta detrazione dell'IVA da parte di chi ha ricevuti i servizi nell'esercizio di impresa, arte o professione;
   2) l'ipotesi di indetraibilità dell'IVA sui beni e servizi acquistati per lo svolgimento del servizio da parte dei Comuni o dei gestori del servizio.

  L'interrogante chiede, infine, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere le criticità in questione, con particolare riferimento ai numerosi contenziosi tra l'Agenzia delle entrate e le aziende erogatrici del servizio e al ristoro delle maggiori somme pagate dai cittadini.
  Ciò premesso, si ritiene utile riepilogare le questioni che hanno dato origine ai contenziosi in argomento.
  Le azioni con le quali viene chiesto il rimborso dell'IVA applicata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominata «TIA1»), hanno preso avvio a seguito dell'emissione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, che ha giudicato su una questione di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alla debenza della tariffa sopra citata.
  Con detta pronuncia la Corte ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità asserendo la natura tributaria di detta tariffa; nelle motivazioni la stessa Corte arriva ad affermare che la tariffa in questione non è neanche soggetta ad IVA in quanto non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.
  Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, è intervenuto sulla materia il comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto, in ordine alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2) di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dette disposizioni si interpretano nel senso che la natura della TIA2 non è tributaria e, conseguentemente, è soggetta ad IVA.
  In merito al trattamento tributario applicabile alla TIA1, in sede di conversione del decreto-legge n. 78/2010, il Governo aveva accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati dall'On.le Bruno Murgia, in base al quale detto comma 33 dell'articolo 14 doveva essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non aveva natura tributaria ed era, pertanto, soggetta ad IVA.
  Conseguentemente, il Dipartimento delle Finanze, nella circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010, aveva espresso il parere che la TIA1 dovesse continuare ad essere assoggettata all'IVA, come già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo, vale a dire nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nella risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e nella risoluzione della stessa Direzione dell'Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008.
  Il Dipartimento delle Finanze era pervenuto a tale conclusione sulla base della lettura sistematica delle seguenti disposizioni:
   l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78/2010, che ha confermato la natura di corrispettivo della TIA2 già enunciata nell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006;
   l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha consentito ai comuni di adottare la TIA2 ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari al tempo vigenti.
  Nella circolare n. 3/DF veniva precisato altresì che la circostanza che la TIA2 potesse in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA1, portava a concludere che i prelievi presentavano caratteristiche analoghe e che la volontà del Legislatore era stata, con l'articolo 14, comma 33, anche quella di dare una nuova veste alla TIA1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Pertanto, se i due prelievi erano regolati dalle stesse fonti normative, non sembrava razionale attribuire alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2; di conseguenza, se la TIA2 aveva natura di corrispettivo, ed in quanto tale era soggetta all'IVA, la medesima natura andava attribuita alla TIA1.
  Alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, confermato dalla sentenza 15 marzo 2016, n. 5078 delle Sezioni Unite, secondo cui la TIA non è assoggettabile ad IVA in quanto essa ha natura tributaria, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno avviato gli opportuni approfondimenti di carattere tecnico per la soluzione della questione in argomento e dei relativi contenziosi.
  Corre l'obbligo di segnalare che, a legislazione vigente, le società di gestione che vengono condannate al rimborso dell'IVA non dovuta non sarebbero in condizione di richiedere all'Amministrazione finanziaria la restituzione di detta IVA, posto che l'articolo 21, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che la relativa domanda doveva essere presentata entro due anni dal pagamento all'erario dell'imposta.
  Infine, si sottolinea che, in linea generale, gli effetti finanziari della restituzione dell'IVA sulla TIA1 potrebbero essere molto rilevanti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

risoluzione

restrizione quantitativa