ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08978

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALMIZIO ELIO MASSIMO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
29/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/06/2016
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/06/2016
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/06/2016

DISCUSSIONE IL 29/06/2016

SVOLTO IL 29/06/2016

CONCLUSO IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08978
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   LAFFRANCO e PALMIZIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni, in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie dei contribuenti, il legislatore è intervenuto offrendo la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni, nel tentativo di salvaguardare realtà economiche in crisi e di scongiurare i fallimenti industriali e le conseguenti ripercussioni occupazionali;
   i dati forniti da Equitalia mostrano che le dilazioni di pagamento rappresentano un fenomeno in costante crescita: dal 2008 ad oggi sarebbero state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, per un valore di oltre 107 miliardi di euro e quasi la metà delle riscossioni avverrebbe mediante il pagamento dilazionato;
   nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, svoltasi il 9 marzo 2016, l'amministratore delegato di Equitalia ha confermato il trend sopra riportato, affermando che, attualmente, sono attive circa 30 milioni di rateizzazioni, per un controvalore di circa 38 miliardi di euro;
   per fare fronte all'esigenza dei cittadini di snellire il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito e di rendere maggiormente fruibile la ripartizione del pagamento in rate, il legislatore è più volte intervenuto in materia apportando puntuali modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
    nello specifico, nel corso dell'anno 2014, il legislatore ha emanato disposizioni di carattere eccezionale (l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, cosiddetto «Milleproroghe» e l'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014) per consentire ai debitori decaduti dal beneficio della rateazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, di essere riammessi, su specifica richiesta, al pagamento rateale;
   con l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 11 marzo 2014, n. 23), è stata concessa la possibilità ai debitori decaduti nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, di rimettersi in regola, presentando apposita richiesta entro 30 giorni dalla suddetta data al fine di ottenere la ripartizione delle somme iscritte a ruolo non ancora versate fino ad un massimo di 72 rate mensili;
   il decreto legislativo n. 159 del 2015 ha altresì previsto che, in caso di decadenza dei piani di ammortamento concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, i debitori in difficoltà possano ottenere un nuovo piano di rateizzazione a condizione che al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute a tale data, vengano integralmente saldate;
   situazione diversa si verifica per i debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, e che una volta decaduti non potranno, invece, essere più riammessi al beneficio;
   coloro che, in caso di peggioramento della propria situazione economica, non abbiano chiesto tempestivamente una proroga del piano in essere, ovvero la relativa conversione in un piano straordinario, saranno quindi esposti alle azioni cautelari ed esecutive di Equitalia;
   un'ultima possibilità, in termini temporali, è stata concessa con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi da 134 a 138), che consente anche ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi, a specifiche condizioni, al piano originario di dilazione; in particolare, il predetto beneficio che spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, per i quali la riammissione è effettuata al piano di rateazione inizialmente concesso, riguarda il solo versamento delle imposte dirette ed è condizionata alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta;
   alla luce della normativa sopra riportata, nonché dell'ultima previsione contenuta nella legge di stabilità 2016, è del tutto evidente che il rischio di fallimento rappresenta una realtà concreta sia per molte imprese italiane sia per tutte quelle famiglie che non potendo ottemperare ai propri debiti si trovano a dover fronteggiare una situazione di grande incertezza;
   lo stesso amministratore delegato di Equitalia, nel corso dell'audizione sopra richiamata ha sottolineato che è necessario trovare soluzioni adeguate per fronteggiare tale situazione, poiché grazie ai pagamenti a rate, le famiglie e le imprese in difficoltà economiche riescono, nel tempo, a regolarizzazione il loro debito con l'Erario e di conseguenza Equitalia è in grado di riscuotere le somme che gli enti creditori le affidano, nel modo meno invasivo possibile, facilitando il rapporto con i debitori interessati e favorendo, al contempo, un clima di minor tensione sociale e di maggiore fiducia nelle istituzioni;
   il 24 maggio 2016 è stata approvata la risoluzione n. 7-00976, attraverso la quale si impegna il Governo ad assumere iniziative che consentano a coloro che sono decaduti dai piani di rateazione, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, di poter ottenere, attraverso semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute; a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applichino anche ai piani di dilazione concessi ai sensi dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si sia già verificata la decadenza, saldando, contestualmente alla presentazione di una richiesta apposita, tutte le rate precedentemente scadute; a prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova norma, possano ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, senza necessità di pagare le rate scadute –:
   con quali tempi e con quali modalità il Ministro interrogato intenda dare seguito a quanto stabilito nella risoluzione n. 7-00976, richiamata in premessa, al fine di scongiurare rischi che possano portare al fallimento di molte imprese italiane. (5-08978)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08978

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sottolinea l'importanza delle novità introdotte recentemente dal Legislatore in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, tenuto conto della criticità della situazione debitoria in cui versano attualmente molti contribuenti.
  Nello specifico, nel corso dell'anno 2014 sono intervenute disposizioni di carattere eccezionale (articolo 11-bis, decreto-legge n. 66/2014 e articolo 10, decreto-legge n. 192/2014) volte a consentire ai debitori decaduti dal beneficio della rateazione di essere riammessi, su specifica richiesta, al pagamento rateale.
  Una nuova rimessione in termini è stata prevista dall'articolo 15, comma 7, decreto legislativo n. 159/2015, in base al quale è stata concessa la possibilità ai debitori decaduti nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (22 ottobre 2015) la possibilità di rimettersi in regola, presentando apposita richiesta entro 30 giorni dalla suddetta data al fine di ottenere la ripartizione delle somme iscritte a ruolo non ancora versate fino ad un massimo di 72 rate mensili, senza la necessità di pagare le rate scadute.
  Inoltre, lo stesso decreto legislativo n. 159/2015 ha modificato l'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, prevedendo al comma 3, lettera c), che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il carico possa essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate, fermo che in tal caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
  Tali disposizioni, a norma dell'articolo 15, comma 6, decreto legislativo n. 159/2015, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.
  Ciò premesso, l'Onorevole interrogante fa presente che è stata approvata in questa Commissione la Risoluzione 7-00976 presentata dall'Onorevole Pelillo con la quale si impegna il Governo ad emanare norme volte:
   prevedere la possibilità per i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi in data precedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2015 di ottenere (mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla stessa data), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute;
   a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si applichino anche ai piani di dilazione concessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si sia già verificata la decadenza, saldando, contestualmente alla presentazione di una richiesta apposita, tutte le rate precedentemente scadute;
   a prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218/1997, o di omessa impugnazione degli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova norma possano ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, senza necessità di pagare le rate scadute.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, il Governo è più volte intervenuto negli ultimi anni con iniziative normative volte a prevedere, in favore dei contribuenti decaduti, la possibilità di essere ammessi al beneficio della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo.
  Tanto premesso, come già dichiarato dal Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze nella seduta di question time svoltasi nella giornata di ieri mercoledì 22 giugno 2016 in Aula Camera sulla base delle risultanze del sistema informativo di Equitalia S.p.A. emerge che, in termini di importo, le percentuali di decadenza dai piani di dilazione concessi a seguito delle precedenti riammissioni al beneficio, sono le seguenti:
   87 per cento per le dilazioni concesse nella seconda metà del 2014;
   65 per cento per le dilazioni concesse nella prima metà del 2015;
   45 per cento per le dilazioni concesse alla fine del 2015.

  In termini meramente numerici, ossia di numero dei piani interessati da decadenza rispetto al numero di quelli concessi, invece, relativamente ai corrispondenti periodi, tali percentuali risultano rispettivamente:
   del 77 per cento per le dilazioni concesse nella seconda metà del 2014;
   del 45 per cento per le dilazioni concesse nella prima metà del 2015;
   del 20 per cento per le dilazioni concesse alla fine del 2015.

  È opportuno evidenziare in ogni caso, che, ai fini della riammissione al beneficio in argomento, è sempre necessario prevedere un termine breve per la presentazione dell'istanza finalizzata alla predetta riammissione, da ritenersi un rimedio di carattere eccezionale tenuto conto delle esigenze connesse alla certezza dei rapporti giuridici, all'efficacia dell'attività di riscossione ed alle aspettative di gettito.
  In caso contrario, verrebbe definitivamente meno ogni deterrenza dell'azione di riscossione, dal momento che basterebbe presentare l'istanza di riammissione ogni qualvolta si voglia per paralizzare l'azione cautelare o esecutiva avviata, generando un inutile dispendio di costi per l'apparato pubblico, costretto a sospendere e riavviare, per un numero indefinito di volte, l'azione di recupero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

fallimento

recessione economica