ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08973

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BECATTINI LORENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
27/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/07/2016
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 27/07/2016
Resoconto BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/06/2016

DISCUSSIONE IL 27/07/2016

SVOLTO IL 27/07/2016

CONCLUSO IL 27/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08973
presentato da
BECATTINI Lorenzo
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   BECATTINI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   un articolo di Francesca Milano del 3 giugno 2016 pubblicato sul sito www.ilsole24ore.com denuncia come il popolare social network Instagram rischierebbe di trasformarsi in contenitore di marchi contraffatti nel settore della moda;
   queste preoccupazioni sarebbero confermate da una ricerca, il «Social Media and Luxury Goods Counterfeit», condotta da alcuni data analyst italiani, secondo cui vi sarebbero oltre 20 mila account Instagram utilizzati da organizzazioni criminali cinesi e russe per commercializzare prodotti falsi;
   secondo la ricerca, infatti, questi account pubblicherebbero foto di prodotti della moda in vendita (tra cui molti italiani come Gucci, Prada, Fendi, Bulgari) a prezzi leggermente inferiori rispetto a quelli di mercato per poi invitare gli utenti interessati a chattare in privato su altre piattaforme in cui avviene la contrattazione ed il pagamento attraverso canali come PayPal o Western Union;
   questo meccanismo, definito «catena spezzata» in quanto si basa su un continuo cambio di piattaforme, renderebbe difficile la tracciabilità del fenomeno;
   secondo il summenzionato studio, inoltre, chi acquista prodotti contraffatti su Instagram non sarebbe consapevole di essere di fronte ad un falso: ciò accadrebbe soprattutto perché il prezzo proposto non sarebbe così basso, illudendo l'acquirente di fare un affare;
   la Camera il 30 marzo 2016 ha approvato la proposta di legge denominata «Agevolazioni per l'introduzione di sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia mediante l'apposizione di segni unici e non riproducibili associati a codici a barre bidimensionali». Questo testo, ora all'esame del Senato, prevede, all'articolo 2, l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore, tramite il collegamento delle informazioni ad un codice operativo non replicabile, di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche delle applicazioni volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;
   l'articolo 4 della succitata proposta di legge prevede inoltre che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) chi apponga su prodotti destinati al commercio i codici di cui alla proposta di legge che contengano riferimenti non corrispondenti al vero, o ponga in vendita o mette in circolazione i medesimi prodotti;
   a parere dell'interrogante quanto riportato, se accertato, cagionerebbe un vulnus al made in Italy nel settore della moda, con danni di proporzioni indefinibili per l'immagine della produzione nazionale –:
   se il Ministro interrogato non ritenga doveroso ed urgente accertare i fatti suesposti e assumere iniziative normative per la tutela del made in Italy, affinché sia garantita la tracciabilità dei prodotti del settore moda messi in vendita attraverso i social network. (5-08973)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08973

  L'Onorevole Interrogante riflettendo su una ricerca condotta da alcuni data analyst italiani, denuncia che il citato account verrebbe utilizzato per pubblicare foto di prodotti di marca a prezzi leggermente inferiori a quelli di mercato, per poi invitare gli utenti interessati a chattare su altre piattaforme sulle quali, successivamente, si perfeziona la vendita.
  Secondo lo studio tale meccanismo sarebbe facilitato dalla circostanza che gli avventori non sarebbero consapevoli di acquistare un falso, quanto piuttosto di concludere un affare, poiché il prezzo proposto non si discosterebbe di molto da quello normalmente praticato.
  In proposito, fa presente che il 30 marzo 2016 è stata approvata alla Camera dei Deputati una proposta di legge con l'intento di definire un sistema anticontraffazione del made in Italy mediante appositi segni unici, non riproducibili.
  Considerati gli evidenti risvolti negativi della pratica descritta in molti settori ma soprattutto nel settore della moda, il Ministero dello sviluppo economico, pur non svolgendo attività di indagine, riservate queste ultime, alle forze di polizia, ha realizzato una serie di attività al fine di monitorare e contrastare la contraffazione on line.
  All'approfondimento del fenomeno della contraffazione on line è dedicato, infatti, già da alcuni anni un filone di ricerca ad hoc. Nel 2013 è stata pubblicata una prima analisi volta a quantificare l'incidenza e le caratteristiche della contraffazione on line – intesa come contraffazione di marchi nel web 1.0, nel web 2.0 e nelle principali piattaforme mondiali di e-commerce – relativamente ai settori calzature e occhiali.
  Lo studio, oltre a fornire una misura della contraffazione on line relativamente ai marchi dei due settori nel web 1.0, nei motori di ricerca, nel web 2.0, nelle piattaforme di e-commerce B2C (Business to Consumer) e B2B (Business to Business), ha fornito una «radiografia» delle pagine contraffattive volta ad illustrare le tecniche usate dai contraffattori stessi per attirare i consumatori ed indurli all'acquisto, le offerte relative a più brand molto noti, i siti che richiamano nell'aspetto siti autentici.
  Particolarmente significativo è il dato emerso sulla probabilità che un normale «navigatore» della rete ha di imbattersi, involontariamente, in pagine contraffattive nei motori di ricerca (e in particolare nelle prime due pagine dei risultati dei motori), pari a circa il 18 per cento.
  L'indagine ha inoltre fornito informazioni importanti ai fini dell’enforcement dei diritti di proprietà industriale (dati sull'origine geografica dell'offerta contraffattiva, origine intesa come localizzazione dei server che ospitano le pagine con i marchi contraffatti, elenco dei domi di primo livello usati dai contraffattori, ecc.).
  Ancora, per quanto di specifico interesse a proposito dell'utilizzo dei social network, quale strumento per commercializzare prodotti contraffatti, dai più recenti studi effettuati dal Mise in collaborazione con Censis sulle caratteristiche della contraffazione a livello provinciale, sono emersi canali di commercio innovativo, a Roma e Milano, con «cattura dei clienti in cerca di merci di alta gamma, di alta qualità, e di provenienza italiana, con forme di vendita itinerante che si potrebbero definire da «bancarella 2.0»:
   se i clienti sono italiani vengono intercettati attraverso il passaparola con messaggi su Whats App o su profili Facebook dove vengono anche presentate le fotografie dei prodotti a disposizione, che, una volta ordinati, sono consegnati in strada per appuntamento, o porta a porta;
   se sono turisti vengono intercettati per strada, mostrando loro i cataloghi cartacei o su iPad della merce disponibile, e poi condotti per l'acquisto in piccoli depositi del centro storico.

  Alla luce della crescente minaccia rappresentata dalla contraffazione on line, evidenziata anche nel recente studio OCSE-EUIP0 e del quadro normativo europeo ed internazionale, il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) ha individuato quale strumento più utile al contrasto del fenomeno l'accordo volontario e vincolante fra le parti. Si è, in altri termini, optato per l'adozione di uno strumento di soft law, ovvero un accordo volontario tra detentori di diritti di proprietà industriale e operatori della rete, denominato «Carta Italia», carta per lo sviluppo di best practice per contrastare la contraffazione on line.
  Il Mise attraverso i suoi uffici ha, dunque, favorito il confronto tra Netcomm, associazione che riunisce i fornitori di contenuti on line, e Indicam, associazione che riunisce i titolari dei diritti, agevolando il dialogo fra le parti, consentendo il raggiungimento dell'accordo – siglato nel luglio 2015 – e svolgendo un ruolo di garanzia degli impegni assunti dalle parti.
  In particolare la Carta prevede modalità rapide, semplici ed efficaci per la segnalazione e l'eliminazione di offerte di prodotti in violazione di diritti di proprietà industriale e, ancor più importante, contiene l'impegno delle parti a individuare insieme le modalità più idonee a prevenire la messa on line di offerte di prodotti contraffatti e ad evitare che si ripetano.
  Il Ministero si impegna, in primis, come garante dell'attuazione delle disposizioni previste nell'accordo, raccogliendo in modo sistematico le informazioni fornite dagli aderenti, favorendone la diffusione e, infine, se delegato dai titolari dei diritti, procedendo direttamente a segnalare le violazioni. La Carta è aperta a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia – merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari e – elemento caratterizzante rispetto ad altri accordi volontari – le associazioni dei consumatori.
  Il Ministero dello sviluppo economico pur auspicando un miglioramento generale degli strumenti di tutela mediante ulteriori iniziative legislative, ha tuttavia, incontrato ed incontra difficoltà sul piano tecnico circa la definizione della specifica proposta cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.
  In via preliminare voglio evidenziare che la proposta di legge richiamata [A.C. 1454-2522-2868-3320-A] è stata notificata all'Unione europea il 28 gennaio scorso – notifica 2016/0043/1 con periodo di stand still terminato il 28 aprile 2016.
  La Commissione e la Svezia hanno formulato delle osservazioni di cui, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/1535, l'Italia deve tenere conto, per quanto possibile, nella stesura del testo definitivo.
  Nel proprio messaggio di osservazioni la Commissione, oltre a rilevare numerose criticità, ha ricordato all'Italia che i decreti di attuazione della legge dovranno essere a loro volta notificati allo stadio di progetto. Ciò significa che si potranno adottare solo alla conclusione della relativa procedura di notifica, pena la loro non opponibilità ai singoli con conseguente impossibilità di applicarne le relative disposizioni e l'apertura di una procedura di infrazione.
  In conclusione, evidenzio, quanto alla compatibilità della proposta di legge con il diritto dell'Unione europea che, considerati i margini di ambiguità del testo notificato, la Commissione allo stato attuale non ha potuto emettere un parere circostanziato nei confronti dell'iniziativa italiana, pur indicando chiaramente i limiti entro i quali possono essere emanate sia la norma primaria che i decreti delegati da adottare, previa notifica, per attuare la legge.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

traffico illecito

acquisto

prezzo di mercato