ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08961

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08961
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   NESCI, CHIMIENTI e PARENTELA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-13110, gli interroganti deputati del Movimento 5 stelle, in relazione alla vicenda di un minore punito dalla propria scuola in seguito al ritrovamento di un preservativo sigillato durante un viaggio d'istruzione, hanno chiesto – tra l'altro – al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «quali iniziative urgenti di competenza, anche di carattere ispettivo, intenda assumere per accertare i gravi fatti riassunti, con particolare riguardo al comportamento tenuto dal dirigente scolastico»;
   con nota del 12 maggio 2016 la deputata Dalila Nesci ha investito della specifica questione l'Ufficio del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, unitamente ad altre istituzioni, tra cui il Presidente del Consiglio e lo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiedendo interventi istituzionali educativi e di tutela del minore;
   in tempi rapidi il suddetto Garante ha ritenuto opportuno, nell'ambito delle prerogative riconosciute dalla legge, avviare un confronto tra le parti al fine di esaminare il caso sottoposto alla sua attenzione nel perseguimento del migliore interesse per il minore, secondo quanto previsto dalla normativa internazionale e nazionale;
   il 10 giugno 2016, il Garante in parola convocava la deputata Nesci, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale (Ufficio II), per l'ambito territoriale di Catanzaro, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo «Ugo Foscolo» di Soverato (Cosenza) e i genitori del minore;
   all'audizione intervenivano le parti invitate, ad eccezione del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale (Ufficio II), ambito territoriale di Catanzaro, il quale delegava, in sua vede, il dirigente scolastico dell'I. C. «Ugo Foscolo» di Soverato (Catanzaro), benché nella fattispecie si trattasse di affrontare un problema delicato e di mettere in luce i singoli comportamenti delle distinte istituzioni chiamate in causa e della famiglia del minore;
   a parere degli interroganti l'assenza del predetto dirigente dell'USC e la delega conferita al dirigente dell'istituto scolastico è da ritenersi molto grave dimostrativa della sufficienza accordata alla vicenda in trattazione da parte dell'Ufficio scolastico regionale, riguardante la formazione di un minore;
   nella relazione del 16 giugno 2016, protocollo numero 71, il Garante ha precisato d'aver ascoltato le parti, dando «la parola al Dirigente scolastico dell'I.C. “Ugo Foscolo” di Soverato, il quale depositava una relazione con i relativi allegati per descrivere fatti, circostanze e motivazioni che erano state poste alla base della decisione assunta dal Consiglio di Classe della 1o C della Scuola Secondaria di I grado “Ugo Foscolo” di Soverato nella riunione del 25 maggio 2015 e ratificata con successivo decreto del 26 maggio 2015 dal Dirigente stesso provvedendo ad infliggere al minore la sanzione disciplinare «di restrizione delle uscite didattiche ed esclusione dal viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico 2015-2016» per avere, in data 17 aprile 2015, presso l'Hotel Universo di Montecatini, nel corso del viaggio di istruzione compiuto nella città di Firenze, assunto un comportamento gravemente lesivo ed offensivo nei confronti di una alunna dell'Istituto partecipante al viaggio»;
   come ha ricordato il Garante nella summenzionata relazione, al minore è stato contestato «il fatto di essere stato trovato in possesso di un preservativo sigillato e di avere inviato un messaggio ai compagni sul gruppo Whatsapp, contenente una frase lesiva e offensiva, nei confronti di un'alunna di undici anni»;
   nella rammentata relazione, Il Garante ha ricordato che «il Dirigente scolastico rappresentava, altresì, che, nel Consiglio di Classe del 20 maggio 2015, era emerso che lo stesso studente aveva compiuto un atto di autoerotismo durante l'orario scolastico» e «confermava che il provvedimento disciplinare non era stato notificato ai genitori del minore, in quanto era stato preannunciato verbalmente durante i colloqui intervenuti con gli stessi»;
   «iniziato – ha scritto il Garante – il nuovo anno scolastico, nel mese di febbraio 2016, la scuola provvedeva a distribuire a tutti gli alunni l'informativa sui viaggi d'istruzione da effettuarsi durante l'anno scolastico. Tale informativa veniva consegnata anche al minore destinatario della sanzione disciplinare, ingenerando nello stesso l'aspettativa di poter prendere parte alla gita, tanto che quest'ultimo provvedeva, tramite la propria famiglia, ad effettuare l'anticipo e il saldo della quota»;
   come riportato dal Garante nella propria relazione, il «Dirigente scolastico, dopo aver avvisato oralmente i genitori, inviava loro, in data 23 marzo 2016, una «mera comunicazione» tramite raccomandata a/r, con la quale li informava che il loro figlio non poteva partecipare al viaggio di istruzione previsto dal 7 all'11 aprile 2016 a causa della sanzione disciplinare adottata dal Consiglio di Classe in data 20 maggio 2015»;
   anche nella riferita circostanza, ha scritto il Garante, «il provvedimento implicante la sanzione punitiva non veniva notificato ai familiari, con grave lesione del diritto alla difesa del minore»;
   come riportato da Garante, i genitori raccontavano la loro versione riferendo d'essere stati concordi «sulla proposta di adottare una sanzione disciplinare per il comportamento del proprio figlio, provvedendo immediatamente a privarlo, per un certo periodo di tempo, del cellulare», tuttavia lamentando di non essere «stati avvisati con atto scritto e con tempestività dell'adozione del provvedimento disciplinare e che il minore era venuto a conoscenza della sanzione di esclusione dalla partecipazione alla gita scolastica, da parte di un'insegnante, che lo aveva riferito in classe davanti a tutti, esponendolo così, ai commenti dei compagni»;
   durante una visita alla scuola di cui si tratta, i deputati del MoVimento 5 Stelle Dalila Nesci e Paola Parentela, accompagnati da loro collaboratori, hanno chiesto al dirigente dell'istituto quali interventi educativi la scuola abbia posto in essere in relazione all'asserito comportamento sessuale del minore di cui si tratta, a detta del preside tradottosi, nel concreto, anche in un atto di autoerotismo in classe;
   dalle risposte date dallo stesso preside non è emerso a parere degli interroganti un atteggiamento pronto e responsabile della scuola in merito ai disordini sessuali ascritti allo studente minore;
   codesto argomento relativo alla problematica sul comportamento sessuale del minore è stato affrontato anche nella rammentata audizione tenuta dal Garante, che alla domanda sull'impiego, nella fattispecie, delle figure socio-sanitarie previste a supporto dello studente ha ricevuto risposta negativa dal dirigente scolastico;
   nella sua relazione il Garante ha osservato, in ciò concordando con quanto evidenziato in audizione dalla deputata Nesci, che, «considerata la delicatezza e l'importanza dell'argomento trattato, è stato inopportuno da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale quale organo di controllo, regolarmente convocato, delegare, in sua vece, il Dirigente scolastico dell'I.C. “Ugo Foscolo”»;
   nelle osservazioni conclusive della citata relazione, anche ricordando la normativa di specie, il Garante ha osservato l'assoluta centralità del minore in tutti gli interventi correttivi ed educativi, rammentando il ruolo della scuola e della famiglia per la crescita personale del medesimo;
   con un'articolata sintesi sulla disciplina vigente in materia di sanzioni scolastiche, nella sua relazione il Garante ha rilevato come, nel caso di specie, «non siano stati adeguatamente e sufficientemente salvaguardati i diritti del minore secondo il dettato normativo vigente»;
   in particolare, il Garante ha puntualizzato che «non sono state rispettate le regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. i cui princìpi, garanzie e aspetti procedurali devono essere applicati anche nel procedimento disciplinare trattandosi di uno specifico procedimento amministrativo. In particolare: 1) manca la formale comunicazione di avvio del procedimento disciplinare contenente la previa contestazione del fatto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e del rispetto del principio del contraddittorio con l'indicazione del termine di conclusione del procedimento; 2) manca la formalizzazione dell'istruttoria (acquisizione degli atti, delle testimonianze, delle memorie, ecc.); 3) è del tutto carente/insufficiente la motivazione che in questi casi dovrebbe essere abbastanza rigorosa anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità nell'applicazione della sanzione»;
   inoltre, il Garante ha precisato che «è evidente che l'irrorazione al minore della sanzione a distanza di un anno da quando è stata deliberata da parte del Consiglio di Classe ha assunto una funzione meramente punitiva e non educativa, in quanto non è stato preso in considerazione la condotta dello studente nel successivo anno scolastico nel corso del quale ha dimostrato un netto miglioramento evidenziato anche dal voto riportato in pagella e l'assenza di episodi analoghi a quelli constatati l'anno precedente»;
   altro aspetto rilevato dal Garante è «l'irregolare composizione del Consiglio di Classe nella seduta del 25 maggio 2015, per aver deliberato l'adozione del provvedimento disciplinare con la presenza del solo corpo docente»;
   il Garante ha scritto che «risulta, inoltre, la violazione del principio secondo cui «Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza dello studente minore» per le modalità con cui lo stesso ne è venuto a conoscenza»;
   il Garante, anche alla luce della documentazione fornita dal dirigente scolastico e richiamata nella relazione qui più volte citata, «risulta la mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e s.m.i. intervenute con il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 e del relativo Regolamento di Disciplina attuativo adottato dall'I.C. Statale «Ugo Foscolo» in data 20 dicembre 2014 nella parte in cui non è stata offerta la possibilità al minore di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (es. riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di supporto alla biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola)»;
   «tale alternativa – ha evidenziato il Garante, che sull'esito dell'audizione ha informato gli organismi competenti in materia d'infanzia – non è stata presa in considerazione neanche nel corso del Consiglio di Classe convocato in via straordinaria in data 1o aprile 2016. Si richiama l'articolo 4 comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica il quale dispone che “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”»;
   alla luce dei fatti esposti in premessa, rispetto all'intera vicenda appare urgente verificare attraverso ispettori ministeriali, il comportamento della scuola e dell'Ufficio scolastico regionale, in particolare verificare l'adeguatezza al ruolo dei rispettivi dirigenti apicali –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per accertare le responsabilità specifiche, nella fattispecie, condotte dei dirigenti apicali dell'istituto scolastico e dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, sia per verificarne l'adeguatezza rispetto al ruolo pubblico svolto, sia per consentire alla scuola in questione, scuola dell'obbligo, di assolvere alla sua funzione educativa senza discriminazioni e penalizzazioni a danno degli studenti. (5-08961)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura disciplinare

relazione

minore eta' civile