ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08954

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 640 del 22/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2016
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2016
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2016
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2016
COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08954
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   CARRESCIA, BRAGA, GADDA, GIOVANNA SANNA, ZARDINI e COMINELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016 è stato  abrogato il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
   il nuovo regolamento (decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78), reca disposizioni relative al funzionamento e all'ottimizzazione del SISTRI, in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle  proposte delle  associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze  delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale»;
   l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedeva che tale semplificazione fosse realizzata in via  prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   il contratto con Selex SeMa, la società controllata da Finmeccanica che ha realizzato e gestito il Sistri, sottoscritto il 14 dicembre 2009 e in essere fino al 30 novembre 2014, è stato più volte prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2016;
   alla scadenza naturale del contratto, perciò, i costi connessi alla sua realizzazione erano già stati ammortizzati e già dal 2015 non dovevano più essere compresi nel calcolo del contributo annuale pagato dalle imprese, contributo che concerne sia la realizzazione sia la gestione, articolata in manutenzione e aggiornamento (articolo 7 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52);
   dal 2015 le imprese aderenti avrebbero dovuto pagare solo il costo della manutenzione e degli aggiornamenti mentre hanno continuato a pagare come negli anni precedenti;
   il Parlamento più volte si è pronunciato in merito alla riduzione degli importi dovuti dalle imprese con atti di indirizzo politico quali:
    la risoluzione n. 00119 approvata il 17 giugno 2015 dalla Commissione ambiente, come riformulata su richiesta del Governo, che testualmente impegnava l'Esecutivo, fra l'altro, «a valutare l'adozione di tutti gli atti necessari a ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52, e successive modificazioni, dalla data del 1o gennaio 2016 scorporandone la parte relativa agli oneri di costituzione del SISTRI e limitandolo solo a quelli di funzionamento»;
   l'ordine del Giorno n. 25 del 22 dicembre 2015, accolto dal Governo, con il quale si impegnava lo stesso a ridurre il contributo annuale di iscrizione;
   l'ordine del giorno n. 9/3513-A/93, accolto dal Governo il 10 febbraio 2016 che, nelle premesse segnala che «in sede di approvazione del Parere reso dalla VIII Commissione Ambiente nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, la Sottosegretaria rappresentante del Governo ha comunicato che lo schema di Decreto Ministeriale di modifica di quello del 18 febbraio 2011 e finalizzato alla riduzione del contributo annuale per l'iscrizione al SISTRI, nel rispetto dell'impegno di cui alla citata Risoluzione n. 800199, ovvero la riduzione a partire dal 2016, era stato trasmesso già nel dicembre 2015 al Consiglio di Stato»;
   il nuovo regolamento prevede, o meglio ipotizza, un sistema più semplice, ma il costo di tale nuovo sistema rischia di ricadere nuovamente sulle imprese che dovranno pagare la realizzazione del SISTRI-bis e, nelle more, continuare a sborsare per l'ammortamento di un bene già pagato (l'attuale Sistema di tracciabilità);
   l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78, prevede che la riduzione del contributo si applicherà solo a coloro che aderiscono al SISTRI «su base volontaria» e quindi praticamente a nessuno;
   solo all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, c’è l'indicazione di una «rimodulazione» dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori che, in assenza di più precise indicazioni potrebbe, addirittura, concretizzarsi in un aumento dei contributi stessi;
   gli impegni assunti dal Governo tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare erano ben altri: dalla risposta relativa all'attuazione dell'Odg n. 9/03513-A8 del 10 febbraio 2016 si evince che dal 2010 al 2014 le imprese hanno pagato allo Stato 131.063.022,03 euro a fronte di una prestazione da parte di Selex quantificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (d'accordo anche l'Avvocatura dello Stato) in soli 57.837.889 + IVA, pari a 70.562.224,58 euro;
   nella sentenza del TAR Lazio n. 05569/2016 dell'11 maggio 2016 relativa al ricorso proposto da Selex contro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e CONSIP in merito alla gara per l'affidamento in concessione del SISTRI, la società Selex «ha rappresentato di aver ricevuto in pagamento un importo di 46,1 milioni di euro e di aver citato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiedendo una somma pari a 186.605.714,00 euro»;
   nella risposta alla sopra citata il Ministero ha invece affermato che Selex ha fatturato 242.884.113,67 + IVA pari a 296.318.618,7 euro e che sono state contestate fatture per euro 192.273.718,91. Dai dati disponibili emerge dunque una differenza di circa 6.000.000 di euro fra quanto contestato e quanto Selex sostiene invece di poter esigere, come pure fra quanto la ditta dichiara di avere incassato (46,1 milioni) e quanto il Ministero dichiara di avere pagato (57 milioni e rotti più IVA, pari a circa 70 milioni);
   tra il 2010 e il 2014 le imprese hanno versato 131.063.022,03 euro a fronte di un servizio da pagare a Selex stimato in 70.562.224,58 euro, cioè 60.500.797 di euro in più del valore del servizio reso;
   nel 2015 Selex ha stimato e fatturato per i propri «costi di produzione» 21.580.552,80 di euro (IVA inclusa), mentre lo Stato ha incassato per il contributo SISTRI 31.962.207,43 di euro, cioè oltre 10 milioni in più;
   per il 2016 i dati forniti sono antecedenti al 30 aprile 2016 e non è possibile effettuare un calcolo puntuale;
   il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78, andrebbe, pertanto, immediatamente modificato prevedendo la riduzione del contributo annuale di iscrizione, la riduzione dei costi delle USB e dei black box;
   su tali strumentazioni per altro sorgono perplessità riguardo ai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: la previsione del loro costo «per gli ulteriori anni di durata del contratto» nella risposta sopra richiamata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è di 75,00 euro + IVA (cioè 91,50 euro lordi) per il dispositivo USB e di 500 euro + IVA (610 euro per il B/B black box);
   il soppresso decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (All. 1o seconda fase, n. 5), indicava, però, importi diversi e decrescenti negli anni che andavano dai 60 euro del 2010 ai 40 euro del 2013 per i dispositivi USB e dai 400 euro del 2010 ai 250 euro del 2013 per i B/B;
   va rilevata anche un'altra discrasia nella risposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'attuazione dell'ordine del giorno 9/3513-A8, a fronte di un corrispettivo ritenuto congruo di 57.837.889 euro + IVA, pari a 70.562.224,58 euro, sono state pagate fatture solo per 69.640.141 euro, a fronte di un afflusso di contributi per il 2010 - 2014 ben superiore;
   inoltre, risulta agli interroganti incomprensibile il fatto che a fronte di un costo di un token di 91,50 euro sia stato effettuato un pagamento di 3.272.955,84 euro (fattura 154/2010) che corrisponde a 35.770,009 unità di prodotto;
   per la fattura n. 155 del 2010 di 11.440.396,80 euro la fornitura risulta corrispondere a 18.754,74 Black Box, un altro prodotto che appare difficilmente frazionabile e che è venduto ad unità intere;
   dalla sentenza n. 05569/2016 del TAR Lazio emergono, però, altri due preoccupati aspetti:
    il primo è che l'articolo 12 del contratto stipulato nel 2009 prevedeva che alla scadenza del rapporto, fissato inizialmente al 30 novembre 2014, l'infrastruttura del SISTRI dovesse passare definitivamente e gratuitamente nella proprietà del Ministero resistente; l'automatismo alla scadenza fisiologica del contratto sarebbe stato, tuttavia, annullato, secondo Selex, dall'entrata in vigore dell'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale prevede che il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario siano modificati (comma 9) e che il termine finale di efficacia del contratto sia prorogato al 31 dicembre 2016; se alla scadenza del contratto originario e cioè nel 2014, l'infrastruttura fosse passata definitivamente e gratuitamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pare evidente che ciò sarebbe dipeso dal fatto che negli anni decorsi dal 2009 in poi l'intero sistema era stato pagato dallo Stato con le risorse derivanti dai contributi annuali delle imprese. La proroga del termine del contratto Selex se davvero si configurasse come una modifica contrattuale tale che il concessionario avrebbe diritto anche ad un «importo pari al valore della infrastruttura non ancora recuperato» suonerebbe non solo come l'ennesima beffa di questa assurda vicenda, ma comporterebbe da parte delle imprese l'obbligo di pagare un'altra volta un bene che già dovrebbe essere di proprietà pubblica dal 30 novembre 2014;
    il secondo aspetto è che la sostituzione dell'attuale sistema informatico di tracciabilità è solo e del tutto ipotetica; come rileva il TAR Lazio «Il punto 8 del capitolato tecnico (cfr pagg. 72 e ss.) prevede, infatti, due scenari: il primo coincide con la presa in carico dell'attuale sistema informatico sviluppato e gestito dalla società ricorrente mentre il secondo prevede la mancata presa in carico dell'attuale sistema e la conseguente realizzazione di un nuovo sistema informatico da parte del nuovo gestore; lo stesso punto 8 del capitolato specifica, altresì, che, solo al momento della stipula del contratto di concessione con il nuovo gestore (alla cui gara la società ricorrente non ha partecipato), il Ministero resistente provvederà a comunicare se si procederà o meno alla presa in carico dell'attuale sistema informatico SISTRI.». In altri termini, conclude il giudice amministrativo, «(...) non può dirsi quindi smentito che l'oggetto della procedura selettiva (...) non preveda, se non come una delle possibili ipotesi, il passaggio obbligatorio dell'infrastruttura informatica realizzata dalla società ricorrente; in altre parole, tale evenienza costituisce una possibilità (recte: opzione) che si concretizzerà, se del caso, solo al momento della stipula del contratto di concessione con il nuovo gestore, laddove - è lecito supporre - il Ministero resistente abbia conseguito la disponibilità della struttura informatica realizzata dalla società ricorrente, previo riconoscimento della relativa titolarità»; da tutto ciò consegue che la procedura selettiva indetta da Consip non contiene clausole che dispongano, in via diretta, dell'infrastruttura informatica realizzata dalla società ricorrente, ma si limita a prevedere due opzioni alternative, l'una che prevede la presa in carico da parte del nuovo gestore del sistema sviluppato da Selex spa e l'altra che prescinde da tale passaggio con conferimento dell'incarico al concessionario entrante di realizzare un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti; lo stesso bando di gara prevede, altresì, che la scelta sull'opzione da preferire sarà effettuata dal Ministero resistente all'atto della stipula del contratto con il nuovo concessionario;
   al riguardo, non è affatto inverosimile immaginare che l'introduzione di una tale opzione nel bando di gara sia il frutto proprio della situazione di incertezza in ordine alla titolarità dell'attuale infrastruttura SISTRI, venutasi a creare tra il Ministero resistente e la società ricorrente (come peraltro dimostra il contenzioso civile di recente avviato dinanzi al tribunale di Roma);
   si prospetta quindi non la presa in carico della piattaforma Selex, bensì la realizzazione di un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Nel primo caso il costo dovrebbe essere pari a zero (articolo 12 del contratto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Selex del 2009); nel secondo, quello più probabile, i costi rischiano di essere addebitati ancora una volta alle imprese –:
   se non ritenga doveroso chiarire, in modo trasparente, i termini e le cifre reali in merito al contratto Selex per la realizzazione di sistema SISTRI sia per il periodo 2009-2014 sia per il 2015-2016, oltre alle discrasie emerse nelle risposte alle interrogazioni e nelle risposte inviate in merito all'attuazione degli ordini del giorno sopra richiamati, e fra tali affermazioni e gli atti del ricorso amministrativo davanti al TAR Lazio;
   se non consideri opportuno assumere iniziative per modificare il decreto ministeriale 78 del 2016, con particolare riguardo:
   a) all'Allegato 1 per ridurre di almeno il 25 per cento gli importi dei contributi annuali di iscrizione per tutte le categorie a decorrere dal 1o gennaio 2017 in considerazione del fatto che nel 2015, a fronte di costi, IVA inclusa, per 21.580.552 euro si sono registrate entrate per contributi di 31.962.207,43, superiori del 48 per cento ai costi di realizzazione del sistema;
   b) alla necessità di prevedere la compensazione, applicata su più anni, con quanto maggiormente versato nel periodo 2010-2014 o, in via subordinata, almeno negli anni 2015 e 2016, dalle imprese aderenti al SISTRI;
   c) alla necessità di prevedere che i costi per la realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità non debbano comunque gravare sulle imprese perché il nuovo sistema viene introdotto per l'inefficienza di quello esistente e perché il sistema di tracciabilità attuale è stato già abbondantemente pagato dalle imprese;
   d) alla necessità di fissare un termine breve per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 2, comma 1;
   e) alla revisione del meccanismo del «visto» di cui all'articolo 2, comma 2, per i manuali e le guide del concessionario, introducendo una procedura di verifica più incisiva e non meramente passiva;
   f) all'articolo 20 che prevede una convenzione con il servizio pubblico di raccolta per il conferimento a quest'ultimo, indistintamente, di rifiuti fra i quali rientrano, nel testo attuale, anche quelli speciali pericolosi che, proprio in quanto pericolosi, non sono, ex lege, «assimilabili» ai rifiuti urbani. (5-08954)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

aiuto di Stato

risoluzione