ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08937

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 639 del 21/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 20/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/06/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/08/2016
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2016

DISCUSSIONE IL 03/08/2016

SVOLTO IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08937
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 21 giugno 2016, seduta n. 639

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante con precedenti atti di sindacato ispettivo ha denunciato le gravi criticità che governano il sistema di gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali e ha sollecitato l'urgente adozione di interventi normativi che escludano abusi e prevedano: un adeguato sistema di controllo sull'utilizzo delle risorse finanziarie che provengono dalle società iscritte al fondo; la stipula di contratti ad enti ed imprese per regolare il rapporto con i fondi; un sistema più trasparente, che, tra l'altro, stabilisca la possibilità per tutti gli attori coinvolti, aziende comprese, di accedere ai dati; inoltre, l'interrogante, il 3 ottobre 2014, ha presentato un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, segnalando le condotte illegittime e distorsive che dominano la disciplina e l'operatività dei fondi interprofessionali. L'Antitrust ha esaminato la predetta denuncia e dopo un'istruttoria, nella sua adunanza del 13 aprile 2016, ha ritenuto di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Inps un parere – pubblicato nel bollettino n. 15 del 9 maggio 2016 ai sensi dell'articolo n. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, richiedendo in sostanza misure che comportino maggiore trasparenza nel sistema di gestione dei fondi;
   il parere dell'Antitrust contiene una serie di misure per eliminare le criticità riscontrate dal punto di vista delle dinamiche concorrenziali, nel mercato dei servizi formativi finanziati dai fondi. Dalle analisi che il Garante ha effettuato è infatti emerso che non tutti i fondi provvedano ad esternalizzare attività di propria pertinenza attraverso meccanismi ad evidenza pubblica in linea con la normativa in materia di appalti pubblici. Al riguardo, è stato evidenziato nel parere che i fondi sono da considerarsi alla stregua di organismi di diritto pubblico, in conformità alla normativa in materia di appalti pubblici; pertanto, ogni rapporto negoziale che vige a titolo oneroso e in regime di esternalizzazione con soggetti terzi, deve essere regolamentato da un contratto scritto di diritto pubblico stipulato a fronte di un'idonea e regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica;
   l'Antitrust ha riscontrato una serie di lacune nelle procedure dei fondi ai fini dell'approvazione dei piani formativi da finanziare, rilevando che tali criticità hanno un impatto negativo sul complessivo funzionamento del sistema e impediscono un utilizzo efficiente delle risorse destinate alla formazione. A parere del Garante, quindi, i fondi devono prestabilire dettagliatamente: tutti i presupposti richiesti per ottenere l'approvazione dei piani formativi; le modalità e le tempistiche entro cui i fondi si impegnano ad approvare i piani formativi; le modalità e le tempistiche entro cui si impegnano a richiedere eventuali integrazioni e/o a esaminare i riscontri alle integrazioni richieste; le modalità per rendicontare l'esecuzione dei piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti;
   l'Autorità ha rilevato, dunque, l'eccessiva discrezionalità da parte dei fondi in sede di valutazione dei piani proposti che determina disparità e svantaggi competitivi, in mancanza di procedure e tempi certi agli interlocutori negoziali;
   in considerazione delle conclusioni dell'Antitrust, è evidente l'urgente necessità di provvedere ad eliminare le carenze e le procedure distorte del sistema che troppo spesso comportano abusi e pratiche illegittime da parte dei fondi, che pregiudicano spesso aziende ed enti di formazione, e danno luogo ad un utilizzo irregolare, quando non illegittimo, delle risorse destinate alla formazione –:
   se e quali iniziative di competenza abbia adottato e/o debba ancora adottare il Ministero per porre in essere le misure richieste dall'Antitrust, con il parere pubblicato nel bollettino n. 15 del 9 maggio 2016, per rimuovere le segnalate criticità dal sistema di gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali. (5-08937)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 agosto 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08937

  L'onorevole Rizzetto con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sulla problematiche legate alla gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali. Preliminarmente rappresento che il Ministero del lavoro e politiche sociali, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e vigilanza, da sempre richiama i fondi interprofessionali all'osservanza delle norme del Codice degli appalti pubblici.
  Infatti, nelle Linee guida in materia di costi ammissibili, adottate il 15 gennaio 2004, al punto 5 è previsto che, per le attività delegate e l'attribuzione di incarichi a soggetti terzi, i fondi dovranno seguire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nonché la normativa nazionale e comunitaria sulle attività formative. Il rinvio al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici operato da tali linee guida ha, peraltro, trovato conferma nel parere fornito, su tale specifico tema, al Ministero del lavoro dalla seconda sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 giugno 2004. Con tale parere il Consiglio di Stato ha precisato, infatti, che i fondi interprofessionali sono qualificabili come organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della normativa pubblicistica sugli appalti. Tale principio è stato costantemente seguito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di verifiche sui sistemi organizzativi-procedurali, sulle spese di gestione e propedeutiche nonché sulle attività formative svolte da ciascun fondo interprofessionale.
  Rappresento, inoltre, che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con una nota dello scorso 15 gennaio indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, nonché della sentenza n. 4304/2015 del medesimo Consiglio di Stato e della giurisprudenza comunitaria, la qualificazione dei fondi interprofessionali come organismi di diritto pubblico che, in quanto tali «sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici». Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato la circolare n. 10 del 18 febbraio 2016 con la quale, nel fornire indicazioni operative ai fondi interprofessionali, ha precisato che i medesimi fondi sono tenuti a seguire le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di acquisizione di beni e servizi necessari al loro funzionamento ed anche eventualmente per i servizi di formazione professionale che intendano acquisire.
  Da ultimo, faccio presente che il Ministero del lavoro sta predisponendo una circolare sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 relativamente ai fondi paritetici in terprofessionali per la formazione continua. Nello specifico, la sezione dedicata ai sistemi di gestione e controllo che tali fondi devono adottare, verranno integralmente recepite le indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere inviato lo scorso 2 maggio 2016 al Ministro del lavoro e delle politiche sociale. In particolare:
   verrà puntualmente definito l'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici nell'esternalizzazione delle attività di pertinenza dei singoli fondi;
   verrà definito il livello di dettaglio che la manualistica predisposta dai fondi deve contenere al fine di evitare eccessiva discrezionalità in sede di selezione ed approvazione dei piani formativi che, di riflesso, potrebbe determinare disparità e svantaggi competitivi per le singole imprese aderenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

legislazione antitrust

concorrenza