ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08885

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: TULLO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
14/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2016
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 14/06/2016
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2016

SVOLTO IL 14/06/2016

CONCLUSO IL 14/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08885
presentato da
TULLO Mario
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   TULLO e CARRESCIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'accordo multilaterale M222 che consente il trasporto dei rifiuti pericolosi con alcune deroghe alle disposizioni dell'Accordo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), al fine di semplificare il trasporto dei rifiuti stessi, è scaduto il 1o agosto 2015;
   dal 2 agosto 2015, non è più possibile fare riferimento a tale accordo e sui formulari d'identificazione dei rifiuti non può più figurare la scritta «trasporto in accordo ai termini del 1.5.1 dell'ADR (M222)»;
   le esenzioni, previste dall'accordo multilaterale M222, riguardavano rifiuti non contenenti materie ed oggetti esplosivi, materie infettanti o materiale radioattivo;
   poiché l'accordo non è stato ancora rinnovato, non sono più applicabili, fra diverse altre, anche le seguenti deroghe:
    a) utilizzo di imballi non idonei, non testati all'utilizzo, che presentano deformazioni od ammaccature;
    b) modalità di trasporto alla rinfusa di alcune merci;
    c) possibilità di omettere l'apposizione del marchio «materia pericolosa per l'ambiente» sui colli di determinate merci;
    d) possibilità di omettere alcune informazioni sul documento di trasporto con possibilità di indicare la quantità stimata e non quella effettiva;
   un accordo multilaterale è valido solo sul territorio del Paese che lo sottoscrive;
   alcuni Paesi si sono già attivati: l'Austria e la Repubblica Ceca hanno già provveduto a rinnovare l'accordo M222 sottoscrivendo il nuovo accordo multilaterale M287 con validità in questi Paesi a partire dal 2 agosto 2015 e fino al 1o agosto del 2020;
   in tale nuovo accordo sono riprese le indicazioni dell'accordo M222 e sono aggiunte altre deroghe riguardanti la nuova rubrica UN 3509 (imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti) introdotta con l'ADR 2015;
   l'Italia, non avendo ancora sottoscritto l'accordo M287, non ha più potuto usufruire delle deroghe a partire dal 1o agosto 2015 e ciò sta comportando una penalizzazione per le imprese italiane rispetto ad altre europee che operano sul mercato; nello specifico, i trasportatori sul territorio italiano devono seguire, per alcuni rifiuti, procedure più esigenti di quanto sia richiesto in altri Paesi dell'Unione europea e quindi sono penalizzati in quanto meno competitivi sul mercato –:
   quali siano i motivi del ritardo e se il Ministro interrogato intenda procedere con urgenza alla firma dell'accordo multilaterale per ripristinare la preesistente situazione che era più favorevole alle attività economiche coinvolte, al fine di consentire alle imprese italiane, soprattutto a quelle più piccole, di operare nelle stesse condizioni di competitività di quelle dei Paesi che hanno sottoscritto l'accordo multilaterale 287. (5-08885)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 14 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-08885

  L'accordo multilaterale M222 (Carriage of certain wastes containing dangerous goods), come riportato dall'Onorevole Carrescia, ha cessato la sua efficacia il 2 agosto 2015.
  L'accordo consentiva di derogare ad alcune disposizioni per il trasporto di rifiuti (con esclusione di materie e oggetti esplosivi, materie infettanti e materiali radioattivi) e prevedeva la possibilità di utilizzare imballaggi scaduti e non provati, di non apporre il marchio «pericoloso per l'ambiente», di non indicare sul documento di trasporto la quantità esatta, ma una stima di essa.
  Come risulta dal sito dell'UNECE (http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htmn. l'Austria ha avviato una procedura per il rinnovo dell'Accordo Multilaterale M287, con alcune modifiche e con validità dal 2 agosto 2015 al 1o agosto 2020; al momento, l'atto è stato firmato, oltre che dall'Austria, anche dalla Repubblica Ceca e dal Liechtestein.
  L'Italia, per poter continuare a trasportare le sostanze contenute nell'allegato A dell'Accordo Multilaterale deve obbligatoriamente sottoscrivere l'accordo M287 proposto dall'Austria.
  E infatti, si conferma che la sottoscrizione dell'Accordo ADR numerato con il progressivo M287 è stata predisposta e firmata dal competente Capo Dipartimento del MIT; è in corso la comunicazione al Segretario ECE/ONU affinché venga integrata la lista dei Paesi firmatari sul portale internet delle Nazioni Unite.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto di merci pericolose

accordo multilaterale

contrattazione collettiva