ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08884

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/06/2016
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/06/2016
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
14/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2016
Resoconto GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 14/06/2016
Resoconto GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2016

SVOLTO IL 14/06/2016

CONCLUSO IL 14/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08884
presentato da
BORDO Franco
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   FRANCO BORDO, FASSINA, GREGORI e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   Aeroporti di Roma s.p.a. (Adr s.p.a.), gestore dell'aeroporto di Fiumicino, con nota prot. A004885 del 2011, ha richiesto all'Enac, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 18 del 1999, di limitare l'accesso ai servizi di assistenza a terra a soli 4 prestatori e soli 2 vettori in autoproduzione; tale richiesta è stata respinta dall'Enac in ragione del fatto che, sullo scalo di Fiumicino, era stato appena certificato il settimo handler;
   la richiesta di limitazione è stata reiterata ancora una volta nel 2014, sempre da Adr s.p.a., per 3 prestatori e 2 vettori in autoproduzione; si tratta di una richiesta fatta sulla base di uno studio tecnico, elaborato da Adr s.p.a. stessa, a suffragio della congestione aeroportuale e della percentuale di utilizzazione dell'area; tale studio rilevava la presenza di 6 handler (quando in realtà erano 5) ed era fondato, a quanto consta agli interroganti, su dati errati (numero mezzi circolanti e disponibilità aree di sosta);
   la consultazione del comitato utenti dell'aeroporto di Fiumicino ha dato esito negativo, ritenendo necessario avviare un profondo riesame delle motivazioni tecniche della limitazione sullo scalo di Fiumicino;
   nonostante le criticità sollevate, Enac ha comunque indetto una procedura di gara, nel marzo 2015, sulla base della richiesta di limitazione presentata da Adr s.p.a., per la selezione degli handler e pur stabilendo che, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 18 del 1999, non dovesse essere Adr a esperire la gara, in quanto potenzialmente in conflitto d'interesse per le partecipazioni azionarie del suo azionista di riferimento – Atlantia s.p.a. – presente anche nel capitale di un handler: Alitalia;
   la gara, conclusasi definitivamente a marzo 2016, ha visto l'assegnazione finale a tre operatori: Alitalia, Aviapartner e Aviation Services. La procedura, a quanto consta agli interroganti, ha danneggiato altri importanti operatori economici della filiera del trasporto aereo, come, ad esempio, WFS Ground Italy s.r.l., che è stata esclusa dalla procedura di limitazione, subendo una forte penalizzazione in termini di operatività e clientela. L'esempio fa emergere come la limitazione disposta da Adr s.p.a., che è, a giudizio degli interroganti, irragionevole e di dubbia legittimità, vada a danno di operatori nuovi costretti a uscire dal mercato dell’handling;
   gli stessi vettori aerei, che dalla limitazione dovrebbero ricevere vantaggio, hanno lamentato, anche sulla stampa, che dovranno sopportare costi maggiori;
   Adr s.p.a. ha approvato un piano d'investimenti e strutturale volto a incrementare il plesso aeroportuale di Fiumicino. Gli intenti appaiono agli interroganti incompatibili con la situazione di lamentata congestione che ha portato alla limitazione e, in via pragmatica, sembrerebbero altresì incompatibili con la presenza di 3 soli handlers. Sebbene l'aggiudicazione abbia a oggetto solo alcune delle categorie di servizi di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999, di fatto, i contratti tra vettori e handlers vengono stipulati con riferimento al pacchetto completo di servizi, con la conseguenza che chi non è attualmente aggiudicatario subisce una forte contrazione dell'operatività e dell'opportunità commerciale;
   non si comprende come l'accoglimento della richiesta di limitazione per l'accesso ai servizi di assistenza a terra e la conseguente assegnazione del bando di gara per l'assegnazione di soli 3 handlers allo scalo di Fiumicino di cui in premessa si concilino con le norme che regolano la concorrenza e il mercato, con le nuove disposizioni in materia di appalti, nonché con l'esigenza di piena trasparenza delle concessioni in materia di servizi aeroportuali –:
   se il Ministro intenda verificare se – come denunciato dai vettori aerei operanti sullo scalo di Fiumicino – a seguito della limitazione di cui in premessa all'accesso ai servizi di assistenza a terra si dovranno sopportare costi complessivi maggiori e si verificherà una contrazione del traffico degli utenti dello scalo, tutto questo a detrimento degli importati piani di investimento e sviluppo previsti per il principale aeroporto nazionale. (5-08884)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 14 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-08884

  In merito alla problematica esposta, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha riferito quanto segue.
  La disposizione del Direttore generale n. 27 del 13 ottobre 2014 ha previsto, per le attività che si svolgono nella zona air side dell'aeroporto di Fiumicino, la limitazione all'accesso dei servizi di assistenza a terra a 3 prestatori di servizi e 2 autoproduttori.
  Alla gara per l'individuazione dei prestatori a terzi, pubblicata il 24 aprile 2015, hanno partecipato esclusivamente coloro che erano già presenti sullo scalo, anche se non vi era preclusione per nuovi soggetti, purché in possesso dei necessari requisiti. Le operazioni di gara per la selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra si sono concluse con la seduta pubblica del 16 dicembre 2015, nella quale la Commissione di gara ha reso noti i punteggi conseguiti dai partecipanti e ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria.
  Il successivo 23 dicembre, il Direttore generale dell'ENAC ha aggiudicato la gara in via definitiva alle società Aviation Service, Viapartner Handling e Alitalia Società Aerea Italiana.
  Sia il provvedimento di limitazione che il bando di gara sono stati oggetto di una serie di ricorsi, tutti respinti.
  La richiesta di limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra da parte del gestore AdR SpA era stata avanzata per la prima volta nel 2011, ma rigettata dall'ENAC. La medesima società, nel febbraio 2014, aveva reiterato la richiesta di limitare a 3 prestatori e 2 vettori in autoproduzione l'accesso a determinate categorie. A supporto di tale richiesta, AdR aveva fornito un'analisi funzionale-operativa, sviluppata secondo un modello di simulazione dinamica del traffico veicolare, nonché sulla base di un'analisi di safety elaborata secondo le procedure di risk management del gestore stesso.
  L'ENAC ha poi effettuato uno studio sull'analisi di ADR riportando le proprie valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale, a verifica della fondatezza della richiesta avanzata. Infatti, l'ENAC ha riscontrato diffuse condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per i prestatori di servizi di handling, sia per il particolare impianto del layout air side dell'aeroporto di Fiumicino, sia per il rilevante numero di mezzi autorizzati e utilizzati per le diverse attività aeroportuali.
  Di fatto, la situazione sullo scalo di Fiumicino risulta destinata ad aggravarsi a causa dei cantieri già in atto e di prossima apertura pianificati sull’air side, con conseguente sottrazione di ulteriori aree operative dedicate alla movimentazione e alla sosta di mezzi e attrezzature impiegati nelle operazioni di assistenza a terra.
  Per quanto concerne la tutela della trasparenza e della accessibilità al mercato, sebbene questi temi siano tutelati a livello comunitario, non possono condizionare l'ottimale funzionalità di un'area sensibile e complessa qual è quella aeroportuale, caratterizzata da criticità sistematiche. Pertanto, gli operatori di servizi di assistenza a terra restano assoggettati, inevitabilmente, al rischio di impresa, che comporta nelle sue manifestazioni più estreme l'alea della fuoriuscita dal mercato stesso.
  Peraltro, il caso specifico riportato dagli Onorevoli interroganti riguarda una società di recentissima costituzione (giugno 2015), ben consapevole che il mercato dei servizi di handling su Fiumicino era già stato limitato, come comprovato da lettera ufficiale ENAC al momento del rilascio della certificazione in capo al nuovo soggetto.
  Infine, ENAC riferisce che la propria valutazione di limitare il mercato dei servizi di assistenza a terra è stata una scelta ponderata alla luce di valutazioni rigorose dei dati e delle evidenze relativi gli aspetti inerenti la saturazione degli spazi, la security e la safety. Per di più, la scelta di esperire una gara pubblica rappresenta una chiara misura a tutela degli operatori e dell'equilibrio del mercato.
  Quanto alla temuta contrazione del traffico, sempre ENAC precisa che il 1o trimestre 2016 ha fatto registrare un aumento del volume di traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo 2015, pari al 3,9 per cento sullo scalo di Fiumicino, mentre sono da escludere contrazione sul piano degli investimenti che restano a carico del gestore aeroportuale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assistenza a terra

prestazione di servizi

concessione di servizi