ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08880

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: TINAGLI IRENE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08880
presentato da
TINAGLI Irene
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   TINAGLI e FREGOLENT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per due persone maggiorenni dello stesso sesso di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni;
   l'introduzione di questa nuova fattispecie ha rilevanti implicazioni fiscali e civili, in particolare per quanto riguarda la definizione del regime della comunione di beni, il diritto ad avere un'abitazione principale comune fiscalmente rilevante ai fini dell'imposta sui redditi e delle imposte locali, il diritto alla pensione di reversibilità, nonché i diritti di successione;
   l'articolo 1, comma 20, della citata legge inoltre prevede, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
   il comma 75, dell'articolo 1, della legge di stabilità del 2016, di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, intervenendo sulle agevolazioni previste ai fini IRPEF, amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del cosiddetto «bonus mobili», individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile;
   in particolare, il citato comma 75 stabilisce che «Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa»; la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro;
   con l'emanazione della circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti anche sui soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale sul bonus «mobili per giovani coppie»;
   la detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati: a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35o anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade; c) essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35o anno d'età nel 2016. L'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015;
   quanto previsto dalla citata circolare attuativa dell'amministrazione finanziaria per le coppie coniugate, per le quali non rileva il requisito di durata del vincolo matrimoniale, dovrebbe ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, essere applicabile anche alle giovani coppie tra persone dello stesso sesso unite civilmente costituenti un nucleo familiare –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per chiarire che le disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016 volte a concedere alle giovani coppie l'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche alle giovani coppie tra persone dello stesso sesso unite civilmente. (5-08880)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

unione civile

divisione della proprieta'

imposta sui trasferimenti