ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08871

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 635 del 10/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08871
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Venerdì 10 giugno 2016, seduta n. 635

   SPESSOTTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl comunicazioni, inizialmente «Sindacato nazionale/Postelegrafonici», è una delle sigle sindacali firmatarie del CCNL Poste Italiane spa, il cui segretario generale risulta essere il signor Salvatore Muscarella, da ultimo rieletto nel Congresso nazionale svoltosi il 28 maggio 2015;
   nella delibera approvata dal Congresso nella medesima data, è stata ribadita l'autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa e statutaria della Federazione ed è stata altresì confermata l'adesione della Federazione alla Confederazione UGL, senza riconoscere però a quest'ultima alcun poter impositivo o deliberativo nei confronti della scelta degli organi di gestione e di rappresentanza della Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni;
   la suddetta Federazione, per i propri rappresentanti, gode dei permessi sindacali retribuiti previsti dalla normativa vigente e dagli accordi siglati con Poste Italiane (in particolare quelli del 12 aprile 2013 e del 5 febbraio 2014);
   con nota del 9 marzo 2016 Poste Italiane comunicava alla Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni che l'azienda avrebbe riconosciuto alle persone che attualmente ne godono nonché a quelle che verranno eventualmente designate come nuovi beneficiari, permessi non retribuiti per lo svolgimento delle attività di riferimento;
   la società Poste Italiane spa avrebbe motivato tale scelta sulla base di una presunta situazione di incertezza in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati a rappresentare la Federazione Ugl Comunicazioni e all'individuazione dei legittimi fruitori dei permessi sindacali retribuiti di cui all'accordo siglato in data 5 febbraio 2014;
   in particolare Poste, per quanto di conoscenza, avrebbe motivato la scelta di non riconoscere i permessi retribuiti per lo svolgimento delle prerogative sindacali richiamandosi ai contrasti insorti all'interno della Confederazione UGL successivamente al Consiglio Nazionale Straordinario del 29 aprile 2014, convocato in seguito alle dimissioni del Segretario generale Geremia Mancini, nel quale il signor Francesco Paolo Capone si proclamava Segretario Generale;
   detti contrasti, cui la Federazione risulta estranea attesa la sua autonomia giuridica, sono stati peraltro risolti a seguito delle pronunce del tribunale di Roma che ha dichiarato l'illegittimità delle elezioni di Capone a Segretario generale della Confederazione, pronunce di cui è stata messa al corrente anche Poste Italiane spa;
   alla luce dei provvedimenti giudiziali del tribunale di Roma, il signor Capone deve pertanto ritenersi privo di rappresentatività all'interno della Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl e illegittimi – se non nulli – devono altresì ritenersi i provvedimenti con i quali il medesimo ha «commissariato» diverse Federazioni della UGL dopo aver rimosso ed espulso i relativi segretari e se ne è auto nominato «reggente» come avvenuto per la Federazione, in relazione alla quale, dapprima provvedeva ad espellere il segretario generale Muscarella e successivamente la «commissariava», auto-nominandosi reggente;
   Poste Italiane spa, sulla base del predetto atto della confederazione, continuava a negare il riconoscimento dei permessi sindacali retribuiti nei confronti del segretario generale e arrivava persino a sospendere la retribuibilità dei permessi sindacali già concessi all'intera struttura della Federazione;
   la segreteria confederale della UGL, deliberava in data 10 febbraio 2016, dandone comunicazione a Poste Italiane, la nomina del segretario confederale Rossi a «reggente» della Federazione e la società Poste, per conto suo, comunicava, con nota del 29 febbraio 2016, il riconoscimento esclusivamente di permessi non retribuiti alle persone nei cui confronti sia messa in discussione la titolarità dei rispettivi ruoli nell'ambito dell'organizzazione sindacale;
   la condotta di Poste Italiane spa, appare agli occhi dell'interrogante ingiustificata se si considera che la Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni è un autonomo soggetto giuridico rispetto alla Confederazione UGL, dotata di una propria organizzazione e struttura territoriale distinta da quella della Confederazione UGL e riveste una propria soggettività originaria, per cui ogni contrasto interno alla Confederazione appare irrilevante;
   in definitiva, sembra all'interrogante che la Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl non sia classificabile quale un organo della Confederazione UGL ma abbia natura pienamente autonoma ed originaria, nonché piena rappresentatività all'interno della categoria delle comunicazioni;
   ad avviso dell'interrogante, la mancata concessione di permessi sindacali retribuiti, attuata dall'azienda Poste, danneggia la Federazione e i suoi rappresentanti sul territorio, impedendo di fatto l'esercizio dell'attività sindacale –:
   se il Governo alla luce delle considerazioni esposte in premessa, ritenga che i comportamenti assunti di recente da Poste Italiane spa, siano conformi ai principi di trasparenza e anticorruzione, profilandosi, nel caso di specie, pruna condotta di indebita ingerenza da parte della società, che danneggia la Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl, firmataria del contratto collettivo nazionale di Poste spa, in favore di altro soggetto estraneo alla medesima, così da rendere di fatto impossibile lo svolgimento dell'attività sindacale da parte della medesima Federazione sindacale. (5-08871)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

segretario generale

sindacato