ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08850

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 634 del 08/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 08/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/06/2016
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/06/2016
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/06/2016
Stato iter:
09/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/06/2016
Resoconto ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 09/06/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/06/2016
Resoconto ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/06/2016

SVOLTO IL 09/06/2016

CONCLUSO IL 09/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08850
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Mercoledì 8 giugno 2016, seduta n. 634

   ZARATTI, FASSINA, PELLEGRINO e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 marzo 2014, è stato convertito in legge il 20 maggio 2014;
   il decreto-legge ha varato il cosiddetto piano casa che prevede interventi per oltre 1 miliardo e 740 milioni di euro con tre obiettivi: il sostegno all'affitto a canone concordato; l'ampliamento dell'offerta di alloggi popolari e lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;
   con le deliberazioni del 2014 del 15 marzo 2016, la regione Lazio, in linea con quanto stabilito a livello governativo, ha configurato e predisposto il programma straordinario per l'emergenza abitativa per Roma Capitale;
   con tale provvedimento non si è intervenuti, nell'ambito dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2000, relativo alla ordinaria riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa, ma inserendo «ex novo» un articolo, l'articolo 30-bis, appunto, che mette in atto una disposizione transitoria limitata nel tempo;
   dunque, non solo la giunta regionale, recependo quanto stabilito a livello governativo, non interviene nell'articolo afferente alle riserve che in via ordinaria si possono applicare nell'ambito del bando generale di assegnazione degli alloggi, ma definisce, con un articolo aggiuntivo, ed a sé stante, una nuova categoria di soggetti a cui si possono assegnare un complesso di alloggi realizzati nell'ambito del programma straordinario per Roma Capitale: si tratta dei nuclei familiari che vivono negli immobili impropriamente adibiti ad abitazione;
   con la delibera commissariale n. 50 del commissario governativo Tronca, Roma Capitale si pone per gli interroganti tecnicamente e politicamente in diretta contrapposizione con quanto stabilito dalla regione Lazio con le deliberazioni di giunta regionale n. 18 del 2014 e 110 del 2016 e dal Governo e dal Parlamento, con il decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
   a giudizio degli interroganti si è compiuta una forzatura per riportare tutto impropriamente nelle quote di riserva previste all'articolo 13 del citato regolamento regionale n. 2 del 2000; si va incontro secondo gli interroganti ad un duro contenzioso e probabilmente ad una lunga paralisi;
   del resto, la ratio dei provvedimenti parlamentari e regionali, non sembra quella di togliere validità agli strumenti ordinari, ma al contrario affrontare le emergenze pregresse accumulate negli anni attraverso strumenti straordinari, per poter parallelamente riprendere una politica per la casa — anche per le fasce più deboli – da attuare attraverso strumenti nuovi ed una nuova programmazione –:
   quali iniziative urgenti, per quanto di propria competenza, intenda assumere il Governo al fine di dirimere in via strutturale e definitiva le problematiche inerenti all'emergenza abitativa di Roma Capitale e, in particolare, nell'ambito di tale contesto, quali elementi intenda fornire su come il provvedimento del commissario straordinario di Roma Capitale in materia di emergenza abitativa di cui in premessa si concili con i nuovi indirizzi normativi inerenti ai piani abitativi straordinari e transitori da attuare attraverso una nuova programmazione. (5-08850)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-08850

  In via preliminare occorre segnalare che nell'attuale assetto normativo le argomentazioni addotte si riferiscono a competenze che rientrano esclusivamente nelle attribuzioni degli enti locali (gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
  In tale quadro, infatti, le competenze del MIT sono limitate alla sola fase iniziale di assegnazione e distribuzione delle risorse in materia di edilizia residenziale pubblica alle regioni.
  La regione Lazio ha competenza sull'assegnazione e gestione delle risorse destinate agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle azioni finalizzate all'assistenza abitativa; pertanto, il diretto destinatario delle risorse in argomento sono utilizzate dal comune di Roma in quanto attuatore diretto delle politiche abitative. Senza dubbio Roma rappresenta uno dei comuni in cui il fabbisogno abitativo di edilizia sociale è estremamente elevato.
  Con la legge regionale n. 12/1999 e il regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 viene disciplinata la materia. In particolare, l'articolo 4 della citata legge prevede che i Comuni possano riservare una quota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare, sulla base di bando generale, a nuclei familiari che si trovino in specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa.
  Con deliberazione n. 206 del 16 maggio 2007 la Giunta comunale ha fissato al 15 per cento la quota da riservare a tali situazioni di emergenza abitativa, così come delineate nei predetti provvedimenti regionali.
  Pertanto, la delibera n. 50 adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta capitolina rientra nella piena ed esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale ed è conforme all'ordinamento giuridico del Piano di attuazione del programma regionale per l'emergenza abitativa per Roma Capitale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica della casa

assegnazione di alloggio

casa popolare