ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: COMINARDI CLAUDIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 07/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/06/2016
Stato iter:
03/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2016
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/11/2016
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/06/2016

DISCUSSIONE IL 03/11/2016

SVOLTO IL 03/11/2016

CONCLUSO IL 03/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08819
presentato da
COMINARDI Claudio
testo di
Martedì 7 giugno 2016, seduta n. 633

   COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, LOMBARDI e ALBERTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la Bormioli Rocco Spa con sede a Fidenza (PR), produce contenitori in vetro e plastica per l'industria alimentare, farmaceutica e della profumeria. Il Gruppo conta un organico di poco più di 2.000 dipendenti distribuiti in 8 stabilimenti produttivi dislocati in Europa, 6 dei quali in Italia, 2 atelier di decorazione, 7 filiali commerciali e 8 negozi monomarca nei più importanti outlet italiani. I prodotti dell'azienda sono esportati in oltre 100 Paesi al mondo;
   in data 29 dicembre 2015, con verbale di accordo sindacale veniva stabilito che, con decorrenza 7 gennaio 2016, la Bormioli Rocco Spa affidava alla Cal Srl la gestione e l'esecuzione delle attività di logistica integrata relative allo stabilimento di Fidenza, assorbendo dalla precedente cooperativa di facchinaggio Linkel in appalto per la movimentazione merci nella stessa Bormioli Rocco di Fidenza, tutti i lavoratori che quindi risultavano già perfettamente preparati per mansioni e tipo di impiego da svolgere. Cal Srl, sempre in data 7 gennaio 2016, assegnava le medesime attività alla Feynman, società cooperativa che fa capo alla stessa Cal Srl;
   tale manovra di licenziamento e riassunzione dei dipendenti presso altre società del medesimo settore, rappresenterebbe per gli interroganti l'espediente già sin troppe volte utilizzato dalle aziende per usufruire degli sgravi fiscali di 8.060 euro/anno a dipendente assunto, introdotti con la legge n. 183 del 2014. Detta situazione è stata più volte denunciata dagli interroganti in diversi atti parlamentari da loro presentati ed in ogni sede opportuna;
   come riportato in data 14 luglio 2014 dal sito di informazione «ilgiorno.it», le cooperative Cimabue e Gest Service facenti parte del consorzio a cui fa capo la Cal Srl, risultano essere indagate per presunta truffa e pagamenti in nero per 1.108 lavoratori, secondo cui la Guardia di Finanza ipotizza una maxi evasione di 4,5 milioni di euro;
   in data 4 maggio 2016, gli interroganti ricevevano un documento dalla O.S. Sindacato Intercategoriale Cobas, il sindacato maggiormente rappresentativo all'interno della cooperativa Feynman, dove si affermava che nel verbale del 29 dicembre 2015, la cooperativa Cal ha stipulato un accordo con i sindacati FILT-CGIL e FIT-CISL che prevedeva per i lavoratori, pur mantenendo le cifre corrispondenti in busta paga, l'azzeramento degli scatti di anzianità, la facoltà per il datore di lavoro di spostare a propria discrezione i lavoratori da un appalto all'altro, l'inquadramento occupazionale al livello minimo 6o anziché 4o come previsto per le mansioni dei carellisti e l'utilizzo della legge c.d. Jobs Act come potenziale arma per tagliare i rapporti di lavoro nei confronti dei dipendenti più scomodi all'azienda per le lotte sindacali da loro svolte. Proprio queste condizioni ritenute inaccettabili da parte dei S.I. Cobas, hanno portato gli stessi a non accettare di siglare l'accordo e alla decisione di entrare in sciopero permanente poco prima di Natale 2015;
   nella situazione indicata, gli interroganti rilevano un problema da loro già portato all'attenzione del Governo tramite altre interrogazioni parlamentari, ossia quello della mancanza di una seria legge sulla rappresentatività sindacale all'interno delle aziende o delle cooperative di lavoratori;
   la modalità con cui manifestano i lavoratori appartenenti al sindacato S.I. Cobas da sempre si limita a sit-in di tipo passivo, ossia il manifestare sedendosi od occupando fisicamente un punto considerato strategico nel tentativo di ottenere dei risultati, senza comunque rispondere alle numerose provocazioni e aggressioni fisiche sistematicamente perpetrate nei confronti dei lavoratori da parte delle forze dell'ordine, aggressioni aumentate nel corso degli ultimi mesi;
   sempre nel documento consegnato dai rappresentanti S.I. Cobas agli interroganti, veniva riportato che il cambio di appalto delle cooperative avviene sistematicamente perché queste possano liberamente licenziare i dipendenti scomodi e per apportare modifiche alle buste paga dei lavoratori in maniera tale da favorire i bilanci delle cooperative. Tali manovre sono legittimate dall'articolo 42 bis del CCNL di trasporto, spedizioni merci e logistica, che non impone al nuovo appaltatore la conservazione dei livelli occupazionali e la garanzia di assunzione di tutti i lavoratori già impiegati presso il medesimo appalto o luogo, bensì lascia facoltà al subentrante di preferire le assunzioni dei lavoratori già dipendenti della gestione uscente. L'articolo in oggetto non si concilia per gli interroganti con l'articolo 2112 del codice civile riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In detto articolo, infatti, viene citato che «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano» ed inoltre stabilisce che, «ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento»;
   il documento suindicato dei S.I. Cobas, proseguiva riferendo che ai rappresentanti sindacali del medesimo sindacato sia da sempre negato il diritto di partecipare a qualsiasi genere di ispezione all'interno della Bormioli Rocco Spa, alle quali vorrebbero prendere parte per appurare l'esistenza o meno di presunte irregolarità all'interno dell'azienda stessa;
   in data 19 febbraio 2016, sul quotidiano «La Gazzetta di Parma», veniva pubblicato un articolo riguardante i disordini scoppiati tra forze dell'ordine e lavoratori della Feynman, dinnanzi allo stabilimento della Bormioli Rocco Spa di Fidenza;
   nell'articolo veniva riportata la notizia che dopo una lunga giornata di blocco dei cancelli da parte dei facchini appartenenti al sindacato S.I. Cobas che avevano impedito l'accesso dei camion in entrata ed uscita dallo stabilimento, verso le ore 22 la tensione era esplosa con cariche da parte delle presenti forze dell'ordine nei confronti dei circa 100 manifestanti, molti dei quali non appartenenti alla Feynman ma, a quanto sembra, a gruppi di anarchici ed autonomi arrivati da fuori provincia a supporto dei lavoratori. Intervenuti in assetto antisommossa, i circa 30 celerini avevano disperso i manifestanti con diverse cariche e l'utilizzo di lacrimogeni. Nei disordini, alcuni manifestanti avevano accerchiato un'auto della polizia spintonandola e sputandovi sopra, altri avevano cercato di incendiare alcuni camion;
   i capigruppo di minoranza del consiglio comunale di Fidenza, nelle stesse ore avevano chiesto la convocazione in forma congiunta delle commissioni competenti per ascoltare i rappresentanti del sindacato S.I. Cobas, ma i presidenti delle commissioni competenti hanno deciso, poiché contrari alle forme di lotta facinorose e avulse alla normale tradizione sindacale, di non autorizzare la convocazione richiesta;
   nel documento dei S.I. Cobas sopraindicato, veniva specificato che la pubblicazione dell'articolo in questione, risultava non coincidere con nessuna delle dichiarazioni dei lavoratori della Feynman che hanno partecipato alla manifestazione indicata. I lavoratori infatti dichiarano di non aver partecipato a nessun atto di violenza nei confronti di chicchessia. Oltretutto negli scontri, seppur non indicato nell'articolo ma come dichiarato da alcuni manifestanti, vi sono stati diversi feriti tra i manifestanti stessi;
   sempre nel documento, a seguito dei disordini sopraindicati, alcuni lavoratori della Feynman hanno dichiarato che vi sia l'intenzione da parte dell'azienda di licenziare tutti i lavoratori che da tempo manifestano il loro dissenso;
   è necessario ricordare che, per i lavoratori subordinati, lo sciopero si sostanzia in una astensione collettiva dal lavoro e, di regola, viene indetto dai sindacati. Esso ha di solito lo scopo di sollecitare migliori condizioni di lavoro ma può anche tendere a fini diversi, come quello di evitare licenziamenti, di contestare le autorità o di sostenere le richieste di altri. Lo sciopero costituisce un diritto garantito cioè un diritto il cui esercizio non può essere limitato né può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento;
   con sentenza della Corte di Cassazione n. 711 del 30 gennaio 1980, sono ritenute legittime le cosiddette forme anomale di sciopero, anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all'articolo 40 della Costituzione e di conseguenza non ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato (limiti interni). In conseguenza di ciò, qualsiasi modalità che non costituisca reato è ritenuta legittima. Gli unici limiti al diritto di sciopero riconosciuti dalla giurisprudenza, sono limiti esterni. Questi sono costituiti dagli altri diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, come ad esempio il diritto alla vita e all'integrità fisica, ma anche altri come la libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione. Conciliare il diritto di sciopero con questa libertà imprenditoriale è risultato essere giuridicamente più complicato, ma il confine tra legittimità e illegittimità dell'azione sindacale è stato individuato dalla giurisprudenza nel cosiddetto danno alla produttività. Esso è costituito da un danno tale, alle persone o ai macchinari o ai locali aziendali, che non consenta di riprendere l'attività lavorativa una volta che sia cessato lo sciopero. La giurisprudenza, invece, ritiene che sia sempre insito nello sciopero e che sia legittimo il danno alla produzione, che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero, come sancito dalla sopraindicata sentenza della Corte di Cassazione n. 711 del 30 gennaio 1980;
   limitandosi a citare solo alcune leggi a riguardo, il diritto di sciopero dei lavoratori subordinati è sancito dall'articolo 1, legge 15 luglio 1966, n. 604; dagli articoli 15, 16 e 28, legge 20 maggio 1970, n. 300; dall'articolo 3, legge 11 maggio 1990, n. 108 nonché dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (cosiddetto Jobs Act). A livello comunitario, lo sciopero è disciplinato dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   a giudizio degli interroganti, nella citata vicenda potrebbero profilarsi azioni che si pongono in contrasto con gli articoli 1, 4 e 36 della Costituzione italiana, riguardanti il diritto al lavoro ed a una retribuzione pari alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, con l'articolo 3, della Costituzione riguardante la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori e con l'articolo 21 che riconosce il diritto di opinione sul posto di lavoro e tutela e garantisce la piena e incomprimibile libertà di espressione e manifestazione del pensiero e il diritto all'informazione di tutti i cittadini, senza dover per questo rischiare la sospensione o il licenziamento;
   i rappresentanti S.I. Cobas, nel loro documento sottolineano che il ricorso della forza va sempre condannato. Nel caso specifico delle vicende sopraindicate e testimoniato dai numerosi filmati prodotti da manifestanti e giornalisti alla luce degli appena citati richiami legislativi, sarebbe evidente per gli interroganti l'abuso di potere commesso dalle forze dell'ordine nei confronti di manifestanti che nella stragrande maggioranza dei casi oppongono resistenza passiva nei riguardi degli affronti fisici ricevuti. Sempre a giudizio degli interroganti, si sarebbe palesato un abuso sin troppo gratuito ed inutile di violenza nei confronti di persone che rivendicano il loro diritto al lavoro che talvolta porta, nelle logiche delle violenze ricevute, inevitabili atti di reazione anche da parte di chi manifesta seppur in maniera passiva e non violenta. L'operazione di organizzare sit-in di protesta dinnanzi agli ingressi dell'azienda in oggetto al fine di bloccare i mezzi in entrata ed uscita, rientra nelle logiche delle situazioni di disperazione vissute dai lavoratori. Tali comportamenti, sono però da considerarsi come conseguenza di discussioni improduttive con la direzione dell'azienda da cui dipendono, il più delle volte non portata ad un dialogo serio e costruttivo con i lavoratori. Ed è proprio il necessario e produttivo dialogo tra lavoratori ed azienda a rendere illogico l'uso della forza da parte del personale intervenuto che, nella maniera corretta, dovrebbe per gli interroganti semplicemente vigilare senza produrre alcun intervento, peggio ancora se di tipo violento. In un contesto critico come quello appena esposto, ancor più grave risulta essere per gli interroganti la totale assenza del Governo che dovrebbe avere la funzione di mediare per la risoluzione definitiva del problema, riconoscendo i diritti dei lavoratori, compreso il loro non sfruttamento, e quelli di sciopero, così come sanciti dalla legge –:
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non intendano assumere iniziative per quanto di competenza, al fine di interrompere quelle che, come indicato in premessa dai sindacati S.I. Cobas, risulterebbe per gli interroganti essere un uso eccessivo della forza pubblica nei confronti dei lavoratori della Cooperativa Feynman che, in funzione del diritto di sciopero così come sancito dalla legge e ancor più opponendo reazioni passive e non violente, non avrebbero ragione alcuna di intervenire sugli scioperanti;
   se non intendano, per quanto di competenza, promuovere un tavolo istituzionale che possa coinvolgere i dirigenti rappresentanti della Bormioli Rocco Spa e della Cooperativa Feynman, e i lavoratori della medesima azienda e tutte le rappresentanze sindacali interessate, al fine di chiarire le posizioni di tutte le parti e stabilire il giusto compromesso tra azienda e lavoratori che rivendicano i loro diritti;
   se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali alla luce di quanto indicato in premessa, intenda valutare i presupposti per promuovere accurate ispezioni, coordinate dall'ispettorato del lavoro, nella sopraindicata sede di Fidenza della Bormioli Rocco Spa, assicurando che almeno un rappresentante per ogni sindacato presente nell'azienda accompagni gli ispettori per tutta la durata dell'ispezione in questione;
   quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano assumere per pervenire a un chiarimento sui criteri di rappresentatività aziendale e di settore, con riferimento alle organizzazioni sindacali;
   se i Ministri interrogati non intendano assumere, per quanto di competenza, iniziative di carattere normativo al fine di introdurre una clausola sociale che rafforzi le garanzie di cui all'articolo 2112 del codice civile, allo scopo di tutelare i posti di lavoro e i diritti sanciti dall'ordinamento costituzionale italiano. (5-08819)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08819

  L'onorevole Cominardi con il presente atto parlamentare pone all'attenzione del Governo la vicenda produttiva ed occupazionale della Bormioli Rocco SpA di Fidenza (PR).
  Preliminarmente, faccio presente che la Bormioli Rocco spa è una società che è riconducibile al fondo inglese di private equity Vision Capital. Ha un organico di circa duemila dipendenti e otto stabilimenti produttivi, di cui sei in Italia.
  Nel dicembre 2015, a seguito di un'apposita gara, la Cooperativa Feynman è subentrata alla Cooperativa Idea nella gestione della logistica presso lo stabilimento di Fidenza (PR) della Bormioli Rocco. Tale circostanza ha innescato la reazione di molti dei lavoratori addetti alle attività di facchinaggio che, iscritti e coordinati da una sigla sindacale, hanno immediatamente dichiarato lo stato di agitazione rendendo difficoltoso lo svolgimento delle attività di impresa a causa di continui presidi ai cancelli dello stabilimento.
  Occorre precisare che prima del cambio di gestione, il consorzio cui aderisce la cooperativa Feynman ha sottoscritto un accordo sindacale con le rappresentanze confederali CGIL e CISL con il quale venivano garantiti a tutti i lavoratori dipendenti della cooperativa Idea:
   1. l'assunzione, previa specifica domanda da presentarsi entro il 15 gennaio 2016, con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore;
   2. il mantenimento delle più favorevoli condizioni economiche garantite dalla cooperativa Idea (cosiddetto galleggiamento);
   3. l'apertura immediata di un confronto con le rappresentanze dei lavoratori per determinare le mansioni da svolgere e i relativi trattamenti economici.

  Ciononostante, i lavoratori aderenti alla predetta sigla sindacale hanno deciso di astenersi da lavoro e presidiare i cancelli dello stabilimento.
  Il Ministero dell'interno ha reso noto che l'approccio tenuto, sia dalle forze di polizia che dalle istituzioni, è stato quello di promuovere le relazioni tra le parti, stimolare il raggiungimento di un accordo e garantire ai lavoratori il diritto di sciopero e all'azienda la continuità produttiva. Tuttavia si sono registrate tensioni che hanno determinato in taluni casi la sospensione delle attività produttive e di stoccaggio.
  Il Ministero dell'interno ha precisato che dopo il 15 gennaio 2016 – ultimo giorno utile per i lavoratori per chiedere l'assunzione presso la cooperativa subentrante – la protesta dei lavoratori che hanno rinunciato all'assunzione ha perso ogni connotazione di tipo lavorativo. Tale situazione ha elevato lo stato di tensione, tanto da indurre gli operai dello stabilimento ad organizzare un corteo per la difesa del posto di lavoro. In tale occasione, peraltro, le forze dell'ordine hanno schierato ulteriori unità per impedire ogni possibile contatto tra le due fazioni. Tuttavia, il 17 febbraio 2016, la situazione è degenerata con lanci di fumogeni, bottiglie e altri oggetti contro le forze di polizia disposte a protezione dei cancelli del deposito.
  Nel corso delle riunioni tenutesi lo scorso mese di febbraio presso la Prefettura di Parma, l'amministratore delegato della Bormioli e i vertici dell'unione parmense degli industriali hanno evidenziato che le forme di protesta attuate hanno condizionato la produzione rischiando di compromettere la funzionalità dell'azienda.
  Delle vicende in parola è stata tenuta costantemente informata l'autorità giudiziaria alla quale sono state segnalate, in almeno quattordici occasioni, 209 persone per vari reati.
  Al contempo, il numero di lavoratori impiegati nel magazzino dalla cooperativa subentrante è aumentato a settantuno unità mentre mediamente il numero di lavoratori si aggirava tra le 50 e le 60 unità. Ciò confermerebbe che il cambio di appalto non è stato concepito per mascherare una riduzione di personale.
  Il Ministero dell'interno ha, inoltre, precisato che non è corretto parlare di «provocazioni e aggressioni fisiche da parte delle forze di polizia» in quanto il dialogo con i manifestanti – oltre che nei momenti di confronto in Prefettura – è stato assicurato costantemente dai rappresentanti delle forze dell'ordine presenti sui luoghi.
  Per quanto di specifica competenza, rappresento che il Ministero del lavoro ha sollecitato i propri uffici territoriali a svolgere accertamenti sui comportamenti elusivi volti alla pre-costituzione artificiosa delle condizioni per il godimento dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità per il 2015. L'attività di vigilanza è tutt'ora in corso di svolgimento su tutto il territorio nazionale ed i risultati saranno disponibili a fine anno.
  Segnalo, inoltre, che la recente modifica introdotta dalla legge n. 122 del 2016 al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha determinato – sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria – il superamento dell'automatismo originariamente previsto dalla normativa del 2003. Infatti, l'attuale formulazione della norma impone una precisa indagine sui parametri da prendere in considerazione al fine di poter stabilire se un cambio d'appalto configuri o meno un trasferimento d'azienda. Secondo il nuovo comma 3 dell'articolo 29 la successione nell'appalto integra un trasferimento d'azienda – con le conseguenti tutele di cui all'articolo 2112 del codice civile – ogniqualvolta si verifichi una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa e operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente. In altri termini quando vi sia «identità d'impresa» tra l'attività del primo e quella del secondo con mutazione della sola titolarità.
  In ogni modo, con riferimento al caso in esame, posso garantire che la direzione territoriale del lavoro di Parma avvierà gli accertamenti di competenza.
  Da ultimo, per quanto riguarda i criteri di rappresentatività aziendale con riferimento alle organizzazioni sindacali, faccio presente che quelli relativi alla rappresentatività di settore sono stati, ormai da tempo, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; i criteri riguardanti la rappresentatività aziendale sono stati ulteriormente integrati da accordi interconfederali. Si tratta, pertanto, di criteri ormai consolidati nel tempo che, in linea di massima, trovano applicazione in tutti i settori del lavoro privato.
  In ogni caso, è auspicio del Ministero e, più in generale, dell'intero Governo, che le parti sociali – quali soggetti attivi nella gestione dei processi legati al rapporto di lavoro – possano addivenire ad un nuovo modello di rappresentatività sindacale. Posso, comunque, rassicurare l'interrogante in ordine all'attenzione riservata dal Ministero che rappresento e dal Governo a tale tema.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

diritto del lavoro

conservazione del posto di lavoro