ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BATTELLI SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2016
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2016
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2016
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 06/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08815
presentato da
BATTELLI Sergio
testo di
Martedì 7 giugno 2016, seduta n. 633

   BATTELLI, VACCA, DI BENEDETTO, D'UVA, LUIGI GALLO e SIMONE VALENTE. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941 sulla tutela del diritto di autore stabilisce che: «1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito (...) da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso»;
   l'articolo 71-octies dispone che: «1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative»;
   il decreto ministeriale 20 giugno 2014 ha rideterminato la misura dei compensi di copia privata, stabilendo l'applicabilità anche ad apparecchi e supporti come i telefoni cellulari, i computer e altre apparecchiature, anche se tali dispositivi non sono specificamente destinati alla riproduzione, alla registrazione e alla conservazione di contenuti;
   la direttiva 2001/29 in materia di armonizzazione di taluni profili relativi al diritto di autore, al considerando 31, consente agli Stati membri di valutare e di bilanciare gli interessi in rilievo, assicurando «un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti»;
   l'articolo 5 della suddetta direttiva contempla le eccezioni e le limitazioni, rispetto a quanto statuito dall'articolo 2, che stabilisce il diritto di riproduzione, in particolare per quanto riguarda «le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati»;
   con le sentenze Padawan/SGAE del 21 ottobre 2010, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH e altri del 16 giugno 2011, Martin Luksan/Petrus van der Let del 9 febbraio 2010, VG Wort/Kyocera Mita e altri del 27 giugno 2013 e Austro Mechana dell'11 luglio 2013, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato come l'applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata nei confronti di apparecchi e supporti di riproduzione digitale, acquistati a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private non risulta conforme all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 e che, di conseguenza, il prelievo per copia privata non può essere, in primo luogo, legittimamente applicato alla fornitura di apparecchi e supporti di riproduzione ove sia possibile dimostrare che la persona tenuta al pagamento del compenso ha fornito tali apparecchi e supporti a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private;
   è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea la causa C-110/15 (Nokia Italia SpA), sollevata in via pregiudiziale ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dal Consiglio di Stato, al fine di verificare la compatibilità del sistema italiano di indennizzo, previsto dalla legge n. 633 del 1941 con la direttiva 2001/29 e di stabilire i limiti della discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nella previsione dell'equo indennizzo (cosiddetto equo compenso) per la riproduzione ad uso privato e di fornire ulteriori indicazioni sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. In particolare, con riguardo alla questione relativa al diritto di rimborso ex post della quota pagata, l'avvocato generale Nihl Wahl, nelle sue conclusioni del 4 maggio 2016, evidenzia come un sistema di rimborso come quello descritto nell'ordinanza di rinvio non rispetta il giusto equilibrio richiesto dalla direttiva 2001/29 almeno per quattro ragioni interconnesse:
    in primo luogo, per mancanza di disposizioni legislative espresse che precisino le regole che disciplinano il rimborso;
    in secondo luogo, perché in base alle regole applicate dalla SIAE, le persone fisiche sono escluse dall'ambito di applicazione ratione personae del diritto di chiedere il rimborso. Ciò accade anche quando tali persone sono in grado di dimostrare di aver acquistato le attrezzature, gli apparecchi o i supporti in questione per uso professionale;
    in terzo luogo, per la sussistenza di regole procedurali aggiuntive, peraltro rimesse alla discrezionalità della SIAE, che rischiano di dissuadere i fruitori dalla richiesta del rimborso legittimamente spettante;
    in quarto luogo, per la possibilità per la SIAE, in virtù della posizione assunta nell'ordinamento italiano, di decidere liberamente la procedura per richiedere il rimborso, nonché la modificabilità della stessa (punto 66);
   secondo quanto previsto negli altri ordinamenti europei, la determinazione del compenso da corrispondere deve tener conto dell'effettivo impiego degli apparecchi coinvolti, ossia di quanto essi siano mediamente utilizzati per realizzare copie private, prevedendo, peraltro, la verifica effettiva della loro corretta fruizione per scopi personali e non già professionali;
   la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, adottata dal Parlamento e dal Consiglio in data 4 febbraio 2014, chiarisce che nella gestione dei diritti d'autore occorre assicurare processi trasparenti nella remunerazione e nella distruzione dei compensi ai titolari dei diritti da parte di società di gestione collettiva, anche per la copia privata;
   è necessario creare un quadro normativo europeo che garantisca un comune standard di trasparenza per i titolari dei diritti, i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature, i consumatori in tutto il territorio dell'Unione europea, adeguando, peraltro, il mercato alle esigenze dettate dalla progressiva digitalizzazione;
   l'importo dei prelievi per copie private — come risultante dalla direttiva 2001/29 e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché dal raffronto in senso comparato con gli altri Stati membri – dovrebbe rispecchiare l'utilizzo effettivo di tali apparecchiature ai fini della realizzazione di copie private di materiale sonoro, visivo e audiovisivo –:
   se il Ministro interrogato intenda modificare la citata disciplina regolamentare relativa alla copia privata, eliminando tale prelievo accessorio o modificandola al fine di renderla conforme con il quadro normativo e giurisprudenziale europeo, nonché con le discipline attuate negli altri ordinamenti nazionali. (5-08815)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva CE

interpretazione del diritto

ravvicinamento delle legislazioni