ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08813

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/06/2016
Stato iter:
03/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 03/11/2016
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/06/2016

DISCUSSIONE IL 03/11/2016

SVOLTO IL 03/11/2016

CONCLUSO IL 03/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08813
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 7 giugno 2016, seduta n. 633

   FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante la legge di stabilità 2013, inserisce, all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi da 1-bis a 1-sexies i quali vietano, per l'anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi, ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti;
   l'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, secondo il quale il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
   a decorrere dal 1o gennaio 2014, la legge di stabilità per il 2013 prevede, al comma 1-ter del citato articolo 12 che le operazioni di acquisto di immobili, da parte degli enti territoriali e degli enti del servizio sanitario nazionale, possano essere effettuate solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo deve essere attestata dall'Agenzia del demanio;
   sarebbe pertanto utile un chiarimento volto a superare le incertezze interpretative della norma in merito alle fattispecie di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto, che in alcuni casi, proprio per la discrezionalità delle decisioni, hanno impedito al responsabile del procedimento di concludere le operazioni –:
   se il Ministro interrogato non ritenga utile intervenire con un idoneo atto volto a definire parametri oggettivi per superare le incertezze interpretative della norma in merito alle fattispecie di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto che, in alcuni casi, hanno impedito al responsabile del procedimento di concludere le operazioni, a tal fine anche esplicitando che, come avvenuto per il 2013, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità;
   se l'inserimento di immobili negli atti di pianificazione urbanistica comunale, in quanto destinati alla funzione pubblica, possa costituire requisito necessario per effettuare le citate operazioni di acquisizione di immobili da parte dei medesimi enti territoriali. (5-08813)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08813

  Con l'interrogazione in riferimento l'onorevole Fragomeli chiede un intervento normativo volto a risolvere difficoltà interpretative in merito ai requisiti di «indispensabilità ed indilazionabilità» richiesti, ai sensi della normativa vigente, per le operazioni di acquisto di immobili, tramite espropriazione per pubblica utilità, da parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, tra i quali gli Enti territoriali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  L'interrogante chiede, altresì, se, ai fini dell'acquisizione degli immobili individuati da parte degli Enti territoriali per l'espropriazione, ne sia indispensabile l'inserimento negli atti di pianificazione urbanistica comunale, attesane la destinazione a finalità pubblica.
  Per quanto attiene alla richiesta di un intervento interpretativo, si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato, già in data 19 giugno 2014, emanò una circolare, la n. 19, con la quale si impartivano istruzioni operative sulle «modalità di documentazione dell'indispensabilità ed indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili», ai sensi della vigente normativa in materia. Dalla lettura della circolare, invero, si evince un circostanziato quadro di elementi nel quale far ricadere i predetti requisiti e la loro precisa misurazione in termini di attendibilità. Si fa particolare riferimento al punto 3 della circolare medesima, laddove, per quanto riguarda la indispensabilità, si chiarisce che la stessa attiene alla assoluta necessità di procedere in ragione di un obbligo giuridico o di un interesse pubblico, dotato di specifica tutela come, per esempio, la tutela dell'ambiente o la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto attiene poi al requisito della indilazionabilità, questo si deve considerare acquisito, qualora da una dilazione risultasse una compromissione dei fini istituzionali o ricorressero estremi per l'irrogazione di sanzioni. Non solo. Nei casi in cui, nonostante i predetti elementi stringenti, comunque emergessero dubbi interpretativi, la stessa circolare stabilisce in alternativa che i due requisiti si ritengano comunque soddisfatti al ricorrere di effetti finanziari ed economici positivi, da comprovare con chiara evidenza tramite tabelle dimostrative dei risparmi di spesa e relativa attestazione formale, con dettaglio degli oneri, previsti ed ipotizzati, posti a confronto. Il tutto dovrà essere verificato dal sistema delle Ragionerie o dall'Organo interno di controllo. Ed, a tal fine, la stessa circolare porta in allegato uno schema di attestazione.
  Per tutto quanto sopra descritto si ritiene che le criticità interpretative sollevate dall'onorevole interrogante possano considerarsi in larga misura affrontate.
  È utile precisare che il Governo, in questa ed in altre questioni, sta perseguendo fin dal suo insediamento, un rigoroso indirizzo di economicità e di contenimento della spesa, nel cui ambito ricadono anche le previsioni in discorso. È quindi obiettivo primario poterle applicare nel modo più efficace e trasparente possibile, con chiare direttive applicative, come quella descritta, per non vanificarne gli ineludibili effetti.
  Ulteriore finalità che il Governo continua a perseguire è quella di rinforzare il sistema dei controlli in modo che qualsiasi atto procedurale necessario a tutti i livelli di governo, e quindi anche territoriale e locale, siano svolti con la necessaria speditezza e conformità alla normativa vigente, senza incorrere in rallentamenti od impedimenti che ostacolino il buon andamento dell'azione amministrativa e, con esso, il perseguimento dell'interesse pubblico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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