ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08767

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 629 del 23/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: DI SALVO TITTI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 23/05/2016
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 23/05/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 23/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/05/2016
Stato iter:
29/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/09/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 29/09/2016
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/05/2016

DISCUSSIONE IL 29/09/2016

SVOLTO IL 29/09/2016

CONCLUSO IL 29/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08767
presentato da
DI SALVO Titti
testo di
Lunedì 23 maggio 2016, seduta n. 629

   DI SALVO, GNECCHI, DAMIANO e GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   ENAV s.p.a., ex AAAVTAG, società per azioni, al momento a totale capitale pubblico, svolge attività di controllo e assistenza al volo per il tramite del proprio personale operativo (controllori del traffico aereo, esperti di assistenza al volo, meteorologi) impiegato presso gli impianti (cosiddette torri di controllo) di 42 aeroporti dislocati sul territorio nazionale e presso i 4 centri di controllo di area ubicati a Roma/Ciampino, Milano/Linate, Padova/Abano-Terme e Brindisi/Casale, dedicati al controllo dello spazio aereo nazionale. ENAV s.p.a., inoltre, svolge attività di servizio in volo per il controllo della regolarità del funzionamento dei radar e degli apparati tecnici per la navigazione aerea, tramite i propri piloti ed operatori radiomisure;
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 7 aprile 1983, approvazione del regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), disciplina ancora in vigore, ha previsto, all'articolo 96, che i dipendenti dell'azienda, oggi ENAV s.p.a., siano collocati a riposo, d'ufficio, al raggiungimento dei seguenti limiti di età:
    a) 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo;
    b) 65 anni per i rimanenti profili professionali;
   lo speciale rilievo sociale alla categoria viene successivamente confermato con la legge 7 agosto 1990, n. 248; tale legge prevede che i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure sono aumentati di un terzo della loro durata, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, mentre per i profili di esperto di assistenza al volo e di meteorologo, gli stessi sono aumentati di un quinto;
   successivamente il decreto legislativo n. 149 del 1997 ha previsto che, per coloro i quali al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal citato articolo 5 della legge n. 248 del 1990, tenendo presente che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 59, comma 1, lettera a) della legge n. 449 del 1997, con effetto dal 1o gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali, non possono eccedere complessivamente i 5 anni; gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici, ma non sono ulteriormente aumentabili;
   lo stesso decreto legislativo n. 149 del 1997 ha altresì previsto che per il personale operativo in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 248 del 1990. Nei confronti dei medesimi soggetti per le anzianità contributive successive ai 1o gennaio 1996, il beneficio è trasformato in un aumento convenzionale dell'età anagrafica, per un massimo di cinque anni, pari ad un anno ogni cinque interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei ruoli professionali di cui alla sopracitata lettera a) ovvero un anno ogni sette per i profili di cui alla lettera b); tale incremento è utile ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e ai fini dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995. Il successivo articolo 2 del decreto legislativo n. 142 del 1997 ha previsto che, a fronte del beneficio sopra indicato è dovuta un'aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico, rispettivamente, dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti al profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990;
   tale disciplina specialistica viene ribadita e confermata dell'ultima riforma previdenziale, legge n. 201 del 2011 (cosiddetta Fornero), in cui all'articolo 24, comma 18, conferma trattamenti diversi per tipologie professionali, rimandando ad un apposito regolamento di armonizzazione. Detto regolamento, decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 28 ottobre 2013, all'articolo 10, comma 3, conferma chiaramente quanto sopra esposto;
   anche gli enti previdenziali di riferimento confermano quanto esposto, l'INPDAP (attualmente INPS gestione pubblica) ente previdenziale di riferimento per il personale di ENAV assunto entro il 31 dicembre 1995, con le Circolari n. 52 del 12 agosto 2004 e n. 18 dell'8 ottobre 2010, e l'INPS con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, hanno fatto espresso riferimento al personale in questione confermando la decorrenza a 60 anni del trattamento pensionistico nei confronti di tali lavoratori iscritti però alle casse gestite dall'ex INPDAP;
   la circolare del 3 luglio 2014, n. 86, riferita all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, ex-ENPALS ed ex-INPDAP, ha introdotto un elemento di turbativa in una normativa speciale che pareva fino ad ora chiara ed univoca; tale circolare introdotta a valle del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, infatti, al paragrafo 7 prevede che per i soli lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248 del 1990, ma che abbiano mantenuto l'iscrizione alla gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), per i quali viene meno il titolo abilitante, continuano ad essere collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di età;
   l'ente previdenziale ha di fatto previsto una prevalenza della iscrizione alla gestione speciale piuttosto che la prevalenza della specialità della attività lavorativa, introducendo un criterio a giudizio degli interroganti paradossale per il quale ai lavoratori delle categorie operative dell'ENAV iscritte alla gestione pubblica viene meno il titolo abilitante al compimento del sessantesimo anno e pertanto collocati in quiescenza, mentre ai lavoratori iscritti presso la gestione privata, che svolgono la stessa attività, ciò non sia previsto, rimandando al compimento dell'età prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti;
   a causa di quanto riferito, al momento attuale, esistono dipendenti di ENAV che hanno raggiunto i requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, ma che non possono essere collocati a riposo e la società si sta impegnando economicamente attraverso accordi individuali per evitare che gli stessi dipendenti debbano attendere ulteriori sette anni per ottenere l'assegno pensionistico –:
   se il Ministro sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non intenda adottare iniziative che rendano omogena la normativa vigente applicando gli stessi requisiti di accesso al sistema pensionistico dei dipendenti di ENAV s.p.a. iscritti alla gestione pubblica meglio specificata nella Circolare Inpdap n. 52 del 12 agosto 2004 a quelli iscritti alla gestione privata di INPS. (5-08767)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08767

  L'interrogazione in esame riguarda i lavoratori dipendenti dell'ENAV Spa – già Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) e successivamente trasformata in ENAV ente pubblico economico – con le qualifiche di: controllori traffico aereo, esperti assistenza al volo, meteorologi, naviganti, categoria tecnico/amministrativa.
  Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1983 prevede il collocamento a riposo di tali lavoratori, iscritti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CPTS), al raggiungimento di sessanta anni di età.
  Tuttavia, con la trasformazione dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale in ENAV ente pubblico economico, operata dalla legge 665 del 1996, i nuovi assunti sono stati iscritti, per espressa disposizione normativa, all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con conseguente assoggettamento ai requisiti pensionistici, più elevati, previsti in tale forma assicurativa. Pertanto, in ENAV hanno iniziato a coesistere due diverse discipline pensionistiche dei dipendenti:
   la prima riservata a coloro che erano già in servizio alla data del 1o gennaio 1996 e pertanto iscritti alla CPTS;
   la seconda riservata agli assunti dopo il 1o gennaio 1996 e a coloro che sebbene già in servizio al 1o gennaio 1996 hanno optato per l'iscrizione all'AGO ai sensi all'articolo 8, comma 7, della legge 665 del 1996.

  In altri termini, il discrimine del diverso regime pensionistico applicato risiede nella diversa gestione pensionistica alla quale la medesima categoria di lavoratori è iscritta.
  La disciplina successiva ha mantenuto inalterati i limiti di età più favorevoli, poc'anzi ricordati, per gli iscritti alla gestione pubblica, limitandosi a regolare – come per la generalità dei dipendenti – il diritto di accesso alla prestazione pensionistica mediante il sistema cosiddette delle «finestre mobili».
  La differenziazione nei requisiti pensionistici dei dipendenti dell'ENAV in relazione all'ordinamento pensionistico di appartenenza non risulta modificata né dal cosiddetto decreto «salva Italia», né dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 157 del 2013.
  Inoltre, secondo quanto precisato dall'INPS, la circolare n. 86 del 3 luglio 2014 – citata nell'atto parlamentare in esame – si riferisce all'attuale disciplina, evidenziando come il pensionamento alle condizioni più favorevoli sia consentito solo ai dipendenti iscritti alla CPTS e non già a coloro i quali abbiano, a suo tempo, esercitato la citata l'opzione in base all'articolo 8, comma 7, della legge n. 665 del 1996.
  In conclusione, l'allineamento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico degli iscritti all'AGO a quello degli iscritti alla ex CTPL necessita di uno specifico intervento normativo per il quale sarà necessario rinvenire l'idonea copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

circolazione aerea

personale dei trasporti