ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08748

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: TINAGLI IRENE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/05/2016
Stato iter:
16/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/06/2016
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 16/06/2016
Resoconto TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/05/2016

DISCUSSIONE IL 16/06/2016

SVOLTO IL 16/06/2016

CONCLUSO IL 16/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08748
presentato da
TINAGLI Irene
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   TINAGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la signora N. Z., nata a Pescina (L'Aquila), dipendente di scuola pubblica, con circa 39 anni di contributi, ha presentato domanda di pensione all'INPS, a causa della sue gravi condizioni di salute;
   il 3 marzo 2014 le viene accolta la prima domanda di pensione per «salvaguardati», ma la graduatoria è scaduta;
   il 4 dicembre 2014, sulla base della legge n. 147 del 2014, le viene accolta la seconda domanda di salvaguardia, che tuttavia sarebbe rimasta lettera morta;
   il 16 settembre 2015 alla signora viene riconosciuta l'inabilità totale al lavoro, secondo la legge n. 274 del 1991 che prevede il pensionamento dei dipendenti pubblici, tuttavia il provveditorato agli studi si sarebbe opposto, appellandosi ad un'altra legge, la n. 335 del 1995, e le ha riconosciuto solo 6 mesi di inidoneità all'attività lavorativa;
   a quanto risulta all'interrogante l'Inps a novembre 2015 le avrebbe comunicato l'accoglimento della domanda di pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2016, che però avrebbe revocato il 16 febbraio 2016, avviando le procedure per il suo reinserimento al lavoro;
   il risultato è la paralisi esistenziale per una persona che non può lavorare e non può andare in pensione, «ostaggio» della burocrazia –:
   se siano a conoscenza dei fatti descritti;
   quali siano le responsabilità dell'Inps in un «caso limite» in cui, a giudizio dell'interrogante, due amministrazioni dello Stato non solo non dialogano, ma lottano tra loro a colpi di legge;
   quali iniziative di competenza si intendano adottare per consentire l'accoglimento della domanda di pensione.
(5-08748)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08748

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Tinagli concernente le criticità emerse in sede amministrativa in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una dipendente pubblica con problemi di salute, faccio presente quanto segue.
  Le disposizioni normative di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, (cosiddetta «quarta salvaguardia») individuavano tra i soggetti e salvaguardati i fruitori di permessi ai sensi legge n. 104 del 1992 nel corso dell'anno 2011, coloro che perfezionavano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.
  L'Inps ha effettuato le operazioni di verifica e monitoraggio e, in considerazione del limite massimo di 2.500 unità da salvaguardare previste dalla norma, ha ammesso al trattamento pensionistico tutti i soggetti che avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 31 ottobre 2012.
  Successivamente l'INPS, in considerazione il nuovo limite massimo di 1.800 unità previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (cosiddetta «sesta salvaguardia») ha provveduto a riesaminare tutte quelle domande ripresentate per l'ammissione alla cosiddetta «sesta salvaguardia» inviando le relative comunicazioni a tutti coloro i quali avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 10 agosto 2013.
  Con riguardo al caso in esame, l'INPS ha precisato che l'interessata aveva maturato il requisito per il diritto alla pensione di anzianità in data 7 marzo 2015, con accesso, quindi, al relativo trattamento dal giorno 8 marzo 2016.
  Pertanto, avendo acquisito la decorrenza al trattamento pensionistico in data successiva al 6 gennaio 2015 (termine previsto dalla normativa che disciplina la «quarta salvaguardia»), e altresì successiva al 6 gennaio 2016 (termine previsto dalla normativa che disciplina la «sesta salvaguardia» – secondo quanto rappresentato dall'INPS – l'interessata non è rientrata tra i possibili beneficiari delle predette operazioni di salvaguardia.
  Di conseguenza l'INPS, ricevuta la domanda di pensione, ha accertato che l'interessata non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto alla pensione e, pertanto, ha contattato, tempestivamente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché provvedesse all'immediata riassunzione in servizio, al fine di evitare una soluzione di continuità tra trattamento stipendiale e pensionistico.
  Per quanto concerne la procedura di riconoscimento della pensione di inabilità, l'INPS ha precisato la sua estraneità alla stessa. Infatti, ricordo che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti all'INPS, rientra nel potere-dovere del datore di lavoro, cui viene presentata la domanda per il riconoscimento dell'inabilità, l'avvio dell’iter procedurale e la definizione dello stesso, mentre alla commissione medica competente è riservata la valutazione sanitaria e la conseguente formulazione del giudizio medico legale dello stato di inabilità del dipendente.
  All'INPS, invece, compete solo la liquidazione della pensione di inabilità, ricorrendo le condizioni sanitarie e i requisiti di carattere contributivo prescritti dalla legge.
  Dalla documentazione disponibile agli atti dell'INPS, evince come l'interessata abbia presentato, nel corso dell'anno 2015, al proprio Istituto scolastico una domanda di riconoscimento dello stato di inabilità, ottenendo dalla competente commissione ASL il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi lavoro.
  Tale giudizio medico legale è stato successivamente sostituito da un nuovo giudizio medico legale emesso dalla commissione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze de L'Aquila, che ne ha previsto una rivedibilità proprio nel mese corrente.
  In virtù di tale riconoscimento l'interessata è stata collocata in aspettativa, in attesa della verifica della permanenza del requisito sanitario da parte della competente commissione del Ministero dell'economia e delle finanze che avverrà nel mese in corso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato