ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08737

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 20/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08737
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante le cosiddette «procedure semplificate» per la gestione dei rifiuti, al punto 12.16 (fanghi di trattamento acque reflue industriali) include tra la «Tipologia» dei rifiuti provenienti da industria chimica, automotoristica, petrolifera, metalmeccanica, petrolchimica, metallurgica e siderurgica anche il rifiuto identificato nel catalogo europeo dei rifiuti al Codice 06 15 03;
   in realtà il CER 06 15 03 non esiste nel catalogo europeo dei rifiuti, né è mai esistito neppure in ogni sua precedente versione;
   nel catalogo europeo dei rifiuti risulta invece il CER 06 05 03 corrispondente alla descrizione «fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02» e assolutamente pertinente con gli altri di cui al citato punto 12.16;
   appare chiaro che il legislatore, nell'atto di redazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ha compiuto un palese errore materiale: anziché il CER 061503 avrebbe dovuto indicare il CER 060503;
   ad oggi non risulta che siano stati adottati atti correttivi dell'errore e pertanto le imprese, che pure hanno l'iscrizione al recupero semplificato per la Tipologia 12.16 del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e che sono tecnicamente in grado di accogliere nei propri impianti il rifiuto «fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 060502» (CER 060503), non possono in realtà accettarlo non essendo a ciò formalmente autorizzate;
   in sostanza, un mero errore formale comporta un forte pregiudizio ad attività economiche indirizzate al recupero di materia che per trattare quel rifiuto dovrebbero ricorrere all'autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo, n. 152 del 2006, con rilevanti oneri istruttori, prestazione di garanzie finanziarie e altro;
   appare perciò opportuno un intervento correttivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per eliminare l'errore relativo al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto evidenziato e se intenda porvi con urgenza rimedio. (5-08737)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti