ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08725

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/08887
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 18/05/2016
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 18/05/2016
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 18/05/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/05/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 18/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08725
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Mercoledì 18 maggio 2016, seduta n. 627

   CANCELLERI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture con la legge n. 114 del 2014, all'articolo 39 comma 1, viene introdotto il comma 2-bis che recita: «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte»;
   al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture con la legge n. 114 del 2014, all'articolo 39 comma 1, viene introdotto il comma 1-ter che recita: «Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»;
   con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 recante «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'articolo 38, comma 2-bis e dell'articolo 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», l'ANAC ha inteso fornire uno strumento alla Stazioni Appaltanti per la gestione del soccorso istruttorio in sede di gara. L'ANAC puntualizza che «In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara» e nel caso in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato «all'incameramento della cauzione». Tuttavia l'Autorità non chiarisce con precisione cosa accade nei casi in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio;
   la Corte di Giustizia europea (causa C-42/13) si è pronunciata in merito alla legittimità dell'esclusione di una ditta atteso che, prima dell'entrata in vigore del novellato articolo 38, comma 2-bis, l'assenza di una dichiarazione essenziale era stata regolarizzata mediante soccorso istruttorio. Un'estensione del soccorso istruttorio prima dell'entrata in vigore del decreto su decisione discrezionale della commissione di gara sarebbe, invece, un comportamento lesivo del principio comunitario di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza. Dopo l'entrata in vigore del decreto, mutatis mutandis, l'ammissibilità del soccorso istruttorio a tutti gli elementi essenziali per tutti i concorrenti conferma l'applicazione generale del principio di parità di trattamento sebbene con effetti sostanzialmente diversi nell'economia di gara. È questo il discrimine che ha promosso la centrale di committenza ASMECOMM in tutte le procedure bandite dagli enti aderenti a ridosso del 24 giugno 2014 e/o del 19 agosto 2014, rispettivamente entrata in vigore del decreto e della legge di conversione;
   la centrale di committenza ASMEL CONSORTILE scarl, coerentemente con le linee-guida del centro studi ASMEL, consiglia agli enti operanti sulla piattaforma ASMECOMM di attenersi al puntuale dettato normativo, non applicando la sanzione nel caso in cui la ditta dichiari tempestivamente di non avvalersi della facoltà di integrazione documentale riconosciuta dall'articolo 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   il TAR Toscana, Sezione II, con sentenza n. 444 del 18 marzo 2015, è intervenuto in merito ad alcuni aspetti applicativi del soccorso istruttorio, tra cui le caratteristiche della cauzione provvisoria e l'obbligatorietà della stessa ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis. Riguardo a quest'ultimo aspetto viene evidenziato che laddove la mancanza della cauzione fosse qualificata come non essenziale, la stazione appaltante non dovrebbe neppure richiedere la regolarizzazione «ma ciò equivarrebbe ad affermare che la prestazione della garanzia per il pagamento della sanzione pecuniaria ex articolo 38 comma 2-bis, non è in realtà necessaria: il che vanificherebbe e renderebbe inutile la disposizione normativa e questo porta a concludere che la carenza di cui si discute costituisce “mancanza essenziale”, di cui la stazione appaltante deve chiedere la regolarizzazione e che deve essere poi oggetto di sanzione»;
   per il CESE, disporre di procedure d'appalto comuni a livello europeo garantisce una maggiore trasparenza e obiettività. Ad ogni modo, le direttive concedono a ciascuno Stato membro una grande flessibilità a livello amministrativo per adeguare le procedure e gli strumenti alle loro situazioni specifiche. Flessibilità di cui lo Stato dovrebbe approfittare per dimostrare maggiore impegno nella lotta alla trasparenza amministrativa utile a sconfiggere attività corruttive oppure alla deburocratizzazione, all'abbattimento dei costi e alla diminuzione dei contenziosi dovute alle gare d'appalto;
   quanto novellato dalla norma è già stato applicato nel caso del bando di gara per lavori per lo sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea – linea di intervento 3.1.33. del PO FESR 2007/2013 CIG 53510577 in cui il comune di Messina ha chiesto il pagamento della sanzione pecuniaria alle ditte partecipanti;
   il comma 2-bis determina un aumento dei costi da sostenere sia per quanto riguarda le aziende partecipanti che vogliono avvalersi del soccorso istruttorio ma anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, se verrà confermato l'obbligatorietà del pagamento della sanzione da parte delle aziende, che dovrà emettere la sanzione, incassarla e prevedere un processo di controllo e recupero delle sanzioni non riscosse;
   il comma 2-bis in questione non solo ha l'effetto di aumentare la burocrazia nell’iter dell'aggiudicazione (prevedendo una scadenza ulteriore per le irregolarità essenziali) ma alimenta il costo di partecipazione ad una gara in Italia. Infatti, gli imprenditori europei che vorranno partecipare a una gara in Italia dovranno mettere in conto il costo della sanzione pecuniaria prevista (data la mancata standardizzazione europea dei documenti da presentare alle stazioni appaltanti);
   oltre all'aumento della burocrazia probabilmente si registrerà un aumento dei ricorsi da parte delle imprese con documentazione regolare e conseguentemente anche dei tempi di aggiudicazione dell'appalto poiché si parla di irregolarità essenziale. Inoltre non è da escludere la possibilità di applicazioni di sanzioni pecuniarie atte solo far cassa per l'ente (come ad esempio si legge dagli articoli di stampa riguardo le multe con l'autovelox nei comuni) ed in questo caso, trattandosi di appalti pubblici che interessano la collettività, ogni distorsione del sistema diventerebbe un illecito;
   a quanto risulta solo l'Italia prevede una sanzione di questa tipologia;
   ormai è pratica consolidata quella di effettuare una valutazione d'impatto prima di approvare una legge per valutarne gli effetti finanziari, siano essi positivi o negativi ed in questo caso non se ne ha traccia –:
   quale sia l'orientamento del Governo in merito alla possibilità di permettere, tramite pagamento di sanzioni e anche per irregolarità essenziale, l'ammissione in gara di aziende che alla scadenza del bando non presentavano documentazione regolare a discapito di quelle che invece forniscono tutto quanto richiesto dal bando entro la scadenza dei termini posto che tali disposizioni violano secondo gli interroganti il principio di parità di trattamento/pari condizioni;
   se vi sia il rischio di un aumento dei contenziosi e dei costi sia per le aziende partecipanti al bando che per la pubblica, amministrazione;
   se sia stato valutato se per il nostro Paese possa essere penalizzante un aumento dei costi rispetto alla situazione vigente negli altri Paesi europei che gli interroganti giudicano ingiustificato e se la norma di cui al comma 2-bis citato in premessa, sia conciliabile con il principio dettato dall'Europa di procedure d'appalto comuni. (5-08725)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gara d'appalto

aggiudicazione d'appalto

presentazione dell'offerta d'appalto