ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08717

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 18/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/05/2016
Stato iter:
19/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 19/05/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/05/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/05/2016

SVOLTO IL 19/05/2016

CONCLUSO IL 19/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08717
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 18 maggio 2016, seduta n. 627

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in base all'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), attraverso la Tari deve essere, in ogni caso, assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, un vincolo che contempla due sole eccezioni: quella dei costi relativi ai rifiuti speciali, che restano a carico di chi li produce, e quella delle eventuali ulteriori riduzioni tariffarie, per le quali il successivo comma 660 precisa che la copertura debba essere assicurata attraverso il ricorso alla fiscalità generale dell'ente locale: pertanto, salvo queste due ultime fattispecie, il gettito della tariffa deve coprire integralmente il costo del servizio, compresa, così come previsto già dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, la spesa per i crediti insoluti;
   il successivo comma 656 del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014 stabilisce che il tributo è invece dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; si tratta di riduzioni obbligatorie che operano ope legis in presenza di carenze del servizio rispetto all'assetto organizzativo che è stato prefigurato;
   quasi tutti i capitolati d'oneri dei disciplinari di servizio sottoscritti tra le amministrazioni comunali e le società affidatarie del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prevedono che eventuali ritardi o inadempimenti da parte del gestore del servizio comportano l'applicazione di una penale;
   secondo la normativa attualmente vigente, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, all'utente rimane la possibilità di provvedere a proprie spese, dopo aver adito le vie legali, per vedersi riconosciuto il diritto allo sgravio o alla restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione;
   se non ritenga utile assumere iniziative normative volte a consentire ai comuni di deliberare, a fronte di carenze, inadempienze o interruzioni di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche a titolo di risarcimento per i cittadini, riduzioni delle tariffe Tari, il cui minor gettito venga compensato dalle penali comminate alle società affidatarie dell'appalto.
(5-08717)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08717

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede se non si ritenga utile emanare una norma che consenta ai comuni di deliberare, a fronte di carenze, inadempienze o interruzioni di servizio e di raccolta di smaltimento dei rifiuti, anche a titolo di risarcimento per i cittadini, riduzioni delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), il cui minor gettito venga compensato dalle penali comminate alle società affidatarie del servizio.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, il comma 656 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che «la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno delle persone o all'ambiente».
  Diversamente la previgente disciplina, di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo n. 507 del 1993 disponeva che l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione...».
  Sulla base di tali premesse, emerge, quindi, che allo stato attuale il comune ha l'obbligo, al verificarsi delle circostanze indicate dalla norma stessa, di applicare la tariffa ridotta, per cui giova evidenziare che alla luce della nuova disciplina TARI sono state risolte le criticità paventate dall'Onorevole interrogante, che sembrano riferirsi invece alla previgente normativa.
  In ordine poi alla possibilità di prevedere una disposizione che attribuisca la semplice facoltà al comune di deliberare l'eventuale copertura del minor gettito con le penali comminate alle società affidatarie del servizio, dal punto di vista tecnico tale facoltà è in linea di principio già insita nel potere regolamentare dei comuni potendosi valutare la possibilità di offrire ai Comuni un opportuno indirizzo normativo sull'esercizio della loro potestà deliberativa in relazione a tale profilo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

costo d'investimento

ribasso dei prezzi

riduzione tariffaria