ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08715

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/05/2016
Stato iter:
19/05/2016
Fasi iter:

RITIRATO IL 19/05/2016

CONCLUSO IL 19/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08715
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Mercoledì 18 maggio 2016, seduta n. 627

   MORETTO e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014, l'Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile all'acqua di sorgente in bottiglia destinata al consumo umano;
   in particolare, l'amministrazione finanziaria, pur riconfermando in via preliminare la sostanziale differenza delle acque minerali naturali dalle acque di sorgente, ne ha stabilito la completa equiparabilità economica, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, ordinaria anche alle acque di sorgente destinate al consumo umano, precisando che l'aliquota agevolata è applicabile alla sola acqua potabile e non potabile erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i comuni, mediante l'allacciamento alla rete idrica comunale;
   il medesimo interpello richiama in ultimo lo statuto del contribuente, con riferimento all'articolo 10 che tutela la buona fede del contribuente in presenza di norme di dubbia interpretazione, riconoscendo al caso l'esimente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante le cause di non punibilità per l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono e richiamando la non irrogabilità di sanzioni in caso di errata applicazione dell'aliquota per il tempo pregresso;
   la portata innovativa della risoluzione prodotta dall'Agenzia delle entrate ribalta integralmente, sino al momento della sua pubblicazione, la possibile e unanime interpretazione delle disposizioni di legge e la conseguente prassi commerciale di un intero settore, consolidatasi negli anni;
   l'intera categoria di soggetti passivi Iva che distribuiscono l'acqua di sorgente, comunemente confezionata in recipienti da 18/20 litri di capacità, i cosiddetti «boccioni», risulterebbe essersi tempestivamente uniformata a quanto previsto dall'amministrazione finanziaria a seguito del richiamato chiarimento;
   a distanza di qualche anno dall'emanazione della soluzione, si ha notizia di verifiche effettuate dagli organi di controllo nel corso delle quali, pur osservando la non applicabilità delle sanzioni, in ossequio alle conclusioni della risoluzione, si è proceduto alla contestazione di erronea emissione di fatture con applicazione di imposta ad aliquota agevolata e di relativa prestazione di dichiarazione annuale Iva infedele, con la conseguente richiesta di recupero della maggiore Iva (differenza tra il 10 ed il 22 per cento) per gli anni non prescritti precedenti all'adozione della risoluzione in discorso;
   l'asserita incertezza interpretativa della fattispecie, nei periodi che hanno preceduto il chiarimento amministrativo, dovrebbe, in considerazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede, escludere ogni efficacia retroattiva;
   la sola esimente di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non può fornire tutela adeguata a salvaguardare il contribuente verificato dal danno economico/finanziario e di immagine commerciale che un'applicazione retroattiva della norma può produrre;
   la possibilità, poi, di ricorrere all'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede per i contribuenti il diritto di rivalsa sulla maggiore Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni si rivela pressoché vana, amministrativamente complicata ed onerosa, nonché commercialmente dannosa, considerata l'estrema numerosità della clientela, nonché la vetustà delle operazioni poste in essere;
   l'Iva oggetto di contestazione da parte degli organi di controllo finirebbe per gravare ingiustificatamente sul soggetto accertato, che ne rimarrebbe definitivamente inciso, con la conseguenza che il tributo perderebbe la propria natura neutrale per i soggetti passivi e si trasformerebbe in una sanzione impropria –:
   se intenda chiarire la portata della citata normativa al fine di escludere il recupero della maggiore Iva per gli anni, non prescritti precedenti all'adozione della risoluzione in discorso evitando in tal modo che il tributo Iva perda la propria natura neutrale data l'impossibilità dell'applicazione del meccanismo della rivalsa e della detrazione. (5-08715)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumo alimentare

alimentazione umana

IVA