ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/05/2016
Stato iter:
19/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/05/2016
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2016
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 19/05/2016
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/05/2016

SVOLTO IL 19/05/2016

CONCLUSO IL 19/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08712
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo di
Mercoledì 18 maggio 2016, seduta n. 627

   GIGLI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», prevede che «Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato»;
   la relazione di fine mandato, descrive le principali attività normative ed amministrative svolte durante il mandato;
   il comma 3 del citato articolo 4 del decreto legislativo 149/2011, afferma che «In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune, entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;
   pur non venendo espressamente citato il commissario straordinario per la provvisoria gestione di un ente territoriale, appare logicamente evidente che il compito affidato al presidente della provincia o al sindaco ricada tra le sue competenze;
   nel caso del comune di Roma questa relazione non risulta essere stata ancora pubblicata;
   si tratta di un atto importante in particolare vista le note vicende che hanno condotto allo scioglimento anticipato della consiliatura del comune di Roma;
   la pubblicazione della relazione di fine mandato prima delle elezioni, quindi, sarebbe estremamente importante per conoscere ufficialmente la situazione dalla quale si dovrà partire nella nuova amministrazione –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per far sì che la relazione di fine mandato di cui in premessa venga quanto prima pubblicata, come previsto dal citato articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011. (5-08712)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-08712
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

relazione