Legislatura: 17Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/05/2016 Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 19/05/2016 Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 19/05/2016 Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 19/05/2016
SVOLTO IL 19/05/2016
CONCLUSO IL 19/05/2016
GIGLI. —
Al Ministro dell'interno
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», prevede che «Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato»;
la relazione di fine mandato, descrive le principali attività normative ed amministrative svolte durante il mandato;
il comma 3 del citato articolo 4 del decreto legislativo 149/2011, afferma che «In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune, entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;
pur non venendo espressamente citato il commissario straordinario per la provvisoria gestione di un ente territoriale, appare logicamente evidente che il compito affidato al presidente della provincia o al sindaco ricada tra le sue competenze;
nel caso del comune di Roma questa relazione non risulta essere stata ancora pubblicata;
si tratta di un atto importante in particolare vista le note vicende che hanno condotto allo scioglimento anticipato della consiliatura del comune di Roma;
la pubblicazione della relazione di fine mandato prima delle elezioni, quindi, sarebbe estremamente importante per conoscere ufficialmente la situazione dalla quale si dovrà partire nella nuova amministrazione –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per far sì che la relazione di fine mandato di cui in premessa venga quanto prima pubblicata, come previsto dal citato articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011. (5-08712)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):relazione