ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08682

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 624 del 13/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 13/05/2016
MINISTERO DELL'INTERNO 13/05/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 24/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08682
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Venerdì 13 maggio 2016, seduta n. 624

   RUBINATO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 3, comma 120, della legge n. 244 del 2007, ha rappresentato una significativa novità per aver ricondotto le spese di personale all'interno del più ampio obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno, attraverso la disapplicazione della previgente disciplina limitativa (articolo 1, commi 198-204, della legge n. 266 del 2005);
   esso prevede, infatti che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
    a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
    b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
    c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
   l'interpretazione di tale norma fornita dalla Corte dei Conti sezione autonomie, con delibera n. 27 del 2015 e confermata con delibera n. 16 del 2016 («l'articolo 1 comma 557 è vigente e cogente»), appare però particolarmente restrittiva e finisce per penalizzare, con il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (mobilità, tempi determinati, somministrazioni, e altro), proprio gli enti più virtuosi che hanno ridotto la spesa corrente in percentuale superiore rispetto alla riduzione delle spese di personale;
   la Corte dei Conti non riconosce, infatti, alla disposizione così come indicata dal legislatore («azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia rivolte, in termini di principio») natura programmatoria e non immediatamente precettiva, nel rispetto di un'autonomia valorizzata e difesa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2004, pur non ignorando che «l'attuale normativa potrebbe dar luogo ad effetti iniqui, quali la penalizzazione di enti che siano stati più oculati nella riduzione della spesa corrente complessiva»; anzi la Corte sostiene che «appare poco sostenibile un sistema che preveda indefinitamente riduzioni di spesa del personale, in assenza di un compiuto progetto di riforma», ritenendo tuttavia che la soluzione spetti ad una espressa regolamentazione della materia da parte del legislatore («la risposta alle potenziali problematicità può essere trovata solo a livello legislativo»);
   permane così comunque per gli enti, locali l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013;
   alcuni comuni risultano ormai così carenti di personale da non poter erogare i servizi necessari alla comunità; esemplare delle «possibili discrasie» ammesse dalla stessa Corte della Conti è in particolare l'elenco stilato dall'Associazione dei comuni della Marca trevigiana, da cui emergono casi dove si è davvero al limite;
   il «record» appartiene a Caerano San Marco, dove il municipio conta appena 19 lavoratori a tempo indeterminato, cioè 2,37 ogni mille abitanti; nella pianta organica mancano all'appello ben 34 dipendenti rispetto a quanto previsto sulla carta da un decreto ministeriale; le stesse considerazioni valgono per Mareno di Piave, ma sono molti i municipi trevigiani sotto la soglia dei tre dipendenti comunali per mille abitanti: Loria, Casale sul Sile, Arcade, San Polo di Piave, Motta di Livenza, Ponte di Piave, Trevignano, Salgareda, Resana e Santa Lucia di Piave;
   più in generale, la quasi totalità dei comuni della Marca trevigiana ha appena poco più di tre dipendenti ogni mille dipendenti, eppure non possono procedere a nuove assunzioni: in questo modo ormai rischiano di saltare i servizi;
   paradossalmente, dunque, l'interpretazione delle norme in vigore da parte della Corte dei Conti finisce per colpire proprio i comuni virtuosi che più hanno risparmiato e che ora si trovano in grande difficoltà e a non poter assumere nuovo personale necessario a garantire le funzioni fondamentali;
   si aggiunga a ciò che secondo la normativa regionale vigente in Veneto si possono impiegare tirocinanti e stagisti in percentuale non superiore al 10 per cento dei dipendenti e nella misura di non più di cinque contemporaneamente: livelli così bassi di personale nei comuni, oltre a caratterizzarsi per la presenza di dipendenti sempre più anziani e a precludere il turnover, impediscono anche ai ragazzi ed ai giovani un'opportunità di alternanza scuola-lavoro, peraltro resa obbligatoria dalla legge n. 107 del 2015 sulla «Buona Scuola»;
   pertanto, de iure condendo, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti ai vincoli di cui alla legge n. 243 del 24 dicembre 2012 dovrebbero poter assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e al contempo quella occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia –:
   se i Ministri interrogati non ritengano di dover adottare con urgenza le iniziative necessarie, anche normative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di consentire ai comuni virtuosi –, che hanno ridotto la spesa corrente in percentuale superiore rispetto alla riduzione delle spese di personale e/o si trovino ad avere un elevato scostamento del numero di personale dipendente ogni mille abitanti rispetto all'ultimo rapporto IFEL 2015 dal quale risulta una media di 6,89 dipendenti ogni mille abitanti — di poter assumere, pur nel rispetto delle giuste esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa del personale, il personale necessario a garantire i servizi essenziali alle loro comunità. (5-08682)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia

lavoratore anziano

rapporto scuola-vita professionale