ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08634

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/05/2016
Stato iter:
28/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 28/09/2016
Resoconto DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/05/2016

DISCUSSIONE IL 28/09/2016

SVOLTO IL 28/09/2016

CONCLUSO IL 28/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08634
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2004/49/CE al CAPO IV, articolo 16, punto F, stabilisce che tra i compiti assegnati all'Autorità preposta alla sicurezza ferroviaria, vi sia quello di «controllare, promuovere e, se del caso, imporre ed elaborare un quadro normativo in materia di sicurezza, compreso il sistema di disposizioni nazionali in materia di sicurezza»;
   l'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007 incarica l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) di svolgere i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE dandole competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale;
   è noto che qualora esista la possibilità di interpretare a proprio piacimento le norme in materia di sicurezza, si potrebbe pregiudicare o annullare l'efficacia delle stesse. In virtù di quanto sopracitato, l'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo – Norme nazionali di sicurezza – stabilisce che: «l'Agenzia provvede affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza»;
   il sindacato Fast Ferrovie, con nota prot.1111/7/SN dell'11 gennaio 2012 chiedeva esplicitamente all'ANSF se attraverso disposizioni di esercizio, le imprese ferroviarie potessero integrare e/o modificare le norme di esercizio;
   con nota del 24 gennaio 2012, 1'ANSF rispondeva che le «DEIF» sono solamente applicative delle suddette norme nazionali ma non chiariva quanto invece precisato nella domanda, ossia se fosse possibile per le società di trasporto ferroviario, produrre delle integrazioni o delle modifiche anche lievi, fatto che continua a produrre dubbi in merito alla legittimità di alcune procedure legate alla sicurezza dell'esercizio;
   con nota prot. 11/SG/OR.S.A. Ferrovie del 19 gennaio 2016, il sindacato Or.S.A. poneva all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria i seguenti quesiti riguardanti la sicurezza ferroviaria:
    a) se la procedura indicata nel decreto Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria 1/2009 sopracitato fosse a suo tempo da considerarsi cogente per RFI e per le Imprese Ferroviarie, oppure fossero da ritenersi legittime anche le integrazioni da queste emanate a mezzo DEIF senza il rispetto delle procedure in esso menzionate;
    b) se l'entrata in vigore del decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria 4/2012, abbia in tal senso ampliato i margini di discrezionalità delle imprese rispetto alla suddetta questione, permettendo oggi ad esse, all'interno dei principi generali stabiliti dall'Agenzia, l'emanazione di integrazioni di norme di esercizio in maniera autonoma;
   nella risposta fornita dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria alle suddette domande, l'Agenzia si riferisce unicamente alla impossibilità di un'autonoma scelta di modifica delle norme di esercizio da parte delle imprese ferroviarie, cosa non richiesta dalla domanda del sindacato Or.S.A., mentre, a quanto risulta all'interrogante, nulla veniva chiarito in merito all'unico oggetto di interesse del quesito, ossia alla possibilità per le suddette imprese Ferroviarie di integrare, senza il preventivo assenso dell'Agenzia, le norme di esercizio –:
   se il Ministro possa chiarire definitivamente se le integrazioni alle suddette norme prodotte dalle imprese ferroviarie senza preventiva autorizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria fossero, prima del decreto n. 4 del 2012, ovvero sono, a seguito dell'emanazione di quest'ultimo, da ritenersi legittime e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda assumere;
   quali iniziative di competenza intenda adottare per verificare costantemente che l'applicazione puntuale delle disposizioni emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria sia uniforme per tutte le imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale. (5-08634)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-08634

  Come riferisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), ai sensi del vigente quadro normativo il testo ufficiale di una norma emanata dall'Agenzia può essere modificato solo dall'Agenzia medesima, anche su proposta, debitamente motivata e supportata da un'idonea analisi del rischio, del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie; ciò vale anche per le integrazioni, considerate modifiche a tutti gli effetti.
  Sempre ai sensi del vigente quadro normativo, ciascuna impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura disciplina in piena autonomia e responsabilità i propri processi interni e l'operatività del proprio personale come ritiene più opportuno, in relazione alla propria organizzazione e al proprio contesto operativo, tramite l'emanazione di proprie disposizioni e prescrizioni di esercizio che devono essere conformi ai criteri e ai principi contenuti nel decreto ANSF n. 4/2012 e nei testi con esso emanati, oltre che alle norme nazionali e internazionali cogenti e alle procedure di interfaccia emanate dal gestore dell'infrastruttura.
  Le disposizioni e prescrizioni di esercizio del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, disciplinando nel dettaglio aspetti e processi soggetti alle norme nazionali e internazionali cogenti e ai criteri e ai principi emanati dall'ANSF, ne costituiscono di fatto un'integrazione ma non sono soggetti all'approvazione preventiva dell'Agenzia medesima.
  Infine, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, rientra tra le attività istituzionali dell'ANSF la supervisione delle disposizioni e prescrizioni emanate dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie e della relativa conformità al vigente quadro normativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto ferroviario

impresa di trasporto

industria ferroviaria