ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08617

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 621 del 10/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 10/05/2016
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 10/05/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 10/05/2016
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 10/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 10/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08617
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Martedì 10 maggio 2016, seduta n. 621

   SPESSOTTO, DE LORENZIS, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI e CARINELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in Italia, il, mercato dell'automazione postale è caratterizzato – come noto – da connotati prettamente monopolistici, dal momento che è presente un solo committente, Poste italiane spa, che fin dagli anni ’80 ha come fornitore del servizio di manutenzione e gestione dei sistemi di smistamento postale Selex ES spa, già Elsag, anch'essa in condizioni di sostanziale monopolio;
   a sua volta Selex ha sempre subappaltato gran parte dei servizi relativi alla commessa aggiudicatale da Poste italiane, pur mantenendo il governo degli impianti – basati su macchinari di fabbricazione Elsag ormai obsoleti e di cui sarebbe necessaria la sostituzione, essendovi tecnologie molto più avanzate ed efficienti – e gran parte dei ricavi affidando la fornitura di servizi di manutenzione dei dispositivi di smistamento postale siti presso i centri di meccanizzazione postale (CMP) alle società Logos srl e a Stac srl, che, a loro volta, impiegavano, complessivamente, oltre 300 addetti alla commessa, in aggiunta alle risorse di struttura; la remunerazione di tali società è stata via via decrescente, sino a giungere ad un livello di mera sussistenza se non di perdita, come accertato dalla sentenza n. 349/2015 della Corte di appello di Genova (e senza che Poste svolgesse alcun controllo in merito);
   nel corso del 2012, Poste italiane mise a gara il servizio di manutenzione, registrando la partecipazione di un solo concorrente, RTI Selex ES (mandataria) con le stesse Logos e Stac (mandanti), gara che risulta poi essere stata annullata per «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta prodotta, in quanto la stessa è risultata condizionata e non conforme alle specifiche tecniche di capitolato»; è opportuno sottolineare come tale offerta fu presentata senza alcun ribasso d'asta da parte di Selex, e che avverso il provvedimento di esclusione quest'ultima decise di non azionare alcuna tutela; nelle more, il contratto in corso fu prorogato;
   successivamente, in data 26 dicembre 2012, Poste italiane pubblicava il nuovo bando di gara per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle linee per lo smistamento della corrispondenza e delle attrezzature a supporto (SMI), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo da parte di Poste, di anno in anno per massimo ulteriori 24 mesi;
   immediatamente dopo la pubblicazione del bando di gara, Selex tentò di estromettere dall'appalto in corso di esecuzione Stac e Logos, comunicando loro la sostituzione con la società PH Facility a partire dal 1o febbraio 2013; PH era ed è un'impresa di pulizie, non in possesso – ad avviso degli interroganti – di alcun requisito tecnico o economico per lo svolgimento del complesso servizio in questione; obiettivo dichiarato di Selex sembra dunque essere stato, per gli interroganti, quello di estromettere le due subappaltatrici ai servizi per evitarne la successiva concorrenza nel bando di gara così lucrare sui minori costi derivanti dall'impiego di manodopera priva delle tutele contrattuali prima garantite;
   la suddetta gara, cui parteciparono solo due reti temporanee di imprese (Siemens-STAC e Selex/PH) – essendo stata da Poste italiane negata una proroga di appena 7 giorni a Logos, per consentirle di completare la documentazione di offerta e nonostante l'interesse ad una maggiore concorrenzialità – fu aggiudicata il 26 giugno del 2013 in favore del RTI Selex ES spa – PH Facility srl, la cui offerta risultò anormalmente bassa quindi fu assoggettata a verifica dell'anomalia. L'offerta, anomala, fu considerata tuttavia congrua a Poste, nonostante l'offerta del RTI Selex/PH FACILITY susciti – ad avviso degli interroganti – numerosi dubbi sia dal punto di vista tecnico, che economico; infatti, il costo del personale venne giustificato spiegando che si sarebbe fatto ricorso all'applicazione di un CCNL diverso e con criteri retributivi inferiori rispetto al passato, ciò nonostante le prescrizioni del bando e della legge in ordine alla garanzia dei lavoratori; vi erano anche numerosi altri profili di irregolarità, tra cui l'assenza di valide certificazioni e l'inesistenza in capo a PH dei requisiti di partecipazione, ovviato, da Selex, attraverso un avvalimento ampio e onnicomprensivo, ad avviso degli interroganti, in dispregio delle finalità tipiche dell'istituto;
   in data 3 ottobre 2013, Poste italiane ha quindi stipulato con il RTI Selex ES – PH Facility srl, l'Accordo Quadro, ed entrambi i lotti oggetto della gara d'appalto sono attualmente in corso di esecuzione a partire dal 1o novembre 2013;
   aggiudicatasi la gara, PH Facility è subentrata nel servizio, determinando tra l'altro, attraverso i propri inadempimenti, una gravissima situazione di inefficienza nei confronti del sistema postale, come denunciato anche pubblicamente sia da organizzazioni sindacali che da testate giornalistiche ed interrogazioni parlamentari;
   avverso l'aggiudicazione della gara, la società Stac Italia ha quindi proposto ricorso al Tar del Lazio, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione dalla procedura di gara, nonché ha denunciato all'ANAC presunte violazioni alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici nel procedimento di cui in premessa;
   in sintesi, Stac lamenta che Poste italiane abbia finito per aggiudicare un appalto per un servizio di notevole delicatezza e importanza e altamente specialistico, ad una rete temporanea di imprese (RTI) in cui partecipa una società – la PH Facility srl – che opera nell'ambito dei servizi di pulizia e che non risulta avere mai svolto attività inerenti all'oggetto dell'appalto, né tanto meno risulta dotata nel proprio organico di personale dipendente specializzato; il ricorso è stato successivamente oggetto di rinuncia da parte di Stac, in cambio al rinnovo da parte di Selex di altre commesse che tuttavia non hanno consentito il reimpiego dei lavoratori licenziati;
   a sua volta, con delibera n. 50 del 17 giugno 2015, l'ANAC, a seguito della sua attività ispettiva, ha accertato l'irregolare predisposizione ed assegnazione al bando per l'aggiudicazione della fornitura da parte di Poste, riscontrando numerose violazioni delle regole del codice degli appalti;
   in particolare, l'ANAC ha ritenuto che il contratto d'avvalimento prodotto dalla PH Facility risulta, in violazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, affetto da assoluta genericità nell'oggetto poiché l'impegno assunto dall'impresa ausiliaria è limitato alla messa a disposizione del requisito previsto dal bando di abilitazione senza ulteriori specificazioni in termini di risorse e dei mezzi che sono necessari per sopperire alla carenza dei requisiti;
   l'ANAC ha altresì sottolineato come la lex specialis, nel caso di specie, fosse limitativa della concorrenza, ovvero predestinata a ridurre, di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti al precedente ed attuale gestore del servizio in violazione degli articoli 2 e 68 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   ad avviso degli interroganti, il provvedimento dell'ANAC è esaustivo nell'illustrare la gravità delle violazioni perpetrate da Poste italiane attraverso la suddetta procedura di gara, avendo Poste dapprima pubblicato un bando di gara, che sarebbe stata poi annullata per un vizio nell'offerta, e che sarebbe avvenuta in palese restrizione di ogni più elementare principio di concorrenza, essendo stata aggiudicata la gara ad un soggetto (PH) privo di qualsivoglia requisito, comportando per di più il licenziamento di una grande quantità di lavoratori;
   ad avviso degli interroganti, SELEX si sarebbe servita di PH FACILITY al solo scopo di presentare un'offerta anormalmente bassa per aggiudicarsi la gara, confidando nella possibilità di quest'ultima di non applicare il vigente CCNL metalmeccanico, in spregio ad ogni disposizione di legge e dello stesso bando di gara;
   ciò ha peraltro innescato un conflitto con i lavoratori delle aziende, che hanno in parte rivendicato, ottenendola, l'assunzione diretta in capo a Selex (sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 349/2015), ed in altra parte aderito ad un programma sociale di incentivazione all'esodo, con significativi oneri a carico dello Stato; si specifica, peraltro, che PH Facility non ha rispettato i termini dell'Accordo ministeriale –:
   come ritengano che il bando di gara di cui in premessa – così come predisposto da Poste italiane – e in relazione a quanto accertato dall'ANAC a seguito della sua attività istruttoria, si concili con la normativa vigente e con la libertà di concorrenza, posto che il bando ha finito per favorire il soggetto storicamente aggiudicatario della commessa, non contemplando alcuna reale modifica dei connotati dei servizio, al fine di migliorarlo e renderlo concorrenziale (ad esempio richiedendo tecnologie più moderne ed efficienti e superando il monopolio derivante dalla fabbricazione dei vecchi macchinari Elsag);
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, possano illustrare i motivi per cui Poste italiane non abbia ritenuto opportuno, anche alla luce delle considerazioni svolte dall'ANAC, annullare il bando di gara per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle linee per lo smistamento della corrispondenza, e procedere altresì con l'individuazione di un nuovo fornitore in linea con i requisiti richiesti, tenendo presente anche il fatto che Poste ha contemplato, con modalità di dubbia legittimità, la possibilità di proroga del servizio per altri due anni;
   se i Ministri interrogati, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, non intendano chiedere chiarimenti a Poste sui controlli effettuati sull'appaltatore principale (Selex) ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, del codice degli appalti;
   se i Ministri interrogati non rinvengano, nella complessiva dinamica dell'operazione descritta in premessa, una attribuzione con modalità di dubbia legittimità di costi sociali a carico dello Stato, mediante licenziamenti indotti da una condotta irregolare, che ha gravato di ingenti costi sia le aziende Logos e Stac, costrette alla chiusura o alla crisi, che lo Stato, per gli oneri della cassa integrazione straordinaria concessa. (5-08617)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio postale

concorrenza

societa' di servizi