ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08575

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 619 del 04/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: BINI CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/05/2016

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08575
presentato da
BINI Caterina
testo di
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   BINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è stata data attuazione alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, entrato in vigore dal 1o gennaio 2015;
   l'articolo 2 del citato decreto stabilisce che l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate che viene calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente;
   con particolare riguardo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
   dai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all'applicazione della citata normativa è stata prevista una deroga nel caso di studenti che risultino coniugati, per i quali sembrerebbe che si tenga in considerazione il reddito del coniuge fermo restando tuttavia il possesso dei requisiti della residenza fuori dalle unità abitative delle famiglie di origine e dell'adeguata capacità di reddito di cui alla lettere a) e b) del citato articolo 8;
   in tal caso, il Ministero ritiene così superata l'interpretazione letterale della norma, in quanto non vi sarebbe più titolo giustificativo per l'attrazione del soggetto alla sua famiglia d'origine; in tale ipotesi, pertanto, si ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare formato col coniuge;
   la necessità del possesso, comunque, dei requisiti di cui al citato articolo 8 anche nel caso di studenti coniugati rischia di produrre una interpretazione restrittiva in quanto il requisito anagrafico attrarrebbe ai fini del calcolo dell'ISEE i redditi della famiglia di origine anche nel caso di studenti coniugati a nulla rilevando il cambio di residenza qualora non siano trascorsi i due anni richiesti dalla normativa stabilita dall'articolo 8, comma 2, lettera a);
   il riscontro da parte di alcune direzioni regionali dell'INPS sembrerebbe avvalorare questa interpretazione restrittiva che danneggerebbe coloro che con molti sacrifici tentano di intraprendere un nuovo progetto di vita senza il supporto della famiglia di origine –:
   se non intenda assumere iniziative per chiarire la portata della norma, con riguardo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, al fine di specificare, in modo conforme a quanto stabilito dal citato articolo 2 del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che l'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente escludendo in tal modo, nel caso di studenti coniugati, che rilevi il requisito della residenza anagrafica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto, che comporterebbe l'attrazione dei redditi della famiglia di origine qualora non siano trascorsi almeno due anni dal cambio di residenza, dandone pubblicità nelle modalità previste dalla legislazione vigente e integrando il documento che fornisce i citati chiarimenti disponibile sul sito del Ministero e dell'Inps. (5-08575)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

famiglia

analisi economica

politica economica