ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08495

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 613 del 26/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 26/04/2016
LAFORGIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 26/04/2016
PARRINI DARIO PARTITO DEMOCRATICO 26/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/04/2016
Stato iter:
10/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/05/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/05/2016
Resoconto MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/04/2016

DISCUSSIONE IL 10/05/2016

SVOLTO IL 10/05/2016

CONCLUSO IL 10/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08495
presentato da
MISIANI Antonio
testo di
Martedì 26 aprile 2016, seduta n. 613

   MISIANI, MARCHI, LAFORGIA e PARRINI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha istituito dal 1o gennaio 2004 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato;
   tale prelievo risulta marginalmente destinato ai comuni che ospitano insediamenti aeroportuali, poiché la parte più rilevante, pari a 30 milioni di euro, è finalizzata al «potenziamento della sicurezza delle installazioni di fronte ai pericoli connessi al terrorismo»;
   la norma de quo, così come modificata dall'articolo 6-quater del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, stabilisce che la parte eccedente i 30 milioni di euro destinati a compensare ENAV spa per i costi sostenuti per garantire la sicurezza, sia versata in un apposito fondo presso il Ministero dell'interno e ripartita sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, con una quota del 40 per cento del totale rimanente a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;
   dall'anno 2008, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 615, 616 e 617, non si dà più luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi richiamati nell'elenco n. 1, tra cui l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale;
   a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti commi 615, 616 e 617 della legge finanziaria 2008, le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa;
   le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   fino all'anno 2008 erano pubblicati sul sito del Ministero dell'interno i dati fondamentali, quali le superfici aeroportuali e i passeggeri per aeroporto, necessari per la costruzione dell'intero procedimento di ripartizione, in una logica di trasparenza. Tali informazioni non sono più state rese disponibili a partire dal 2009, se non attraverso comunicati sporadici e in alcuni casi del tutto assenti;
   i decreti ministeriali di ripartizione del gettito non sono stati resi disponibili sul sito del Ministero dell'interno;
   dall'analisi dei dati sul traffico passeggeri, già a partire in particolare dal 2007, emergono gravi mancanze di gettito rispetto ai riversamenti destinati ai comuni;
   gli scostamenti rilevati sono riferiti sia ad una mancata ripartizione delle somme effettivamente incamerate da ripartire fra i comuni come riassegnazione (circa 73 milioni di euro nel periodo 2007-2014), che ad una presunta mancanza di gettito per mancati versamenti effettuati da parte delle compagnie aeree, che si tradurrebbe se confermata in un'ulteriore perdita di gettito per i comuni di circa 26,8 milioni di euro nel periodo 2007-2014;
   negli anni i comuni hanno comunque continuato ad assicurare i servizi locali necessari per la presenza delle strutture aeroportuali sui propri territori, nonché subito le esternalità negative connesse all'impatto ambientale dovuto alla vicinanza dei siti aeroportuali –:
   quali siano le motivazioni per le quali non è stato assegnato annualmente ai comuni lo stanziamento previsto dalla legge;
   se il Governo intenda assumere iniziative per rimuovere gli eventuali ostacoli di natura normativa o interpretativa che hanno condotto i Ministeri competenti – e segnatamente il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze – a modificare i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo spettante ai comuni destinatari dell'addizionale, rispetto a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'addizionale stessa;
   se si intendano verificare le motivazioni degli scostamenti fra stime di traffico dei passeggeri e versamento di quote dell'addizionale da parte delle compagnie aeree, rafforzando le misure eventualmente necessarie per vigilare sul corretto versamento degli importi dovuti dalle compagnie medesime;
   se il Governo intenda assumere iniziative per il ristoro delle somme che sono state ingiustificatamente non attribuite a titolo di addizionale aeroportuale in vigenza delle norme di riparto della quota di addizionale spettante ai comuni indicati dalla legge (sedi dei sedimi aeroportuali o con essi confinanti), pari per il periodo 2007-2014 a oltre 73,3 milioni di euro.
(5-08495)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-08495

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08495 l'onorevole Antonio Misiani ed altri pongono quesiti in ordine all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
  Al riguardo, occorre premettere che le modifiche normative intervenute nel corso degli anni sulla disciplina dei diritti d'imbarco, introdotta con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pur variando le modalità di assegnazione ed eliminando alcuni passaggi di bilancio, non hanno rettificato la natura dell'entrata (tributo comunale).
  In particolare, il citato articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 ha previsto l'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, pari a 1,00 euro, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'importo di 30 milioni di euro e, per la quota eccedente, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, nella misura del 40 per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale e nella misura del 60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
  Tali disposizioni, fino a tutto l'esercizio finanziario 2007, risultano essere state pienamente applicate, in quanto le citate risorse, per la parte eccedente la predetta quota di 30 milioni di euro, sono state riassegnate su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e, successivamente, con idonea variazione compensativa, iscritte, su richiesta dell'amministrazione competente, sul capitolo di pertinenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (capitolo n. 1330) e su taluni capitoli di pertinenza del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  A seguito dell'emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008), con i commi 615-617, è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2008, non si sarebbe dato luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi, di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente», prevedendo, altresì, che negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
  La citata disciplina prevede che a decorrere dall'anno 2008, la dotazione del fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, stabilendo, altresì, che per gli esercizi finanziari successivi la dotazione dei fondi medesimi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
  La normativa fissata dalla predetta legge n. 244 del 2007 prevede, peraltro, che l'utilizzazione dei fondi in argomento è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in considerazione dell'andamento della entrate versate.
  Con riferimento, poi, alla richiesta di iniziative finalizzate a «modificare i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo spettante ai Comuni destinatari dell'addizionale», di cui è cenno nell'interrogazione, premesso che eventuali modifiche alla disciplina normativa non potranno che conseguire a specifica iniziativa legislativa, che dovrà recare ai sensi della vigente normativa contabile, una puntuale quantificazione degli oneri e la conseguente idonea copertura finanziaria, il Ministero dell'Interno ha comunicato che la problematica è all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che ha già avviato degli incontri tecnici, ai fini di una eventuale possibile revisione del procedimento di assegnazione dei proventi in questione.
  Infine, per quanto riguarda la pubblicazione dei decreti ministeriali di ripartizione del gettito, il citato Ministero ha precisato che, per l'anno 2015, l'elenco degli enti locali beneficiari dell'addizionale in questione e delle singole quote attribuite sono visualizzabili sul sito istituzionale all'indirizzo: (http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070116.html) unitamente a un comunicato esplicativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

trasporto viaggiatori

utente dei trasporti