ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08453

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 610 del 20/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 20/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/04/2016
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/04/2016
Stato iter:
21/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/04/2016
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/04/2016
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/04/2016

SVOLTO IL 21/04/2016

CONCLUSO IL 21/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08453
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   BUSIN, GUIDESI e BORGHESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 107 del 2015 ha riformulato il testo dell'articolo 15 del TUIR riguardante le detrazioni delle spese per l'istruzione, aggiungendo, al comma del suddetto articolo, la lettera e-bis in cui si prevede che si possa detrarre sull'imposta lorda un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per «le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione» per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
   dunque, rientrando nelle spese detraibili per la frequentazione scolastica, le spese sostenute per la mensa sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2016 tramite modello 730 Unico;
   come risultato anche al Miur per l'individuazione dell'ambito interpretativo della nuova normativa, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare 3/E del 2 marzo 2016, ha specificato che «alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'articolo 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella revisione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica”»;
   in realtà, agli interrogante sono pervenute segnalazioni in cui si denuncia la resistenza di alcuni CAF ad inserire le spese per la mensa scolastica tra le spese detraibili, in quanto non si riconoscono validi documenti di certificazione le ricevute di pagamento per la mensa e, al contempo, neanche la certificazione del comune che gestisce la mensa scolastica;
   sul sito istituzionale del CAF-ACLI, inoltre, è chiaramente riportato come non sia pacifico che le spese per la mensa scolastica siano detraibili in quanto la suddetta circolare dell'amministrazione finanziaria riporta sic et simpliciter la risposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, mantenendo «la distinzione tra i contributi volontari deducibili e le spese d'istruzione effettivamente detraibili», ipotizza, ma non dà per certo, che le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali che non rientrano nelle previsioni della lettera i-octies) «rientrerebbero» nella fattispecie della lettera e-bis);
   di conseguenza, il CAF-ACLI ne deduce che, così facendo, «l'Agenzia non sembra aver fornito una risposta definitiva sulla specifica detraibilità della mensa», creando in questo modo una forte disomogeneità nell'applicazione della norma in base agli indirizzi assunti dalla diverse sedi territoriali, con grave pregiudizio dei contribuenti –:
   se sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se non ritenga opportuno provvedere al più presto, attraverso una circolare dell'amministrazione finanziaria o attraverso qualsiasi altro strumento che si ritenga appropriato, affinché si chiarisca che le spese per la mensa scolastica rientrano in maniera certa ed incontestabile nelle spese detraibili per la frequentazione scolastica e che, ai fini certificativi per la compilazione del modello 730 Unico, sia sufficiente la sola ricevuta in possesso del contribuente.
(5-08453)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08453

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in merito alla recente modifica dell'articolo 15 del T.U.I.R, da parte della legge 107 del 2015 che ha introdotto la detraibilità «delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo non superiore a 400 euro per alunno o studente (lettera e-bis).
  In particolare, gli Onorevoli sottolineano che nonostante l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 3 del 2 marzo 2016 abbia precisato che rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis) le spese sostenute per la mensa scolastica, sono pervenute segnalazioni in cui si denuncia la resistenza di alcuni CAF ad inserire dette le spese per la mensa scolastica tra le spese detraibili, in quanto non si riconoscono validi documenti di certificazione le ricevute di pagamento e la certificazione del Comune che gestisce la mensa scolastica.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono «se non ritenga opportuno provvedere al più presto, attraverso una circolare dell'amministrazione finanziaria o attraverso qualsiasi altro strumento che si ritenga appropriato, affinché si chiarisca che le spese per la mensa scolastica rientrano in maniera certa ed incontestabile nelle spese detraibili per la frequentazione scolastica e che, ai fini certificativi per la compilazione del modello 730 Unico, sia sufficiente la sola ricevuta in possesso del contribuente».
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate fa presente che, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, nella citata circolare n. 3/E del 2016 è stato già chiarito che le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere comprese tra quelle «per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado», per le quali spetta la detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del T.U.I.R nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente a partire dal 1o gennaio 2015.
  L'Agenzia ritiene, pertanto, che le indicazioni sul punto siano state fornite con chiarezza.
  Comunque, tenuto conto delle criticità segnalate dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate rappresenta che con una circolare di prossima emanazione saranno fornite ulteriori indicazioni in ordine alla documentazione necessaria per certificare il sostenimento della spesa in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

costo dell'istruzione

frequenza scolastica

mensa scolastica