ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08452

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 610 del 20/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 20/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/04/2016
Stato iter:
21/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/04/2016
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/04/2016
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/04/2016

SVOLTO IL 21/04/2016

CONCLUSO IL 21/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08452
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, oltre a recare misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo e un regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, ha previsto anche una garanzia per cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (cosiddetta GACS);
   il Capo II (articoli da 3 a 13) del provvedimento, infatti, reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS);
   in estrema sintesi, oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cosiddette senior, ossia quelle considerate più sicure in quanto sopportano per ultime le perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese;
   le garanzie possono essere chieste dalle società che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Ministero dell'economia e delle finanze, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito;
   il prezzo della garanzia è di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad aiuti di Stato;
   al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all’investment grade da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE, secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare;
   in questo contesto, particolare attenzione richiede il mondo dei Consorzi Fidi, costituito da società cooperative o consortili che hanno lo scopo di concedere una garanzie mutualistica su affidamenti concessi dalla banche alle imprese socie;
   secondo i dati ufficiali di Banca d'Italia, i Confidi garantiscono un totale di finanziamenti pari a 43 miliardi di euro, con garanzie rilasciate a favore delle banche per 21 miliardi di euro –:
   se, alla luce della normativa in essere, le garanzie rilasciate dallo Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (cosiddetta GACS), per i quali è stata rilasciata una garanzia di un Consorzio Fidi, si debbano intendere sostitutive e non integrative delle garanzie in essere dei Confidi. (5-08452)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08452

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, con riferimento all'accordo raggiunto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con la Commissione europea, chiede se il rilascio da parte dello Stato della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) di cui al Capo II del decreto-legge 18 del 2016 sia sostitutiva (e non integrativa) delle garanzie eventualmente già rilasciate dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).
  Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che ai sensi del decreto legge n. 18 del 2016, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49 il MEF può concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130 del 1999 a fronte della cessione di crediti classificati in sofferenza da parte di banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB. In particolare, è previsto che:
   la cartolarizzazione sia effettuata mediante cessione del portafoglio ad una società cessionaria come definita dalla legge n. 130 del 1999 (ossia la società veicolo per la cartolarizzazione);
   sia prevista l'emissione di titoli di almeno due classi diverse (senior e junior);
   il titolo senior deve aver ottenuto una valutazione del merito di credito (rating) pari almeno ad «investment grade»;
   la garanzia dello Stato può essere rilasciata esclusivamente a favore dei portatori dei titoli di classe senior e diviene efficace se la società cedente (banca/intermediario finanziario) realizzi l'effettivo trasferimento dei rischi e benefici del portafoglio, con conseguente cancellazione dello stesso dal proprio bilancio.

  Per quanto riguarda le garanzie rilasciate dai Confidi, il decreto legislativo 385 del 1993 (TUB), come modificato dal decreto legislativo 141 del 2010, individua due «categorie» di Confidi:
   1) i Confidi iscritti nell'albo ex articolo 106 TUB e vigilati dalla Banca d'Italia;
   2) i cosiddetti Confidi «minori», non soggetti a forme di vigilanza prudenziale e destinati ad essere vigilati dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, secondo quanto previsto dall'articolo 112-bis TUB.

  Tutti i Confidi (sia quelli iscritti nell'albo ex articolo 106 sia quelli minori) svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
  Il rilascio di garanzie da parte di un Confidi può configurarsi in vario modo e, pertanto, diverse sono le regole di natura prudenziale dettate dalla disciplina comunitaria, nonché da quella nazionale. Limitando l'esame ai soli casi di «interazione» con operazioni di cartolarizzazione, è possibile identificare essenzialmente i seguenti casi:
   a) il Confidi ha rilasciato una garanzia sui crediti poi classificati in sofferenza e successivamente inclusi nel portafoglio oggetto di cessione alla società veicolo per la cartolarizzazione. In tal caso, si è dell'avviso che non sussista relazione alcuna tra la garanzia rilasciata dal confidi – che rimane valida ed efficace secondo lo specifico regime contrattuale – rispetto a quella eventualmente rilasciata dallo Stato sul titolo senior della successiva cartolarizzazione; la garanzia rilasciata dal confidi potrà eventualmente essere tenuta in considerazione nella valutazione del profilo di rischio del portafoglio ceduto nonché del rating assegnato alle diverse tranches;
   b) il Confidi ha rilasciato una «garanzia» sulle tranches di una cartolarizzazione. Tenuto conto che la garanzia dello Stato può essere rilasciata solo su titoli senior emessi e che i Confidi di norma rilasciano garanzie sulle tranches diverse da quella senior anche in questo caso, non si ravvisa alcuna sostituzione/sovrapposizione tra la garanzia rilasciata dallo Stato e quella rilasciata dai Confidi.

  Pertanto, la società di cartolarizzazione, alla quale l’originator ha ceduto i crediti, emette titoli la cui remunerazione dipende esclusivamente dagli incassi rivenienti dai crediti ceduti.
  Nel caso delle GACS la struttura tipica dell'operazione di cartolarizzazione non è derogata.
  La garanzia dello Stato assiste i detentori dei titoli, o meglio i detentori dei titoli della classe senior, quella che gode della priorità nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale. Qualora gli incassi rivenienti dai crediti non siano sufficienti a remunerare i titoli senior, subentra il garante pubblico.
  Nulla muta, invece, nelle caratteristiche del credito in sofferenza ceduto: la garanzia pubblica non integra, né sostituisce le eventuali garanzie che lo assistono, che quindi rimangono efficaci, ferme restando le diverse pattuizioni contrattuali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

garanzia di credito

politica fiscale

banca